Articolo 1 della Legge 19 gennaio 1968, n. 62
Articolo 2
Versione
7 marzo 1968
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.
Entrata in vigore il 7 marzo 1968