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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/09/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 331/2024 pendente tra
Parte_1
(Avv. DE LUCA MICHELA)
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
(Avv. PITTALUGA FRANCESCO SALVATORE)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: Divorzio Giudiziale – cessazione effetti civili del matrimonio
Sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui integralmente riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di divorzio contenzioso instaurato le odierne parti - all'udienza del 13.06.2025 – la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e è Parte_1 Controparte_1
meritevole di accoglimento, risultando integrata l'ipotesi prevista dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898,
come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55. Invero, deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa – quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti – deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è
definitivamente cessata.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva ex art. 4, co. 9, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili celebrato il 20.01.2019 in Pescia (PT) tra Parte_1
– nato in [...] il [...] e - nata a [...] il
[...] Controparte_1
18.06.1986 - e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pescia (PT), nel registro atti di matrimonio dell'anno 2019 parte 2, serie A, n. 1;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescia (PT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 della legge 1.12.1970
n. 898;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese. Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 05/09/2025
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 331/2024 pendente tra
Parte_1
(Avv. DE LUCA MICHELA)
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
(Avv. PITTALUGA FRANCESCO SALVATORE)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: Divorzio Giudiziale – cessazione effetti civili del matrimonio
Sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui integralmente riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel giudizio di divorzio contenzioso instaurato le odierne parti - all'udienza del 13.06.2025 – la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e è Parte_1 Controparte_1
meritevole di accoglimento, risultando integrata l'ipotesi prevista dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898,
come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55. Invero, deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa – quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti – deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è
definitivamente cessata.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva ex art. 4, co. 9, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili celebrato il 20.01.2019 in Pescia (PT) tra Parte_1
– nato in [...] il [...] e - nata a [...] il
[...] Controparte_1
18.06.1986 - e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pescia (PT), nel registro atti di matrimonio dell'anno 2019 parte 2, serie A, n. 1;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescia (PT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 della legge 1.12.1970
n. 898;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese. Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 05/09/2025
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli