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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente e Relatore
MARI RENATO, Giudice
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 334/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bologna - Via A. Testoni N. 6 40100 Bologna BO
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noceto - Piazzale Adami N. 1 43015 Noceto PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1552 IMU a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 21.11.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n.1552 del 31/07/2025, pervenuta da Resistente_1 S.p.a. per conto del Comune di Noceto (PR) della somma pari ad € 91.265,51 a titolo di imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2014-2018, sostenendo che i fabbricati destinati ad alloggi militari ed insistenti nel Comune non poteva essere richiesta all'Agenzia né tantomeno allo Stabilimento Militare di Noceto, in quanto, non avendo mai gestito, utilizzato o concesso in uso a terzi tali immobili, gli stessi non erano soggetti al pagamento dell'imposta; con nota prot. 11495 del 28/10/2024 l'Agenzia aveva contestato la legittimità del procedimento, chiedendone altresì l'annullamento.
Fissata udienza cautelare, avendo la ricorrente chiesto sospensiva dell'atto impugnato, con memoria ha chiesto darsi atto “.. che, in data 30.12.2025, il 6° Reparto Infrastrutture dell'Esercito - Ministero della
ES ha provveduto all'integrale pagamento delle somme portate dall'ingiunzione precetto .. impugnata.
Da ciò sono pertanto derivate l'estinzione dell'obbligazione tributaria portata dall'ingiunzione, nonché, di riflesso .. anche la definitiva cancellazione della posizione debitoria a carico della stessa Ricorrente_1 ..”.
Il procedimento va dichiarato estinto senza nulla disporre per le spese non essendosi costituita la controparte
P.Q.M.
visto l'art.46 D,lgs.546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente e Relatore
MARI RENATO, Giudice
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 334/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Bologna - Via A. Testoni N. 6 40100 Bologna BO
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noceto - Piazzale Adami N. 1 43015 Noceto PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1552 IMU a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 21.11.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n.1552 del 31/07/2025, pervenuta da Resistente_1 S.p.a. per conto del Comune di Noceto (PR) della somma pari ad € 91.265,51 a titolo di imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2014-2018, sostenendo che i fabbricati destinati ad alloggi militari ed insistenti nel Comune non poteva essere richiesta all'Agenzia né tantomeno allo Stabilimento Militare di Noceto, in quanto, non avendo mai gestito, utilizzato o concesso in uso a terzi tali immobili, gli stessi non erano soggetti al pagamento dell'imposta; con nota prot. 11495 del 28/10/2024 l'Agenzia aveva contestato la legittimità del procedimento, chiedendone altresì l'annullamento.
Fissata udienza cautelare, avendo la ricorrente chiesto sospensiva dell'atto impugnato, con memoria ha chiesto darsi atto “.. che, in data 30.12.2025, il 6° Reparto Infrastrutture dell'Esercito - Ministero della
ES ha provveduto all'integrale pagamento delle somme portate dall'ingiunzione precetto .. impugnata.
Da ciò sono pertanto derivate l'estinzione dell'obbligazione tributaria portata dall'ingiunzione, nonché, di riflesso .. anche la definitiva cancellazione della posizione debitoria a carico della stessa Ricorrente_1 ..”.
Il procedimento va dichiarato estinto senza nulla disporre per le spese non essendosi costituita la controparte
P.Q.M.
visto l'art.46 D,lgs.546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate