Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2026, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta da: Annalisa Di Paolantonio
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ha pronunciato la seguente
Numero registro generale 7477/2025 Numero sezionale 255/2026 Numero di raccolta generale 4023/2026 Data pubblicazione 23/02/2026
Oggetto:
Presidente
Impiego pubblico Licenziamento per
Consigliere
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
SENTENZA
superamento del periodo di comporto Art. 6 d.P.R. n. 171/2011 Ud.20/01/2026 PU
sul ricorso iscritto al n. 7477/2025 R.G. proposto da: Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
contro
-ricorrente-
CO CA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Amici
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 194/2024 depositata il 04/02/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere LE EL. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Fabio Amici per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 37daadbe02db84c- Firmato Da: ILEANA FEDELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7d74fed3f05c2efe
Oscuramento disposto
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1. CA CO, insegnante di scuola primaria già in servizio presso la direzione didattica di Todi, impugnava in giudizio il licenziamento intimatole in data 28 settembre 2022 per superamento del periodo di comporto.
-
2. In primo grado, il Tribunale di Spoleto accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimi tanto il collocamento in malattia della lavoratrice disposto "d'ufficio" con il provvedimento n. 8606 del 2 agosto 2022 - con il conseguente diritto della lavoratrice a percepire per l'intero periodo di malattia il trattamento retributivo integrale quanto la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, il primo giudice osservava che, in esito alla procedura di verifica di idoneità psico-fisica della lavoratrice, la Commissione medica si era limitata a stabilire l'inidoneità assoluta, ma temporanea (90 giorni), della dipendente, richiedendo al termine un successivo, ulteriore controllo, senza tuttavia subordinare la ripresa del servizio all'accertamento dell'idoneità al lavoro;
pertanto, scaduti i 90 giorni di inidoneità temporanea, la lavoratrice, in assenza dell'ulteriore controllo e di ulteriori, diversi, provvedimenti, doveva ritenersi in diritto di riprendere le proprie mansioni.
3. La Corte d'appello di Perugia rigettava il gravame proposto dal Ministero aderendo alla motivazione addotta dal Tribunale.
4. In particolare, anche i giudici perugini evidenziavano che la Commissione medica, in data 26 aprile 2022, aveva accertato esclusivamente una inidoneità temporanea, cosicché nessuna valutazione era successivamente intervenuta a dichiarare l'inidoneità permanente della dipendente, tanto che, al contrario, con giudizio del 6 ottobre 2022 la stessa era stata ritenuta idonea al servizio. Di conseguenza, in assenza di certificata malattia successiva alla scadenza del termine di 90 giorni, decorrenti dal 26 aprile 2022, epoca della dichiarata inidoneità temporanea, l'Amministrazione avrebbe dunque dovuto richiamare in servizio la
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lavoratrice ovvero provvedere alla sua motivata sospensione dal servizio laddove ne avesse ravvisato le condizioni.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Istruzione e del Merito propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui oppone difese la lavoratrice con controricorso, illustrato da memoria.
6. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 171 del 2011, dell'art. 15 del d.P.R. n. 461 del 2001, dell'art. 198 del d.lgs. n. 66 del 2010, dell'art. 17 del CCNL del Comparto scuola, nonché dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del d.lgs. n. 81 del 2008. Si censura la sentenza impugnata per l'erronea e contraddittoria motivazione, avendo la Corte d'appello mancato di valorizzare correttamente l'art. 6 d.P.R. n. 171 del 2011 in relazione al verbale della Commissione medica del 26 aprile 2022, applicandolo non solo alla fase "prima della visita di idoneità", come previsto, ma anche ai casi - quali quello in esame in cui la Commissione aveva richiesto un nuovo accertamento prima della ripresa del servizio.
2. La censura denota profili di inammissibilità perché dimostra di non cogliere pienamente la ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che la sospensione disposta in attesa della visita medica sia equiparabile alla malattia e possa rilevare ai fini del calcolo del comporto.
3. Il motivo è comunque infondato perché l'interpretazione della disciplina dettata dall'art. 6 del d.P.R. n. 171 del 2011 è corretta. Infatti, la disposizione in parola, prevede che: <<Art.
6. Misure cautelari.
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1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.
5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica
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in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b)».
3.1. Dalla disposizione in esame emerge chiaramente la ontologica diversità fra malattia (come tale rilevante ai fini del computo del periodo di comporto) e la "misura cautelare" (così si esprime la rubrica dell'art.6) della sospensione, che produce gli effetti della malattia solo ai fini del trattamento retributivo spettante (si precisa, fra l'altro, che «Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio»), fermo restando il diritto alla restitutio in integrum qualora la malattia medesima sia esclusa all'esito dell'accertamento. Peraltro, viene distinta la sospensione di cui alle lettere a) e b) - vale a dire quella disposta in pendenza dell'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente -, in relazione alla quale il trattamento previsto è quello di malattia, da quella ai sensi della lett. c) vale a dire quella disposta a seguito di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita -, caso in cui viene
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invece riconosciuto l'assegno alimentare analogo a quello concesso in caso di sospensione cautelare per la pendenza di procedimento penale.
3.2. In ogni caso, l'esegesi della norma conduce ad escludere che l'amministrazione possa "collocare d'ufficio il dipendente in malattia", come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello.
3.3. Ne consegue l'illegittimità del licenziamento, intimato per superamento del periodo di comporto proprio computando le assenze che la dipendente avrebbe maturato per effetto del collocamento in malattia di ufficio, in pendenza dell'accertamento medico, secondo quanto accertato dai giudici di merito.
3.4. Né risulta necessario in questa sede statuire sulla possibilità di computare ex post le assenze nel periodo di comporto nel caso in cui l'inidoneità venga ritenuta all'esito dei disposti accertamenti medici, avuto riguardo alla previsione normativa sulla conservazione dell'anzianità di servizio durante la sospensione: infatti, come accertato dalla Corte d'appello e non contestato fra le parti, il 6 ottobre 2022 la Commissione medica ha accertato la piena idoneità alla funzione della dipendente, cosicché la questione non assume rilievo ai fini del presente giudizio.
4. In definitiva, il ricorso va respinto, con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Amici, antistatario.
5. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315).
6. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità di CA CO.
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rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Amici, antistatario. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di CA CO. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/01/2026.
La Consigliera
LE EL
La Presidente Annalisa Di Paolantonio
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