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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MEMMO ANDREA, Presidente
LI ON IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200687 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200687 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200687 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 aprile 2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVH01A200687/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi - relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale veniva contestato un maggiore reddito di € 39.115,72, con conseguenti maggiori imposte, addizionali, sanzioni e interessi.
Il suindicato avviso di accertamento si è basato sul Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla
Guardia di Finanza (G.d.F) - Compagnia di Fasano - il 23 maggio 2019 il quale aveva quantificato ricavi non dichiarati derivanti dall'attività di Bed & Breakfast (BB) svolta presso la sua abitazione privata.
Con il ricorso il sig. Ricorrente_1 ha eccepito:
violazione dell'articolo 52 comma 1 D.P.R. 635/1972 e dell'articolo 33 comma 1 D.P.R. 600/1973 -
Accesso dei militari della guardia di finanza presso locali adibiti anche ad abitazione in assenza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Con tale motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'accesso da parte della G.d.F presso la propria abitazione (locali adibiti anche a dimora privata) senza l'autorizzazione del Procuratore della
Repubblica, da ritenersi obbligatoria per legge. Eccepisce, inoltre, che tutto il materiale acquisito durante l'accesso da parte dei militari sarebbe inutilizzabile, ai fini probatori, rendendo di conseguenza nullo l'avviso di accertamento;
-violazione dell'articolo 6-bis Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) Statuto dei diritti del contribuente - violazione del principio del contraddittorio - Omessa notifica dello schema d'atto - Annullabilità dell'atto. La parte rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha notificato lo schema d'atto prima dell'emissione dell'avviso, violando il principio del contraddittorio preventivo. Rileva, quindi, che l'omessa notifica dello schema d'atto rende l'atto annullabile;
manifesta illogicità della determinazione dei corrispettivi accertati - violazione del principio costituzionale articolo 53 di capacità contributiva. Con tale motivo di ricorso parte ricorrente ha eccepito che la determinazione dei ricavi si sarebbe basata su presunzioni arbitrarie (es. lenzuola lavate, recensioni anonime) e senza tenere conto di dati ufficiali (es. report turistici regionali). Ritiene, quindi, l'importo accertato irragionevole e sproporzionato, superando persino il massimo teorico ricavabile dall'attività;
difetto di sottoscrizione degli atti allegati, inesistenza degli atti e della notifica. Con tale motivo di ricorso parte ricorrente evidenzia che i documenti trasmessi al Comune di Cisternino per la notifica dell'impugnato avviso di accertamento non sono firmati (né autografamente né digitalmente), rendendo, così, il procedimento di notificazione inesistente per mancanza di elementi essenziali.
decadenza dal potere di accertamento - Violazione dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973. Rileva la parte che l'avviso risulta notificato oltre il termine legale (31 dicembre 2024 per l'anno 2016), rendendo l'atto inefficace.
La Direzione provinciale di Brindisi dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando che il ricorso saebbe infondato in fatto ed in diritto e doveva, pertanto, essere integralmente rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato in parte qua.
Con il primo motivo di ricorso la parte ha eccepito la: "Violazione dell'articolo 52 comma 1 D.P.R. 635/1972
e dell'articolo 33 comma 1 D.P.R. 600/1973 - Accesso dei militari della guardia di finanza presso locali adibiti anche ad abitazione in assenza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica”.
Con il suindicato motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l'accesso della G.d.F presso la propria abitazione sarebbe avvenuta senza l'obbligatoria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Ed invero, sostiene a pagina 4 del ricorso, che trattandosi di un accesso presso una dimora privata adibita anche ad attività commerciale occasionale (svolta con modalità non imprenditoriale come concesso dalla normativa) di Bed & Breakfast i militari si sarebbero dovuti munire di tale autorizzazione preventiva "per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni>>.
Tale eccezione non coglie nel segno.
Invero, di tale peculiare destinazione funzionale ex actis non consta idonea prova.
Giova premettere cosa debba intendersi giuridicamente per abitazione la cui definizione può essere ricavata dalla disamina congiunta:
dell'art. 43 del codice civile, a mente del quale "il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha
-
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (1° comma), mentre "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (2° comma);
degli artt. 614 e 615 del codice penale, riguardanti il reato di violazione di domicilio commesso, rispettivamente, dal privato e dal pubblico ufficiale, che fanno riferimento “all'abitazione” e, più in generale, agli altri luoghi di "privata dimora";
dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui "per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale".
L'esame sistematico delle citate disposizioni induce a ritenere che, ai fini dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del
1972, assuma rilievo il luogo ove il soggetto ha stabilito il centro effettivo della propria vita domestica, risultando insufficiente la mera predisposizione di alcuni vani o spazi dell'immobile per il saltuario pernottamento o la consumazione di pasti, né tantomeno la semplice dichiarazione del titolare di usarli a tale scopo o, peggio, la mendace qualificazione.
Nel caso di specie, non consta che al momento dell'accesso il sig. Ricorrente_1 abbia mai contestato che si trattasse di una dimora privata né tantomeno che fosse residente nell'abitazione. Inoltre, ha partecipato a tutte le operazioni di verifica, senza mai contestare la mancanza di un provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
In particolare, l'articolo 12 dello Statuto del contribuente, al comma 4, sancisce che «delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica», cioè nel processo verbale di verifica i funzionari addetti all'accesso devono riportare le osservazioni e i rilievi di parte.
Tale disposizione è inoltre collegata all'articolo 10 dello Statuto del contribuente che sancisce il principio di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Orbene, l'inerzia del contribuente non e' priva di conseguenze giuridiche, potendosene trarre elementi valutativi ai fini della ricostruzione della sua volontà.
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che lo stesso muova alcuna contestazione equivale, sostanzialmente, ad accettazione delle stesse.
A tal proposito, giova richiamare la sentenza dell'11 maggio 2022, n.14889, nella quale i Giudici di legittimità hanno riabdito che < la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (...) pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso" (Cass.
n. 15851del 29/07/2016; Cass. n. 1286 del 26/01/2004)>>.
Pertanto, non essendo contestato che il sig. Ricorrente_1 è un soggetto estero iscritto nel registro Aire, nonchè che il medesimo non ha dimostrato che dimorava, di fatto, in modo continuativo nell'abitazione ed, infine, che tale circostanza non è stata contestata in sede di accesso ai militari, deve ritenersi che la documentazione reperita in sede di verifica sia stata legittimamente utilizzata nell'ambito dell'attività di controllo.
Da ciò il rigetto del primo motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte eccepisce la: Violazione dell'articolo 6-bis Legge 212/2000
(Statuto del Contribuente) -Statuto dei diritti del contribuente - violazione del principio del contraddittorio - Omessa notifica dello schema d'atto - Annullabilità dell'atto.
La parte rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha notificato al contribuente lo schema di atto prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, violando così il principio del contraddittorio preventivo. Pertanto, l'omessa notifica inficerebbe l'atto rendendolo annullabile.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente l'ente resistente resistente ha notificato lo schema d'atto n. TVHT210000237/2024 (allegato n. 2, in atti) al signor Ricorrente_1 a mezzo posta con Raccomandata estera n. RC1596170251T. Quest'ultima risulta ricevuta dallo stesso ricorrente ma, stante la notifica estera,
l'avviso di avvenuta ricezione non risulta a tutt'oggi pervenuta. Tuttavia da interrogazione sul sito di poste
Italiane risulta consegnata con successo il 21 settembre 2024 (allegato n. 3, in atti). D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, alla schermata, tratta sul sito delle poste, non può non riconoscersi valenza sul piano indiziario. Ciò, in quanto il servizio di tracking risulta idoneo a fondare una ragionevole presunzione dell'avvenuta ricezione, pur in assenza della cartolina di ritorno. D'altronde, lo stesso giudice può, con una procedura, particolarmente, veloce, controllare l'effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste italiane (Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 4485/2020).
Da qui il rigetto di tale motivo di ricorso.
3. In merito al terzo motivo di ricorso, giova precisare quanto segue.
Parte ricorrente con l'interposto gravame ha contestato l'operato dell'ente resistente che ha accertato induttivamente i medesimi corrispettivi calcolati dai militari nel PVC, in complessivi euro 46.331,60, sulla scorta, peraltro, di informazioni e documenti utilizzati in assenza di autorizzazione del Procuratore della
Repubblica all'accesso della G.d.F presso la dimora privata del contribuente.
Tale eccezione coglie solo in parte nel segno. In ordine all'illegittimità delle informazioni e documenti assunti dalla G.d.F in assenza di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica, giovino le considerazioni già sviluppte con riguardo al primo motivo di ricorso, in punto di legittimità della documentazione recepita presso l'abitazione del contribuente per cui non era prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente solo l'ordine di accesso.
Clò premesso, parte ricorrente contesta la ricostruzione dei maggiori ricavi calcolati dai militari della G.d.F
e, poi utilizzati dall'agenzia entrate, ritenendola "fantasiosa”, in quanto stimata sulla scorta di alcuni dati quali: le lenzuola "sporche" consegnate in lavanderia per il lavaggio e la permanenza media degli ospiti presunta su un risicato numero di recensioni, peraltro, anonime.
Giova evidenziare, in via preliminare, come l'accertamento in questione risulta emesso ai sensi dell'articolo
41 del decreto del Presidente Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, il quale dispone che: "Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggette all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con la facoltà di avvalersi anche a presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e delle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute".
Ebbene, l'ufficio resistente ha contestato il maggior reddito, così come rinvenuto nel Pvc della G.d.F, in quanto calcolato sulla base dei dati e notizie reperite in sede di accesso.
Ed invero, in sede di verifica veniva constatato che:
l'attività veniva svolta in forma imprenditoriale, in base all'art. 2 dalla L.R. n. 27 del 2013, in quanto svolta in un numero di stanze e posti letto superiore a quello massimo previsto per le attività a carattere familiare (non più di tre camere e per un massimo di nove posti letto). Ed infatti avevano constatato che la struttura era composta da n. 4 camere (di cui tre doppie ed una quadrupla) per un totale di 10 posti letto.;
la mancata esposizione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).
- la mancata presentazione delle dichiarazioni dagli anni dal 2013 al 2017;
la mancata istituzione della documentazione fiscale e contabile.
Inoltre, a seguito di controlli di coerenza esterna con il fornitore "Società_1 snc", i militari avevano riscontravano l'esistenza di rapporti con lo stesso per gli anni 2016, 2017 e 2018, acquisendo i prospetti di biancheria sporca e pulita consegnata dalla lavanderia industriale nei mesi da maggio a settembre, dalle quali era emerso l'utilizzo nei suddetti mesi di biancheria da letto (matrimoniale e singola) e di biancheria da bagno (ved. allegato n. al PVC), sulla base dei quali sono stati desunti il numero di stanze della struttura utilizzate, ipotizzando che il numero di lenzuola matrimoniali e singole sono singoli pezzi (lenzuolo di sopra e di sotto).
Inoltre, sulla base della documentazione esibita e dalle dichiarazioni acquisite da parte ricorrente sono stati indicati i prezzi giornalieri delle stanze (ad uso matrimoniale e ad uso singolo), differenziati nei mesi di apertura.
Ad ulteriore supporto della ricostruzione effettuata, i militari hanno acquisito dal sito internet "tripadvisor. com" le recensioni effettuate dagli ospiti al fine di individuare il numero di giorni in media di soggiorno presso la struttura, che è risultato in 5,16 giorni (vedi prospetto a pagina 11 del PVC).
Sulla base dei dati acquisiti dal fornitore Nominativo_1, in particolare le lenzuola sporche ritirate nei diversi mesi di attività e del numero di giorni in media di un soggiorno, i militari hanno ricostruito i corrispettivi incassati dal BB, nell'anno 2016, in complessivi € 41.331,60, come esposto dettagliatamente nella tabella riportata a pag. 11 del PVC della G.d.F.
Inoltre, al fine di acquisire ulteriori elementi a supporto della ricostruzione operata dai verbalizzanti per l'anno 2016, l'ufficio resistente ha ritenuto di attivare le indagini finanziarie, autorizzate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia (prot. 3449 del 24 gennaio 2024), sia nei confronti del titolare dell'attività che del coniuge Nominativo_2.
Ciò premesso e ricostruito il modus operandi dell'ente resistente, pare manifestamente irragionevole la quantificazione effettuata per il mese di Agosto 2016 in euro 19.504,80 (euro 12.538,80 + euro 6.966,00).
A tal riguardo, deve essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui, anche ipotizzando l'utilizzo di n.
4 soluzione abitative con presenza costante tutti i giorni del mese alla tariffa più alta di euro 90,00, la struttura non avrebbe potuto incassare più di euro 11.160,00 (n. 4 camere * n. 31 giorni per tariffa euro 90,00) ovvero una somma inferiore di oltre euro 8.000,00 a quella, oggettivamente, esorbitante ricostruita ed accertata.
In tal minore importo devono essere rideterminati gli incassi di parte ricorrente per l'arco temporale (mensile) in questione.
D'altronde, e' indubbio che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione finanziaria, per quanto non totalmente surrogabile nel suo esercizio, tramite un controllo sostitutivo, sia, comunque, sindacabile sotto il profilo della manifesta irragionevolezza.
4. Con il quanto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce che i documenti trasmessi al Comune di
Cisternino per la notifica non sono firmati (né autografamente né digitalmente), rendendo il procedimento inesistente per mancanza di elementi essenziali.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, nella fattispecie in esame, l'amministrazione finanziaria, aveva provveduto a notificare l'avviso di accertamento n. TVH01A200687/2024, a mezzo di raccomandata estera (allegato n. 7, in atti), presso la residenza del contribuente in Gran Bretagna, ma a seguito di mancata ricezione del medesimo avviso da parte del ricorrente, l'ufficio provvedeva ad inoltrare gli avvisi di accertamento, relativi al 2026 e 2017, al
Comune di Cisternino per il tentativo di notifica a mani proprie c/o il BB Trulli Country House in c.da Fogazzaro (allegato n. 8).
Venuto meno anche tale tentativo, il Comune di Cisternino procedeva il 27 febbraio 2025 all'affissione dell'albo pretorio on line.
In realtà, contrariamente a quanto contestato, la copia estratta dal contribuente dell'avviso di accertamento risulta essere conforme alla normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale.
Ed infatti, come previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, l'Agenzia deve produrre e firmare documenti digitalmente, i cui originali sono archiviati dall'ufficio che li emette.
Ebbene nel caso in cui il documento digitale è indirizzato ad un contribuente al quale non può essere recapitato tramite Pec (come nel caso in specie) gli viene inviata una copia cartacea del documento sulla quale è stampato un contrassegno (o glifo), tramite il quale è possibile verificare online la conformità con il documento originale. Il contrassegno è costituito da un codice QR-code e da alcune informazioni: la URL (indirizzo sito internet) per accedere al servizio di verifica ed il CVD (codice di verifica del documento).
Il servizio di verifica consente, quindi, al contribuente di visioanre l'immagine del documento originale e di controllare i dati di protocollazione e della firma digitale apposta al documento originale.
L'avviso di accertamento in questione estrapolato dalla parte riporta il contrassegno (o glifo), dal quale il contribuente attraverso il Q- CODE poteva verificare la conformità con il documento principale.
La copia dell'avviso di accertamento (AGEDPBR1221620251878), peraltro in atti depositato dallo stesso contribuente allegato n. 5, riporta il contrassegno o "glifo".
Da quanto fin qui argomentato, risulta evidente anche l'infondatezza di tale motivo di ricorso.
Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la: Decadenza dal potere di accertamento - Violazione dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973.
Priva di fondamento è anche tale eccezione.
Infatti, l'avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente notificato e l'ente resistente non è incorso in alcuna decadenza.
Come è noto, l'articolo 6-bis, comma 3, della legge del 27 luglio 2000, n. 212 prevede che: Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio».
Nel caso di specie, è stato possibile applicare la suddetta proroga considerato che la comunicazione di schema d'atto n. TVHT210000237/2024 è stato ricevuto dalla parte il 21 settembre 2024, come ricavabile, almeno indiziariamente, dalla schermata delle poste e, pertanto, il termine di 60 giorni previsto per consentire al ricorrente di presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni scadeva il 21 novembre 2024. Di qui l'applicazione della proroga dei termini di decadenza previsti dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Considerata la suddetta proroga dei 120 giorni, il termine di decadenza per notificare l'avviso era prorogato al 21 marzo 2024.
Come risulta dalla relata di avvenuta affissione all'albo del comune di Cisternino l'atto veniva affisso all'albo pretorio il 27 febbraio 2025 e fino al 07 marzo 2024. Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento veniva effettuata nel termine prorogato al 21 marzo 2024.
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, come da parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MEMMO ANDREA, Presidente
LI ON IVAN, Relatore
MORO PATRIZIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200687 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200687 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01A200687 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2025 depositato il 23/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 aprile 2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVH01A200687/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi - relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale veniva contestato un maggiore reddito di € 39.115,72, con conseguenti maggiori imposte, addizionali, sanzioni e interessi.
Il suindicato avviso di accertamento si è basato sul Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla
Guardia di Finanza (G.d.F) - Compagnia di Fasano - il 23 maggio 2019 il quale aveva quantificato ricavi non dichiarati derivanti dall'attività di Bed & Breakfast (BB) svolta presso la sua abitazione privata.
Con il ricorso il sig. Ricorrente_1 ha eccepito:
violazione dell'articolo 52 comma 1 D.P.R. 635/1972 e dell'articolo 33 comma 1 D.P.R. 600/1973 -
Accesso dei militari della guardia di finanza presso locali adibiti anche ad abitazione in assenza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Con tale motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'accesso da parte della G.d.F presso la propria abitazione (locali adibiti anche a dimora privata) senza l'autorizzazione del Procuratore della
Repubblica, da ritenersi obbligatoria per legge. Eccepisce, inoltre, che tutto il materiale acquisito durante l'accesso da parte dei militari sarebbe inutilizzabile, ai fini probatori, rendendo di conseguenza nullo l'avviso di accertamento;
-violazione dell'articolo 6-bis Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) Statuto dei diritti del contribuente - violazione del principio del contraddittorio - Omessa notifica dello schema d'atto - Annullabilità dell'atto. La parte rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha notificato lo schema d'atto prima dell'emissione dell'avviso, violando il principio del contraddittorio preventivo. Rileva, quindi, che l'omessa notifica dello schema d'atto rende l'atto annullabile;
manifesta illogicità della determinazione dei corrispettivi accertati - violazione del principio costituzionale articolo 53 di capacità contributiva. Con tale motivo di ricorso parte ricorrente ha eccepito che la determinazione dei ricavi si sarebbe basata su presunzioni arbitrarie (es. lenzuola lavate, recensioni anonime) e senza tenere conto di dati ufficiali (es. report turistici regionali). Ritiene, quindi, l'importo accertato irragionevole e sproporzionato, superando persino il massimo teorico ricavabile dall'attività;
difetto di sottoscrizione degli atti allegati, inesistenza degli atti e della notifica. Con tale motivo di ricorso parte ricorrente evidenzia che i documenti trasmessi al Comune di Cisternino per la notifica dell'impugnato avviso di accertamento non sono firmati (né autografamente né digitalmente), rendendo, così, il procedimento di notificazione inesistente per mancanza di elementi essenziali.
decadenza dal potere di accertamento - Violazione dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973. Rileva la parte che l'avviso risulta notificato oltre il termine legale (31 dicembre 2024 per l'anno 2016), rendendo l'atto inefficace.
La Direzione provinciale di Brindisi dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando che il ricorso saebbe infondato in fatto ed in diritto e doveva, pertanto, essere integralmente rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato in parte qua.
Con il primo motivo di ricorso la parte ha eccepito la: "Violazione dell'articolo 52 comma 1 D.P.R. 635/1972
e dell'articolo 33 comma 1 D.P.R. 600/1973 - Accesso dei militari della guardia di finanza presso locali adibiti anche ad abitazione in assenza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica”.
Con il suindicato motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l'accesso della G.d.F presso la propria abitazione sarebbe avvenuta senza l'obbligatoria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Ed invero, sostiene a pagina 4 del ricorso, che trattandosi di un accesso presso una dimora privata adibita anche ad attività commerciale occasionale (svolta con modalità non imprenditoriale come concesso dalla normativa) di Bed & Breakfast i militari si sarebbero dovuti munire di tale autorizzazione preventiva "per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni>>.
Tale eccezione non coglie nel segno.
Invero, di tale peculiare destinazione funzionale ex actis non consta idonea prova.
Giova premettere cosa debba intendersi giuridicamente per abitazione la cui definizione può essere ricavata dalla disamina congiunta:
dell'art. 43 del codice civile, a mente del quale "il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha
-
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (1° comma), mentre "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (2° comma);
degli artt. 614 e 615 del codice penale, riguardanti il reato di violazione di domicilio commesso, rispettivamente, dal privato e dal pubblico ufficiale, che fanno riferimento “all'abitazione” e, più in generale, agli altri luoghi di "privata dimora";
dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui "per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale".
L'esame sistematico delle citate disposizioni induce a ritenere che, ai fini dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del
1972, assuma rilievo il luogo ove il soggetto ha stabilito il centro effettivo della propria vita domestica, risultando insufficiente la mera predisposizione di alcuni vani o spazi dell'immobile per il saltuario pernottamento o la consumazione di pasti, né tantomeno la semplice dichiarazione del titolare di usarli a tale scopo o, peggio, la mendace qualificazione.
Nel caso di specie, non consta che al momento dell'accesso il sig. Ricorrente_1 abbia mai contestato che si trattasse di una dimora privata né tantomeno che fosse residente nell'abitazione. Inoltre, ha partecipato a tutte le operazioni di verifica, senza mai contestare la mancanza di un provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
In particolare, l'articolo 12 dello Statuto del contribuente, al comma 4, sancisce che «delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica», cioè nel processo verbale di verifica i funzionari addetti all'accesso devono riportare le osservazioni e i rilievi di parte.
Tale disposizione è inoltre collegata all'articolo 10 dello Statuto del contribuente che sancisce il principio di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Orbene, l'inerzia del contribuente non e' priva di conseguenze giuridiche, potendosene trarre elementi valutativi ai fini della ricostruzione della sua volontà.
Secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che lo stesso muova alcuna contestazione equivale, sostanzialmente, ad accettazione delle stesse.
A tal proposito, giova richiamare la sentenza dell'11 maggio 2022, n.14889, nella quale i Giudici di legittimità hanno riabdito che < la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (...) pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso" (Cass.
n. 15851del 29/07/2016; Cass. n. 1286 del 26/01/2004)>>.
Pertanto, non essendo contestato che il sig. Ricorrente_1 è un soggetto estero iscritto nel registro Aire, nonchè che il medesimo non ha dimostrato che dimorava, di fatto, in modo continuativo nell'abitazione ed, infine, che tale circostanza non è stata contestata in sede di accesso ai militari, deve ritenersi che la documentazione reperita in sede di verifica sia stata legittimamente utilizzata nell'ambito dell'attività di controllo.
Da ciò il rigetto del primo motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte eccepisce la: Violazione dell'articolo 6-bis Legge 212/2000
(Statuto del Contribuente) -Statuto dei diritti del contribuente - violazione del principio del contraddittorio - Omessa notifica dello schema d'atto - Annullabilità dell'atto.
La parte rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha notificato al contribuente lo schema di atto prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, violando così il principio del contraddittorio preventivo. Pertanto, l'omessa notifica inficerebbe l'atto rendendolo annullabile.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente l'ente resistente resistente ha notificato lo schema d'atto n. TVHT210000237/2024 (allegato n. 2, in atti) al signor Ricorrente_1 a mezzo posta con Raccomandata estera n. RC1596170251T. Quest'ultima risulta ricevuta dallo stesso ricorrente ma, stante la notifica estera,
l'avviso di avvenuta ricezione non risulta a tutt'oggi pervenuta. Tuttavia da interrogazione sul sito di poste
Italiane risulta consegnata con successo il 21 settembre 2024 (allegato n. 3, in atti). D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, alla schermata, tratta sul sito delle poste, non può non riconoscersi valenza sul piano indiziario. Ciò, in quanto il servizio di tracking risulta idoneo a fondare una ragionevole presunzione dell'avvenuta ricezione, pur in assenza della cartolina di ritorno. D'altronde, lo stesso giudice può, con una procedura, particolarmente, veloce, controllare l'effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste italiane (Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 4485/2020).
Da qui il rigetto di tale motivo di ricorso.
3. In merito al terzo motivo di ricorso, giova precisare quanto segue.
Parte ricorrente con l'interposto gravame ha contestato l'operato dell'ente resistente che ha accertato induttivamente i medesimi corrispettivi calcolati dai militari nel PVC, in complessivi euro 46.331,60, sulla scorta, peraltro, di informazioni e documenti utilizzati in assenza di autorizzazione del Procuratore della
Repubblica all'accesso della G.d.F presso la dimora privata del contribuente.
Tale eccezione coglie solo in parte nel segno. In ordine all'illegittimità delle informazioni e documenti assunti dalla G.d.F in assenza di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica, giovino le considerazioni già sviluppte con riguardo al primo motivo di ricorso, in punto di legittimità della documentazione recepita presso l'abitazione del contribuente per cui non era prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente solo l'ordine di accesso.
Clò premesso, parte ricorrente contesta la ricostruzione dei maggiori ricavi calcolati dai militari della G.d.F
e, poi utilizzati dall'agenzia entrate, ritenendola "fantasiosa”, in quanto stimata sulla scorta di alcuni dati quali: le lenzuola "sporche" consegnate in lavanderia per il lavaggio e la permanenza media degli ospiti presunta su un risicato numero di recensioni, peraltro, anonime.
Giova evidenziare, in via preliminare, come l'accertamento in questione risulta emesso ai sensi dell'articolo
41 del decreto del Presidente Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, il quale dispone che: "Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggette all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con la facoltà di avvalersi anche a presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e delle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute".
Ebbene, l'ufficio resistente ha contestato il maggior reddito, così come rinvenuto nel Pvc della G.d.F, in quanto calcolato sulla base dei dati e notizie reperite in sede di accesso.
Ed invero, in sede di verifica veniva constatato che:
l'attività veniva svolta in forma imprenditoriale, in base all'art. 2 dalla L.R. n. 27 del 2013, in quanto svolta in un numero di stanze e posti letto superiore a quello massimo previsto per le attività a carattere familiare (non più di tre camere e per un massimo di nove posti letto). Ed infatti avevano constatato che la struttura era composta da n. 4 camere (di cui tre doppie ed una quadrupla) per un totale di 10 posti letto.;
la mancata esposizione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).
- la mancata presentazione delle dichiarazioni dagli anni dal 2013 al 2017;
la mancata istituzione della documentazione fiscale e contabile.
Inoltre, a seguito di controlli di coerenza esterna con il fornitore "Società_1 snc", i militari avevano riscontravano l'esistenza di rapporti con lo stesso per gli anni 2016, 2017 e 2018, acquisendo i prospetti di biancheria sporca e pulita consegnata dalla lavanderia industriale nei mesi da maggio a settembre, dalle quali era emerso l'utilizzo nei suddetti mesi di biancheria da letto (matrimoniale e singola) e di biancheria da bagno (ved. allegato n. al PVC), sulla base dei quali sono stati desunti il numero di stanze della struttura utilizzate, ipotizzando che il numero di lenzuola matrimoniali e singole sono singoli pezzi (lenzuolo di sopra e di sotto).
Inoltre, sulla base della documentazione esibita e dalle dichiarazioni acquisite da parte ricorrente sono stati indicati i prezzi giornalieri delle stanze (ad uso matrimoniale e ad uso singolo), differenziati nei mesi di apertura.
Ad ulteriore supporto della ricostruzione effettuata, i militari hanno acquisito dal sito internet "tripadvisor. com" le recensioni effettuate dagli ospiti al fine di individuare il numero di giorni in media di soggiorno presso la struttura, che è risultato in 5,16 giorni (vedi prospetto a pagina 11 del PVC).
Sulla base dei dati acquisiti dal fornitore Nominativo_1, in particolare le lenzuola sporche ritirate nei diversi mesi di attività e del numero di giorni in media di un soggiorno, i militari hanno ricostruito i corrispettivi incassati dal BB, nell'anno 2016, in complessivi € 41.331,60, come esposto dettagliatamente nella tabella riportata a pag. 11 del PVC della G.d.F.
Inoltre, al fine di acquisire ulteriori elementi a supporto della ricostruzione operata dai verbalizzanti per l'anno 2016, l'ufficio resistente ha ritenuto di attivare le indagini finanziarie, autorizzate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia (prot. 3449 del 24 gennaio 2024), sia nei confronti del titolare dell'attività che del coniuge Nominativo_2.
Ciò premesso e ricostruito il modus operandi dell'ente resistente, pare manifestamente irragionevole la quantificazione effettuata per il mese di Agosto 2016 in euro 19.504,80 (euro 12.538,80 + euro 6.966,00).
A tal riguardo, deve essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui, anche ipotizzando l'utilizzo di n.
4 soluzione abitative con presenza costante tutti i giorni del mese alla tariffa più alta di euro 90,00, la struttura non avrebbe potuto incassare più di euro 11.160,00 (n. 4 camere * n. 31 giorni per tariffa euro 90,00) ovvero una somma inferiore di oltre euro 8.000,00 a quella, oggettivamente, esorbitante ricostruita ed accertata.
In tal minore importo devono essere rideterminati gli incassi di parte ricorrente per l'arco temporale (mensile) in questione.
D'altronde, e' indubbio che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione finanziaria, per quanto non totalmente surrogabile nel suo esercizio, tramite un controllo sostitutivo, sia, comunque, sindacabile sotto il profilo della manifesta irragionevolezza.
4. Con il quanto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce che i documenti trasmessi al Comune di
Cisternino per la notifica non sono firmati (né autografamente né digitalmente), rendendo il procedimento inesistente per mancanza di elementi essenziali.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, nella fattispecie in esame, l'amministrazione finanziaria, aveva provveduto a notificare l'avviso di accertamento n. TVH01A200687/2024, a mezzo di raccomandata estera (allegato n. 7, in atti), presso la residenza del contribuente in Gran Bretagna, ma a seguito di mancata ricezione del medesimo avviso da parte del ricorrente, l'ufficio provvedeva ad inoltrare gli avvisi di accertamento, relativi al 2026 e 2017, al
Comune di Cisternino per il tentativo di notifica a mani proprie c/o il BB Trulli Country House in c.da Fogazzaro (allegato n. 8).
Venuto meno anche tale tentativo, il Comune di Cisternino procedeva il 27 febbraio 2025 all'affissione dell'albo pretorio on line.
In realtà, contrariamente a quanto contestato, la copia estratta dal contribuente dell'avviso di accertamento risulta essere conforme alla normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale.
Ed infatti, come previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, l'Agenzia deve produrre e firmare documenti digitalmente, i cui originali sono archiviati dall'ufficio che li emette.
Ebbene nel caso in cui il documento digitale è indirizzato ad un contribuente al quale non può essere recapitato tramite Pec (come nel caso in specie) gli viene inviata una copia cartacea del documento sulla quale è stampato un contrassegno (o glifo), tramite il quale è possibile verificare online la conformità con il documento originale. Il contrassegno è costituito da un codice QR-code e da alcune informazioni: la URL (indirizzo sito internet) per accedere al servizio di verifica ed il CVD (codice di verifica del documento).
Il servizio di verifica consente, quindi, al contribuente di visioanre l'immagine del documento originale e di controllare i dati di protocollazione e della firma digitale apposta al documento originale.
L'avviso di accertamento in questione estrapolato dalla parte riporta il contrassegno (o glifo), dal quale il contribuente attraverso il Q- CODE poteva verificare la conformità con il documento principale.
La copia dell'avviso di accertamento (AGEDPBR1221620251878), peraltro in atti depositato dallo stesso contribuente allegato n. 5, riporta il contrassegno o "glifo".
Da quanto fin qui argomentato, risulta evidente anche l'infondatezza di tale motivo di ricorso.
Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la: Decadenza dal potere di accertamento - Violazione dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973.
Priva di fondamento è anche tale eccezione.
Infatti, l'avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente notificato e l'ente resistente non è incorso in alcuna decadenza.
Come è noto, l'articolo 6-bis, comma 3, della legge del 27 luglio 2000, n. 212 prevede che: Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio».
Nel caso di specie, è stato possibile applicare la suddetta proroga considerato che la comunicazione di schema d'atto n. TVHT210000237/2024 è stato ricevuto dalla parte il 21 settembre 2024, come ricavabile, almeno indiziariamente, dalla schermata delle poste e, pertanto, il termine di 60 giorni previsto per consentire al ricorrente di presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni scadeva il 21 novembre 2024. Di qui l'applicazione della proroga dei termini di decadenza previsti dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Considerata la suddetta proroga dei 120 giorni, il termine di decadenza per notificare l'avviso era prorogato al 21 marzo 2024.
Come risulta dalla relata di avvenuta affissione all'albo del comune di Cisternino l'atto veniva affisso all'albo pretorio il 27 febbraio 2025 e fino al 07 marzo 2024. Pertanto la notifica dell'avviso di accertamento veniva effettuata nel termine prorogato al 21 marzo 2024.
Stante il parziale accoglimento, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, come da parte motiva. Spese compensate.