Articolo 5 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378
Articolo 4Articolo 6
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1 febbraio 2004
Art. 5. (Sponsorizzazioni) 1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2004
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