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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa AR Stella Arena Consigliera dott.ssa ARnnina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/25 R.G., promossa
DA
(già , quale Parte_1 Parte_2 impresa delegata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bologna, Via Stalingrado 45, codice fiscale e partita iva di P.IVA_1 gruppo , elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle P.IVA_2
Province n°203, presso lo studio dell'avv. Antonino G. Distefano (c.f.
[...]
e dell'avv. Simona Distefano ( C.F._1 C.F._2
), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
[...]
Appellante
CONTRO
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Manzella, 6, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
LV Di AR del foro di Catania, C.F.: , giusta C.F._4 procura in atti;
Appellato
All'udienza in data 11/11/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , quale Parte_2 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, causati dal sinistro stradale occorso in data 8 maggio 2019, alle ore 13,50 circa, in Catania.
Allegava di essersi trovato, nella data occasione, a condurre alla guida il motociclo Piaggio targato DB69278 sul Viale Ulisse, con senso di marcia
Ovest-Est direzione Ognina, allorquando, nei pressi di un torna indietro, era scivolato in terra a causa di una macchia di olio sul manto stradale.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_2
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
[...] di Garanzia Vittime della Strada, all'uopo specificamente contestando il difetto di legittimazione passiva, l'allegata ricostruzione dei fatti e comunque l'esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, con la sentenza n. 5311/2024 pubbl. il 08/11/2024, il Tribunale di Catania così statuiva:” condanna , quale impresa designata dal Parte_2
Fondo delle Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , Controparte_1
a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 32.658,71, oltre gli interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo
e, a titolo di danno patrimoniale, €. 346,00, gli interessi al tasso legale dal dì dei singoli pagamenti sino al soddisfo.
Condanna , nella qualità, alla refusione, in favore Parte_2 dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in €. 8.161,00, in essi compresi €. 7.616,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico di , nella qualità”. Parte_2
Avverso detta sentenza con atto notificato il 15/4/25 proponeva appello la assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_2 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza in data 11/11/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto che la fattispecie in oggetto configurasse un'ipotesi sussumibile nell'art. 2054 c.c. invece che un'ipotesi riconducibile all'art. 2051 c.c. per cattiva o omessa manutenzione da parte dell'Ente gestore e proprietario della strada.
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
E'costante l'orientamento della Cassazione secondo cui è onere del soggetto coinvolto nel sinistro stradale provare adeguatamente che la macchia d'olio, causa dell'incidente, provenga da un veicolo rimasto ignoto, assolvendo così al presupposto ex art. 283, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 209/2005, per accedere alla liquidazione dei danni da parte dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia Vittime della Strada. Tale impresa, infatti, non risponde in caso di generica presunzione che l'olio sull'asfalto provenisse da un veicolo rimasto ignoto, non bastando l'indicazione che sia assai eccezionale ed improbabile che la dispersione derivasse da un pedone o da un ciclista (Cass. ord. 8653/20).
Nel caso che ci occupa il primo giudice ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'odierna appellante, ritenendo l'improbabilità che l'olio presente sulla carreggiata fosse stato disperso da un ciclista o da un pedone.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata in primo grado, però, nulla è emerso in merito al fatto che la macchia d'olio, causa del sinistro, provenisse da un veicolo rimasto ignoto, asseritamente un autocarro che precedeva il motociclo condotto dal CP_1
Dalla relazione della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo del sinistro, emerge soltanto che il sinistro era stato causato da una macchia oleosa presente sull'asfalto; il infatti, subito dopo il sinistro, ha dichiarato agli agenti CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
intervenuti, di essere rovinato al suolo a causa di un liquido sull'asfalto, senza fare alcun riferimento all'autocarro che lo precedeva.
Il teste presente all'accaduto ha dichiarato: «Mi trovavo Testimone_1 nell'occasione accostato al marciapiede di Viale Ulisse. Stavo sostituendo la ruota della mia vespa. ….. sulla carreggiata di Viale Ulisse, direzione Ognina, vi era una macchia di olio e sulla stessa ha transitato il motociclo Piaggio. Ho veduto il motociclo scivolare in terra e, con esso, anche il suo conducente…
Quando mi fermai per sostituire la ruota, la scia di olio era già presente… non ho visto alcun autocarro transitare e neppure perdere olio sulla carreggiata… quando mi fermai a sostituire la ruota la scia d'olio era già presente».
La detta dichiarazione smentisce quanto dedotto dal circa la presenza di CP_1 un autocarro che lo precedeva, dal quale sarebbe stato disperso l'olio presente sull'asfalto.
Infatti, ove l'autocarro avesse preceduto il motociclo del certamente CP_1 sarebbe stato visto dal testimone, presente sul luogo del sinistro, il quale ha, invece dichiarato di non avere visto alcun autocarro e che la macchia d'olio era già presente sull'asfalto.
Per quanto fin qui esposto, appare chiaro che, in mancanza di specifica prova circa la presenza dell'autocarro sul luogo del sinistro e lo sversamento da parte di quest'ultimo del liquido presente sull'asfalto, la fattispecie in oggetto non configuri l'ipotesi di cui all'art. 283 Codice delle Assicurazioni, essendo piuttosto riconducibile a cattiva o omessa manutenzione da parte dell'Ente gestore e proprietario della strada, che non ha adeguatamente vigilato sulla sicurezza e della pulizia dell'arteria stradale, non eliminando il pericolo, né segnalandolo adeguatamente.
Pertanto, la sentenza impugnata è errata e deve essere riformata, con la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante e con il susseguente rigetto della domanda proposta da . Controparte_1
2) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di
[...]
. CP_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
controversia (da €. 26.000,00 a €. 52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi, per il primo grado e per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_2
5311/2024 pubbl. il 08/11/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: dichiara la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 conseguentemente rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
; CP_1 condanna alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio, in favore di che liquida in complessivi Parte_1
Euro 7.616,00, di cui €. 1.701,00 fase di studio, €.1.204,00 fase introduttiva, €.
1.806,00 fase di trattazione, €. 2.905,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali e IVA se dovuta;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, in favore di che liquida, in complessivi Parte_1
Euro 9.273,00, di cui €. 804,00 per spese, €.2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali e IVA se dovuta;
condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, di tutte Controparte_1 le somme percepite dal primo e liquidate dal Tribunale, anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'impugnata sentenza;
pone definitivamente a carico di le spese CTU come Controparte_1 separatamente liquidate.
Così deciso in Catania il giorno 25/11/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa ARnnina Giuffrida Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa AR Stella Arena Consigliera dott.ssa ARnnina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/25 R.G., promossa
DA
(già , quale Parte_1 Parte_2 impresa delegata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bologna, Via Stalingrado 45, codice fiscale e partita iva di P.IVA_1 gruppo , elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle P.IVA_2
Province n°203, presso lo studio dell'avv. Antonino G. Distefano (c.f.
[...]
e dell'avv. Simona Distefano ( C.F._1 C.F._2
), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
[...]
Appellante
CONTRO
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Manzella, 6, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
LV Di AR del foro di Catania, C.F.: , giusta C.F._4 procura in atti;
Appellato
All'udienza in data 11/11/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , quale Parte_2 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, causati dal sinistro stradale occorso in data 8 maggio 2019, alle ore 13,50 circa, in Catania.
Allegava di essersi trovato, nella data occasione, a condurre alla guida il motociclo Piaggio targato DB69278 sul Viale Ulisse, con senso di marcia
Ovest-Est direzione Ognina, allorquando, nei pressi di un torna indietro, era scivolato in terra a causa di una macchia di olio sul manto stradale.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_2
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
[...] di Garanzia Vittime della Strada, all'uopo specificamente contestando il difetto di legittimazione passiva, l'allegata ricostruzione dei fatti e comunque l'esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, con la sentenza n. 5311/2024 pubbl. il 08/11/2024, il Tribunale di Catania così statuiva:” condanna , quale impresa designata dal Parte_2
Fondo delle Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , Controparte_1
a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 32.658,71, oltre gli interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo
e, a titolo di danno patrimoniale, €. 346,00, gli interessi al tasso legale dal dì dei singoli pagamenti sino al soddisfo.
Condanna , nella qualità, alla refusione, in favore Parte_2 dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in €. 8.161,00, in essi compresi €. 7.616,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico di , nella qualità”. Parte_2
Avverso detta sentenza con atto notificato il 15/4/25 proponeva appello la assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_2 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza in data 11/11/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto che la fattispecie in oggetto configurasse un'ipotesi sussumibile nell'art. 2054 c.c. invece che un'ipotesi riconducibile all'art. 2051 c.c. per cattiva o omessa manutenzione da parte dell'Ente gestore e proprietario della strada.
