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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4458/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pt_1 C.F._1
BEATRICI CHRISTIAN, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. del 22/10/2024: “1) pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Pt_1 [...]
, come sopra meglio generalizzati, autorizzando le parti a vivere separatamente, CP_1 con obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni
[...]
, nata in [...] il [...] e nata in [...]_1 Persona_2
Unito) il 27/02/2017 alla madre, prevedendo incontri con il padre, secondo le modalità ritenute da
Codesto Ill.mo Tribunale confacenti all'interesse delle minori;
3) porre a carico del Sig.
[...]
un assegno mensile, non inferiore complessivamente ad € 800,00, da rivalutare CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/4/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere contratto Pt_1 matrimonio civile con il resistente, sig. in data 8/10/2012, Controparte_1 iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 178, parte I, anno 2012), e che dalla loro unione sono nate le figlie (n. 18/3/2013) e (n. 27/2/2017). Persona_1 Per_2
Par La sig.ra a rappresentato che con il tempo tra le parti sono sorte incompatibilità caratteriali tali da aver reso impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale. Le stesse hanno vissuto separate di fatto per molto tempo, il resistente nel Regno Unito e la ricorrente in Italia e, dopo un breve periodo Par di convivenza, dal mese di aprile 2017 la sig.ra i è trasferita definitivamente in Italia unitamente alle figlie ospite del fratello e della sua famiglia, mentre il resistente è rimasto a vivere all'estero.
La ricorrente ha allegato che il marito si è sempre disinteressato alle sorti materiali e morali delle figlie con le quali non ha neppure contatti e che le minori vengono gestite totalmente dalla madre e accudite economicamente dallo zio materno con il quale convivono.
Ha quindi concluso chiedendo: la pronuncia della separazione;
l'affidamento esclusivo delle minori alla madre;
la disciplina degli incontri padre – figlie secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento delle minori a carico del resistente pari a complessivi € 800,00/mese
(i.e. € 400,00/mese per ciascuna figlia).
Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 20/5/2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto non comparso.
La causa è stata quindi istruita mediante escussione di un teste di parte ricorrente ed è stata rimessa al Collegio per la decisione stante l'espressa rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame le parti vivono di fatto separate dall'anno 2017, epoca in cui la ricorrente è rientrata definitivamente in Italia, unitamente alle figlie, trasferendosi a vivere dal fratello.
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita. A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato, non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento e il collocamento delle figlie minori
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza del 12/11/2024: (“Io e le mie figlie viviamo da mio fratello. Non sento più mio marito da circa sette anni. Nemmeno le mie figlie sentono più il padre, né vogliono avere rapporti con lui”) emerge la perdurante assenza del padre dalla vita delle
2 figlie (a conferma di quanto già esposto in atti) e l'abitudine delle stesse alla presenza costante della sola madre.
Ad ulteriore riprova di quanto esposto dalla ricorrente vi sono le dichiarazioni rese dal teste _1
, escusso all'udienza del 20/5/2025, il quale ha dichiarato: “Da quando mia sorella è in Italia,
[...] indicativamente dal 2017, il resistente non ha mai contributo alle necessità delle figlie. Solo recentemente ha inviato un portatile a e dei giocattoli a Ultimamente ha contattato le Per_1 Per_2 figlie telefonicamente durante il weekend;
le bambine però sono indifferenti rispetto a queste conversazioni […]. Mia sorella è sempre stata casalinga. Mi faccio carico io in via esclusiva delle necessità economiche sue e del nucleo familiare” (cfr. verbale udienza del 20/5/2025).
Da tali dichiarazioni emerge l'assoluto disinteresse del resistente verso le figlie minori, con le quali non ha che sporadici contatti telefonici e per le quali non si cura neppure di versare il contributo per il mantenimento provvedendo lo zio materno alle loro esigenze economiche.
La distanza geografica incide inoltre negativamente nei rapporti padre – figlie e nella gestione delle questioni di ordinario interesse per le minori delle quali si occupa la sola madre (es. autorizzazioni scolastiche, visite mediche ecc.). L'affidamento condiviso comporterebbe pertanto un pregiudizio per le minori nel cui esclusivo interesse si deve agire.
L'inidoneità genitoriale del resistente ha trovato altresì indirettamente conferma nell'atteggiamento processuale di quest'ultimo, il quale non ha neppure inteso costituirsi in giudizio.
Al riguardo si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater, c.c. di e alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma Persona_1 Per_2 tutte le decisioni anche di maggiore interesse per le figlie, ivi incluso il rilascio di documenti d'identità validi per l'espatrio.
Al modulo di affido consegue il collocamento delle minori presso la ricorrente dove manterranno la residenza, avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi.
3. Sul regime di visita padre – figlie
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario va considerato che il resistente risiede stabilmente nel Regno Unito (cfr. notifica e verbale udienza del 20/5/2025) e non vede le figlie da anni, riducendo i contatti con le stesse a sporadiche telefonate.
Si dispone pertanto che, qualora il resistente dovesse manifestare il desiderio di riprendere i contatti con le figlie, tenendo previamente conto della volontà delle stesse, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali al fine di garantire alle minori un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
4. Sul contributo al mantenimento
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto
3 della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare diversi fattori: i) Persona_1
e a decorrere dal trasferimento in Italia nel 2017, sono collocate presso la madre che fa Per_2 fronte in via esclusiva alle loro necessità morali e materiali, grazie anche al sostegno economico dello Par zio materno;
ii) la sig.ra on svolge alcuna attività lavorativa retribuita né percepisce redditi, come da autodichiarazione allegata all'atto introduttivo (doc. 1); iii) le esigenze delle minori Persona_1
e sono destinate a aumentare con il progredire dell'età, tenuto conto del fatto che: “in Per_2 tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Non sono note le consistenze reddituali e patrimoniali del resistente, tuttavia il teste escusso ha riferito che: “Da quanto so il resistente in Inghilterra svolge l'attività di idraulico a partita iva. La madre del resistente vive in Inghilterra e credo che lui abiti ancora con lei” (cfr. verbale udienza 20/5/2025), circostanze che lasciano presumere un'adeguata capacità lavorativa del sig. e l'assenza di CP_1 oneri alloggiativi a suo carico.
Alla luce di tali considerazioni si reputa opportuno onerare il resistente di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla ricorrente la somma di complessivi € 700,00/mese (€ 350,00/mese per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario (doc. 5) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile rubricata al n. 4458/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Pt_1 C.F._1
(C.F. . Controparte_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
3. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, Persona_1 Per_2 con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per le figlie ex art. 337 quater comma terzo c.c., ivi incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
4. conferma il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, dove manterranno la residenza, avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi;
4 5. dispone che, qualora il resistente manifesti una fattiva volontà in tal senso, gli incontri padre- figlie possano avvenire solo in forma assistita, previa graduale intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti.
6. pone a carico del resistente, sig. con decorrenza dalla data della Controparte_1 domanda, l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento delle figlie minori di complessivi € 700,00/mese (€ 350,00/mese per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente, sig.ra entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in complessivi € 4.659,00 (i.e. € 1.701,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase istruttoria, € 1.453,00 fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4458/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pt_1 C.F._1
BEATRICI CHRISTIAN, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. del 22/10/2024: “1) pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Pt_1 [...]
, come sopra meglio generalizzati, autorizzando le parti a vivere separatamente, CP_1 con obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni
[...]
, nata in [...] il [...] e nata in [...]_1 Persona_2
Unito) il 27/02/2017 alla madre, prevedendo incontri con il padre, secondo le modalità ritenute da
Codesto Ill.mo Tribunale confacenti all'interesse delle minori;
3) porre a carico del Sig.
[...]
un assegno mensile, non inferiore complessivamente ad € 800,00, da rivalutare CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/4/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere contratto Pt_1 matrimonio civile con il resistente, sig. in data 8/10/2012, Controparte_1 iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 178, parte I, anno 2012), e che dalla loro unione sono nate le figlie (n. 18/3/2013) e (n. 27/2/2017). Persona_1 Per_2
Par La sig.ra a rappresentato che con il tempo tra le parti sono sorte incompatibilità caratteriali tali da aver reso impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale. Le stesse hanno vissuto separate di fatto per molto tempo, il resistente nel Regno Unito e la ricorrente in Italia e, dopo un breve periodo Par di convivenza, dal mese di aprile 2017 la sig.ra i è trasferita definitivamente in Italia unitamente alle figlie ospite del fratello e della sua famiglia, mentre il resistente è rimasto a vivere all'estero.
La ricorrente ha allegato che il marito si è sempre disinteressato alle sorti materiali e morali delle figlie con le quali non ha neppure contatti e che le minori vengono gestite totalmente dalla madre e accudite economicamente dallo zio materno con il quale convivono.
Ha quindi concluso chiedendo: la pronuncia della separazione;
l'affidamento esclusivo delle minori alla madre;
la disciplina degli incontri padre – figlie secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento delle minori a carico del resistente pari a complessivi € 800,00/mese
(i.e. € 400,00/mese per ciascuna figlia).
Disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 20/5/2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto non comparso.
La causa è stata quindi istruita mediante escussione di un teste di parte ricorrente ed è stata rimessa al Collegio per la decisione stante l'espressa rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame le parti vivono di fatto separate dall'anno 2017, epoca in cui la ricorrente è rientrata definitivamente in Italia, unitamente alle figlie, trasferendosi a vivere dal fratello.
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita. A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato, non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento e il collocamento delle figlie minori
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza del 12/11/2024: (“Io e le mie figlie viviamo da mio fratello. Non sento più mio marito da circa sette anni. Nemmeno le mie figlie sentono più il padre, né vogliono avere rapporti con lui”) emerge la perdurante assenza del padre dalla vita delle
2 figlie (a conferma di quanto già esposto in atti) e l'abitudine delle stesse alla presenza costante della sola madre.
Ad ulteriore riprova di quanto esposto dalla ricorrente vi sono le dichiarazioni rese dal teste _1
, escusso all'udienza del 20/5/2025, il quale ha dichiarato: “Da quando mia sorella è in Italia,
[...] indicativamente dal 2017, il resistente non ha mai contributo alle necessità delle figlie. Solo recentemente ha inviato un portatile a e dei giocattoli a Ultimamente ha contattato le Per_1 Per_2 figlie telefonicamente durante il weekend;
le bambine però sono indifferenti rispetto a queste conversazioni […]. Mia sorella è sempre stata casalinga. Mi faccio carico io in via esclusiva delle necessità economiche sue e del nucleo familiare” (cfr. verbale udienza del 20/5/2025).
Da tali dichiarazioni emerge l'assoluto disinteresse del resistente verso le figlie minori, con le quali non ha che sporadici contatti telefonici e per le quali non si cura neppure di versare il contributo per il mantenimento provvedendo lo zio materno alle loro esigenze economiche.
La distanza geografica incide inoltre negativamente nei rapporti padre – figlie e nella gestione delle questioni di ordinario interesse per le minori delle quali si occupa la sola madre (es. autorizzazioni scolastiche, visite mediche ecc.). L'affidamento condiviso comporterebbe pertanto un pregiudizio per le minori nel cui esclusivo interesse si deve agire.
L'inidoneità genitoriale del resistente ha trovato altresì indirettamente conferma nell'atteggiamento processuale di quest'ultimo, il quale non ha neppure inteso costituirsi in giudizio.
Al riguardo si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto valore. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater, c.c. di e alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma Persona_1 Per_2 tutte le decisioni anche di maggiore interesse per le figlie, ivi incluso il rilascio di documenti d'identità validi per l'espatrio.
Al modulo di affido consegue il collocamento delle minori presso la ricorrente dove manterranno la residenza, avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi.
3. Sul regime di visita padre – figlie
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario va considerato che il resistente risiede stabilmente nel Regno Unito (cfr. notifica e verbale udienza del 20/5/2025) e non vede le figlie da anni, riducendo i contatti con le stesse a sporadiche telefonate.
Si dispone pertanto che, qualora il resistente dovesse manifestare il desiderio di riprendere i contatti con le figlie, tenendo previamente conto della volontà delle stesse, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali al fine di garantire alle minori un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
4. Sul contributo al mantenimento
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto
3 della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo bisogna considerare diversi fattori: i) Persona_1
e a decorrere dal trasferimento in Italia nel 2017, sono collocate presso la madre che fa Per_2 fronte in via esclusiva alle loro necessità morali e materiali, grazie anche al sostegno economico dello Par zio materno;
ii) la sig.ra on svolge alcuna attività lavorativa retribuita né percepisce redditi, come da autodichiarazione allegata all'atto introduttivo (doc. 1); iii) le esigenze delle minori Persona_1
e sono destinate a aumentare con il progredire dell'età, tenuto conto del fatto che: “in Per_2 tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Non sono note le consistenze reddituali e patrimoniali del resistente, tuttavia il teste escusso ha riferito che: “Da quanto so il resistente in Inghilterra svolge l'attività di idraulico a partita iva. La madre del resistente vive in Inghilterra e credo che lui abiti ancora con lei” (cfr. verbale udienza 20/5/2025), circostanze che lasciano presumere un'adeguata capacità lavorativa del sig. e l'assenza di CP_1 oneri alloggiativi a suo carico.
Alla luce di tali considerazioni si reputa opportuno onerare il resistente di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla ricorrente la somma di complessivi € 700,00/mese (€ 350,00/mese per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario (doc. 5) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile rubricata al n. 4458/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Pt_1 C.F._1
(C.F. . Controparte_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
3. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, Persona_1 Per_2 con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per le figlie ex art. 337 quater comma terzo c.c., ivi incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
4. conferma il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre, dove manterranno la residenza, avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi;
4 5. dispone che, qualora il resistente manifesti una fattiva volontà in tal senso, gli incontri padre- figlie possano avvenire solo in forma assistita, previa graduale intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti.
6. pone a carico del resistente, sig. con decorrenza dalla data della Controparte_1 domanda, l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento delle figlie minori di complessivi € 700,00/mese (€ 350,00/mese per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente, sig.ra entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in complessivi € 4.659,00 (i.e. € 1.701,00 fase di studio, € 602,00 fase introduttiva, € 903,00 fase istruttoria, € 1.453,00 fase decisionale) oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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