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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Giorgio Bertola - Giudice.-
3) Dott. Valeria Monti - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VESCHI ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia in VIA ILARIA ALPI 4 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio.
1 2
Il resistente , pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione, senza termini per le memorie.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Mantova con sentenza passata in giudicato n. 864/2024, previa comparizione della parte innanzi al giudice delegato in data 15.10.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono altre domande proposte.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto della natura della controversia e del fatto che, non essendovi figli né richieste economiche, se il resistente avesse partecipato la procedura si sarebbe potuta svolgere con strumenti alternativi a quelli giudiziali, ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, con condanna del resistente alla refusione della residua metà delle spese in favore della ricorrente, che si liquida, stante la semplicità del procedimento, nei valori minimi dello scaglione di riferimento e solo per la fase di trattazione e decisoria, essendo state le precedenti fasi già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a MANTOVA il
17/04/2004 tra e ( attoN. 25 Parte_1 CP_1
P.1 anno 2004 );
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
2 3
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
d) condanna il resistente alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.178,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Massimo De Luca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Giorgio Bertola - Giudice.-
3) Dott. Valeria Monti - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VESCHI ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia in VIA ILARIA ALPI 4 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio.
1 2
Il resistente , pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione, senza termini per le memorie.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Mantova con sentenza passata in giudicato n. 864/2024, previa comparizione della parte innanzi al giudice delegato in data 15.10.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono altre domande proposte.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto della natura della controversia e del fatto che, non essendovi figli né richieste economiche, se il resistente avesse partecipato la procedura si sarebbe potuta svolgere con strumenti alternativi a quelli giudiziali, ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, con condanna del resistente alla refusione della residua metà delle spese in favore della ricorrente, che si liquida, stante la semplicità del procedimento, nei valori minimi dello scaglione di riferimento e solo per la fase di trattazione e decisoria, essendo state le precedenti fasi già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a MANTOVA il
17/04/2004 tra e ( attoN. 25 Parte_1 CP_1
P.1 anno 2004 );
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
2 3
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
d) condanna il resistente alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.178,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Massimo De Luca
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