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
E'costante l'orientamento della Cassazione secondo cui è onere del soggetto coinvolto nel sinistro stradale provare adeguatamente che la macchia d'olio, causa dell'incidente, provenga da un veicolo rimasto ignoto, assolvendo così al presupposto ex art. 283, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 209/2005, per accedere alla liquidazione dei danni da parte dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia Vittime della Strada. Tale impresa, infatti, non risponde in caso di generica presunzione che l'olio sull'asfalto provenisse da un veicolo rimasto ignoto, non bastando l'indicazione che sia assai eccezionale ed improbabile che la dispersione derivasse da un pedone o da un ciclista (Cass. ord. 8653/20).
Nel caso che ci occupa il primo giudice ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'odierna appellante, ritenendo l'improbabilità che l'olio presente sulla carreggiata fosse stato disperso da un ciclista o da un pedone.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata in primo grado, però, nulla è emerso in merito al fatto che la macchia d'olio, causa del sinistro, provenisse da un veicolo rimasto ignoto, asseritamente un autocarro che precedeva il motociclo condotto dal CP_1
Dalla relazione della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo del sinistro, emerge soltanto che il sinistro era stato causato da una macchia oleosa presente sull'asfalto; il infatti, subito dopo il sinistro, ha dichiarato agli agenti CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
intervenuti, di essere rovinato al suolo a causa di un liquido sull'asfalto, senza fare alcun riferimento all'autocarro che lo precedeva.
Il teste presente all'accaduto ha dichiarato: «Mi trovavo Testimone_1 nell'occasione accostato al marciapiede di Viale Ulisse. Stavo sostituendo la ruota della mia vespa. ….. sulla carreggiata di Viale Ulisse, direzione Ognina, vi era una macchia di olio e sulla stessa ha transitato il motociclo Piaggio. Ho veduto il motociclo scivolare in terra e, con esso, anche il suo conducente…
Quando mi fermai per sostituire la ruota, la scia di olio era già presente… non ho visto alcun autocarro transitare e neppure perdere olio sulla carreggiata… quando mi fermai a sostituire la ruota la scia d'olio era già presente».
La detta dichiarazione smentisce quanto dedotto dal circa la presenza di CP_1 un autocarro che lo precedeva, dal quale sarebbe stato disperso l'olio presente sull'asfalto.
Infatti, ove l'autocarro avesse preceduto il motociclo del certamente CP_1 sarebbe stato visto dal testimone, presente sul luogo del sinistro, il quale ha, invece dichiarato di non avere visto alcun autocarro e che la macchia d'olio era già presente sull'asfalto.
Per quanto fin qui esposto, appare chiaro che, in mancanza di specifica prova circa la presenza dell'autocarro sul luogo del sinistro e lo sversamento da parte di quest'ultimo del liquido presente sull'asfalto, la fattispecie in oggetto non configuri l'ipotesi di cui all'art. 283 Codice delle Assicurazioni, essendo piuttosto riconducibile a cattiva o omessa manutenzione da parte dell'Ente gestore e proprietario della strada, che non ha adeguatamente vigilato sulla sicurezza e della pulizia dell'arteria stradale, non eliminando il pericolo, né segnalandolo adeguatamente.
Pertanto, la sentenza impugnata è errata e deve essere riformata, con la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante e con il susseguente rigetto della domanda proposta da . Controparte_1
2) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di
[...]
. CP_1
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
controversia (da €. 26.000,00 a €. 52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi, per il primo grado e per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_2
5311/2024 pubbl. il 08/11/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: dichiara la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 conseguentemente rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
[...]
; CP_1 condanna alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio, in favore di che liquida in complessivi Parte_1
Euro 7.616,00, di cui €. 1.701,00 fase di studio, €.1.204,00 fase introduttiva, €.
1.806,00 fase di trattazione, €. 2.905,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali e IVA se dovuta;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, in favore di che liquida, in complessivi Parte_1
Euro 9.273,00, di cui €. 804,00 per spese, €.2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali e IVA se dovuta;
condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, di tutte Controparte_1 le somme percepite dal primo e liquidate dal Tribunale, anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'impugnata sentenza;
pone definitivamente a carico di le spese CTU come Controparte_1 separatamente liquidate.
Così deciso in Catania il giorno 25/11/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa ARnnina Giuffrida Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro