Versione
15 gennaio 1991
15 gennaio 1991
Art. 4. Modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria). 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonche' per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e' il seguente:
"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente".
- Il testo dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e' il seguente:
"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente".
- Il testo dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".
Commentario • 1
- 1. Agevolazioni 407/90 assunzione ex dipendente, interpello del MinisteroMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 11 marzo 2013 · 0.7999775
Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 9 dello scorso 8 marzo, fornisce dei chiarimenti sulla possibilità di usufruire dei benefici contributivi previsti dalla L. nr. 407/90, in caso di nuova assunzione di ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time. L'interpello è stato avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la corretta interpretazione dell'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2002, n. 32200Provvedimento: […] fatti stampare dal Di ON, osservando che nel caso in esame le norme di riferimento erano costituite dall'art. 15 D.P.R. n. 605/1973, dall'art. 3 legge n. 166/1991, dall'art. 4 legge n. 407/1990, dalle quali si poteva evincere che i dati e le notizie raccolte dall'anagrafe tributaria sono coperti dal segreto di ufficio, che l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni deve essere motivato da finalità pubblicistiche, […] non abilitate alla ricezione, e in violazione delle modalità e dei vincoli, stabiliti dall'art. 4 legge 29/12/1990 n. 407, e dalla legge 7/8/1990 n. 241 in materia di disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare all'anagrafe tributaria.Leggi di più...
- direttore dell'ufficio iva·
- rivelazione di notizie relative ad un contribuente desunte dall'anagrafe tributaria·
- limiti·
- configurabilità del reato·
- delitti·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- rivelazione di segreti di ufficio·
- dei pubblici ufficiali