Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme accesso G.d.F. in abitazione

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova della specifica destinazione dell'immobile ad abitazione ai fini dell'applicazione della norma sull'autorizzazione. Il contribuente, iscritto all'AIRE, non ha contestato la natura dell'accesso in sede di verifica e ha partecipato alle operazioni, il che equivale a un'accettazione implicita. Pertanto, la documentazione acquisita è stata ritenuta legittimamente utilizzata.

  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio e omessa notifica schema d'atto

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica dello schema d'atto tramite raccomandata estera, ricevuta dal contribuente. Anche in assenza di avviso di ricezione, la tracciabilità del servizio postale è considerata sufficiente a fondare una presunzione di ricezione.

  • Accolto
    Illogicità e irragionevolezza della determinazione dei corrispettivi accertati

    La Corte ha ritenuto la quantificazione dei corrispettivi per il mese di agosto 2016 manifestamente irragionevole, poiché l'importo accertato superava il massimo teorico ricavabile anche ipotizzando la massima occupazione e tariffa. L'accertamento è stato quindi rideterminato in misura inferiore.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione degli atti allegati e inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto che la copia dell'avviso di accertamento, pur non recando firma autografa o digitale visibile, riportava un contrassegno (QR-code e CVD) che permetteva la verifica online della conformità con il documento originale digitale firmato digitalmente dall'Agenzia delle Entrate, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione della proroga dei termini prevista dall'art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212/2000, dovuta alla notifica dello schema d'atto, l'avviso di accertamento sia stato notificato tempestivamente entro il termine prorogato.

  • Rigettato
    Violazione norme accesso G.d.F. in abitazione

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova della specifica destinazione dell'immobile ad abitazione ai fini dell'applicazione della norma sull'autorizzazione. Il contribuente, iscritto all'AIRE, non ha contestato la natura dell'accesso in sede di verifica e ha partecipato alle operazioni, il che equivale a un'accettazione implicita. Pertanto, la documentazione acquisita è stata ritenuta legittimamente utilizzata.

  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio e omessa notifica schema d'atto

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica dello schema d'atto tramite raccomandata estera, ricevuta dal contribuente. Anche in assenza di avviso di ricezione, la tracciabilità del servizio postale è considerata sufficiente a fondare una presunzione di ricezione.

  • Accolto
    Illogicità e irragionevolezza della determinazione dei corrispettivi accertati

    La Corte ha ritenuto la quantificazione dei corrispettivi per il mese di agosto 2016 manifestamente irragionevole, poiché l'importo accertato superava il massimo teorico ricavabile anche ipotizzando la massima occupazione e tariffa. L'accertamento è stato quindi rideterminato in misura inferiore.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione degli atti allegati e inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto che la copia dell'avviso di accertamento, pur non recando firma autografa o digitale visibile, riportava un contrassegno (QR-code e CVD) che permetteva la verifica online della conformità con il documento originale digitale firmato digitalmente dall'Agenzia delle Entrate, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione della proroga dei termini prevista dall'art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212/2000, dovuta alla notifica dello schema d'atto, l'avviso di accertamento sia stato notificato tempestivamente entro il termine prorogato.

  • Rigettato
    Violazione norme accesso G.d.F. in abitazione

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova della specifica destinazione dell'immobile ad abitazione ai fini dell'applicazione della norma sull'autorizzazione. Il contribuente, iscritto all'AIRE, non ha contestato la natura dell'accesso in sede di verifica e ha partecipato alle operazioni, il che equivale a un'accettazione implicita. Pertanto, la documentazione acquisita è stata ritenuta legittimamente utilizzata.

  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio e omessa notifica schema d'atto

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica dello schema d'atto tramite raccomandata estera, ricevuta dal contribuente. Anche in assenza di avviso di ricezione, la tracciabilità del servizio postale è considerata sufficiente a fondare una presunzione di ricezione.

  • Accolto
    Illogicità e irragionevolezza della determinazione dei corrispettivi accertati

    La Corte ha ritenuto la quantificazione dei corrispettivi per il mese di agosto 2016 manifestamente irragionevole, poiché l'importo accertato superava il massimo teorico ricavabile anche ipotizzando la massima occupazione e tariffa. L'accertamento è stato quindi rideterminato in misura inferiore.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione degli atti allegati e inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto che la copia dell'avviso di accertamento, pur non recando firma autografa o digitale visibile, riportava un contrassegno (QR-code e CVD) che permetteva la verifica online della conformità con il documento originale digitale firmato digitalmente dall'Agenzia delle Entrate, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione della proroga dei termini prevista dall'art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212/2000, dovuta alla notifica dello schema d'atto, l'avviso di accertamento sia stato notificato tempestivamente entro il termine prorogato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 7
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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