Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 258/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 258/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, vertente tra:
nata a [...], il [...] e residente a [...]in Controparte_1
Fiore (CS), via Monte Romano, 14; e , nata a San Giovanni in [...] CP_2
(CS), il 15.7.1942 ed ivi residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Mobrici, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito in Ricadi (VV), alla via Chiusa n. 10;
Appellanti
e codice fiscale , con sede legale e Controparte_3 P.IVA_1
direzione in Bologna, alla via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia
1
speciale del 28.5.2021 (atto del notaio dott. di Bologna nn. Persona_1
95130/11214 rep/fasc), elettivamente domiciliata a Soverato (CZ), via San Giovanni
Bosco n.160 presso lo studio professionale dell'avv. Luigi Tropeano che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti, con telefax n. 0967/25511 e indirizzo di posta elettronica certificata: ; Em_1 Email_2 Email_3
Appellata
nonché
, nato il [...] a [...] e residente a [...]in Fiore (CS), alla CP_5
via Monte Masella n. 4, codice fiscale;
C.F._1
Appellato non costituito in giudizio
Conclusioni delle parti:
per il procuratore delle appellanti e : “Voglia l'On.le Controparte_1 CP_2
Corte di Appello adita: 1) in via principale, in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Controparte_1 all'integrale ristoro delle lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per
l'effetto, condannare gli appellati al risarcimento dell'ulteriore somma di €.18.102,02 a titolo di danno non patrimoniale o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese mediche documentate dalle ricevute per prestazioni sanitarie e riabilitative e spese di CTP pari a complessive €. 611,16 e spese di CTU medico - legale;
2) sempre in via principale, in accoglimento del quarto motivo di appello condannare gli appellati al pagamento, in favore della sig.ra , CP_2 della somma di €.120,00 per prestazioni sanitarie documentate dalle ricevute allegate in atti;
3) sempre in via principale, in accoglimento del terzo motivo di appello, annullare la statuizione di compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado ed in riforma della stessa condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle della fase stragiudiziale, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi, del presente grado di appello.”.
2 Per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_6
d'Appello di Catanzaro, rigettata e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, in via preliminare accertare e dichiarare l'appello nullo, inammissibile e improcedibile per violazione del combinato disposto dell'art. 342 c.p.c. con l'art. 346 c.p.c., nonché in applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In subordine nel merito rigettare l'interposto gravame confermando integralmente la sentenza impugnata n. 1649/2021 del Tribunale ordinario di Cosenza del19.07.2021 pubblicata il 19.07.2021; con condanna, in ogni caso, degli odierni appellanti alle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sul Controparte_1 CP_2
presupposto di essere rimaste coinvolte in un sinistro stradale avvenuto in data 8.11.2014 nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), quali terze trasportate all'interno di uno dei due veicoli coinvolti, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza la quale compagnia che assicurava l'autovettura sulla quale Controparte_7
erano state trasportate, chiedendo che venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici in conseguenza del sinistro.
A fondamento della domanda, hanno affermato che: a) in data 8.11.2014, alle ore 15.30 circa, mentre transitavano, quali terze trasportate, sulla strada statale n. 107, a bordo dell'autovettura Renault “Modus”, assicurata con di Controparte_7
proprietà di e condotta da , il conducente ( Persona_2 Persona_3 CP_8
dell'autocarro Mercedes Benz 1117, di proprietà di
[...] Controparte_9
aveva perso il controllo del mezzo che aveva invaso la corsia destinata alla circolazione in senso contrario, sulla quale transitava il veicolo a bordo del quale erano trasportate le attrici;
b) a seguito dell'impatto tra i veicoli, le attrici avevano riportato lesioni tali da rendere necessario l'immediato trasporto della presso il locale nosocomio di San CP_2
Giovanni in Fiore e della presso l'ospedale “Annunziata” di Cosenza per ricevere CP_1
3 le necessarie cure;
c) segnatamente, aveva subito danni non patrimoniali CP_2
stimati in euro 8.757,00, mentre danni non patrimoniali pari ad euro Controparte_1
65.226,00; d) in via extragiudiziale, la aveva provveduto a Controparte_7
pagare, a ristoro dei danni subiti, le minori somme di euro 2.100,00 a favore di CP_2
e di euro 7.440,00 a favore di .
[...] Controparte_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della manda ed Controparte_6
affermando che: I) la dinamica del sinistro era del tutto diversa da come indicato nella domanda e, in particolare, non vi era prova dell'uso delle cinture di sicurezza da parte delle attrici;
II) le somme versate in via stragiudiziale, rispettivamente, di euro 7.440,00
(in favore di ) ed euro 2.100,00 (in favore di ) dovevano Controparte_1 CP_2
ritenersi satisfattive.
Non si è costituito in giudizio, invece, l'altro convenuto, CP_5
Il giudizio è stato istruito con prova per testimoni sulle circostanze articolate da parte attrice, con la documentazione prodotta dalle parti e con l'ulteriore documentazione medico – legale, esibita dalla compagnia di assicurazioni convenuta, a seguito di apposito ordine ex art. 210 c.p.c., nonché con consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle lesioni riportate dalle attrici e della loro compatibilità con l'uso di cinture di sicurezza.
All'udienza del 26.4.2021, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 1649/2021 del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1649 del 19.7.2021, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda di e di , ha condannato CP_2 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 2.921,96 in favore Controparte_7
della prima nonché di euro 24.500,00 in favore della seconda, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, rispettivamente, sofferto in conseguenza del sinistro dell'8.11.2014, oltre rivalutazione monetaria e interessi, somme da cui detrarre quanto già versato in sede stragiudiziale, compensando tra le parti le spese del giudizio e ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per metà, a carico delle attrici e, per la metà residua, a carico della compagnia di assicurazioni.
4 In particolare, il Tribunale - rilevato, in diritto, che sul terzo trasportato che agiva ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private gravava, unicamente, l'onere di dimostrare la qualità di terzo trasportato ed il pregiudizio subito a seguito dell'incidente stradale - ha ritenuto, in primo luogo: a) provate tali circostanze nel caso in esame, essendo stato dimostrato il sinistro stradale in data 8.11.2014 e pacifica la presenza delle attrici a bordo di uno dei veicoli coinvolti, ossia nell'autovettura Renault “Modus”; b) irrilevante la ricostruzione esatta della dinamica del sinistro, in quanto la collisione tra i veicoli aveva generato la presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., mentre la convenuta non aveva allegato né era stata in grado di dimostrare la colpa esclusiva Controparte_6
del conducente non assicurato, così da vincere la presunzione suddetta ed escludere l'esperibilità dell'azione di cui all'articolo 141 c.d.a. da parte delle tre terze trasportate.
Con riguardo al quantum debeatur, il Tribunale di Cosenza, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa (secondo cui vi era piena compatibilità tra le lesioni refertate nell'immediato con il sinistro descritto nell'atto introduttivo del giudizio), ha ritenuto: I) la sussistenza di postumi invalidanti a carattere permanente: 1) nella persona di , pari al 2% (con conseguente diritto al risarcimento CP_2
quantificato in euro 2.921,96, esclusi il danno morale e la c.d. personalizzazione;
2) nella persona di , nella misura del 13%, con esclusione, per difetto di Controparte_1
allegazione, del danno morale, ma con la c.d. personalizzazione nella quantificazione del pregiudizio (per la lunga convalescenza e le ripercussioni di ordine psicologico patite), fino ad ottenere un risarcimento pari ad euro 35.000,00; II) come rilevato dal consulente tecnico di ufficio, non compatibili le lesioni subite dalla con l'utilizzo delle cinture CP_1
di sicurezza, in quanto conseguenti a probabile traslazione in avanti del corpo e all'impatto con le strutture dell'abitacolo, eventi che non si sarebbero verificati in presenza di cinture di sicurezza allacciate, salvo che in caso di schiacciamento del veicolo, tuttavia, non avvenuto nella fattispecie;
III) il concorso della nel fatto CP_1 colposo, a causa dell'omesso uso delle cinture di sicurezza, pur non essendo interrotto il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno, stimata nel 30%, ponendo il restante 70% a carico della compagnia di assicurazione convenuta;
IV) la mancanza di prova di spese mediche e la tardiva richiesta, in comparsa conclusionale, di quelle relative alla fase stragiudiziale.
5 3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato alla a mezzo Controparte_3
posta elettronica certificata il 19.2.2022 e al il 28.2.2022, e CP_5 Controparte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di CP_2
Cosenza, sulla base di quattro motivi di impugnazione, lamentando in sintesi: a) l'errata valutazione del giudice di prime cure nell'aver ritenuto il concorso di colpa della CP_1
nella causazione del danno subito, per non avere indossato le cinture di sicurezza;
b)
l'errata quantificazione del danno subito dalla e, in particolare, la insufficiente CP_1
personalizzazione nella stima del danno;
c) l'errata compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, benché le attrici, all'esito del giudizio di primo grado, fossero risultate vittoriose;
d) l'errata declaratoria di inammissibilità e tardività della pretesa risarcitoria delle appellanti, relativa alle spese sanitarie e di consulenza tecnica di parte, malgrado avessero chiesto, sin dal giudizio di primo grado, il risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli patrimoniali, consistenti nelle spese suddette. Hanno concluso come sopra trascritto, chiedendo, anche, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica ed ergonomica o biomeccanica
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 13.7.2022, si è costituita nel giudizio di appello la la quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_6
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e la nullità dell'atto di gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Quanto al merito, la compagnia di assicurazioni appellata, ha sostenuto, in sintesi, che: a) nessuna prova era stata sulla dinamica del sinistro, mentre dall'elaborato peritale si evinceva che sussisteva un chiaro concorso di colpa delle appellanti nel non avere indossato le cinture di sicurezza il giorno del sinistro;
b) tutti i danni erano stati già risarciti e la sentenza del Tribunale appariva esente da vizi. Ha concluso, quindi, per una declaratoria di inammissibilità o nullità dell'appello e, in subordine, per il rigetto dell'impugnazione, per come sopra riportato.
All'esito della prima udienza di comparizione, fissata per il 14.9.2022, la Corte ha riservato insieme al merito l'istanza delle appellanti di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica ed ergonomica o biomeccanica, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, il 2.10.2024, si è costituito, in difesa della l'avv. Controparte_6
Tropeano, quale nuovo difensore, richiamando gli scritti precedenti.
6 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e note di replica, ribadendo, in sintesi, le argomentazioni svolte negli scritti difensivi precedenti
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle ragioni invocate dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto: a) la declaratoria di contumacia di CP_5
l'esame delle eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dalla appellata
[...]
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché della istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalle appellanti;
b) il merito della vicenda ed in particolare: I) la sussistenza o meno del concorso di colpa di nella produzione dell'evento Controparte_1 dannoso, ritenuto dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante; II) la quantificazione del danno subito dalle appellanti, censurata, sotto diversi profili (ridotta personalizzazione per la;
esclusione del rimborso di spese mediche e per attività CP_1 stragiudiziale), con l'impugnazione; III) la valutazione circa la correttezza o meno della decisione relativa alla integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
c) la regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
La sentenza del Tribunale, invece, non è stata censurata, in ordine alla esclusione dei presupposti per il risarcimento del c.d. danno morale e della c.d. personalizzazione di quello subito dalla . CP_2
2. La contumacia di Le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate CP_5 dall'appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. L'istanza delle appellanti di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio
7 Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di soggetto che era CP_5 alla guida dell'autocarro coinvolto nel sinistro per cui è causa, già contumace nel giudizio di primo grado, il quale, pur regolarmente citato, non si è costituito nemmeno nel giudizio di appello (v. la documentazione relativa alla notificazione dell'appello nei suoi confronti, allegata alla nota di deposito del 7.3.2022).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da Controparte_3
nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, per violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.c., ribadita nelle difese successive, è infondata.
L'atto di appello, infatti, deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass., sez. VI, n. 21336 del
14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia i capi e le parti della sentenza impugnata (il ritenuto concorso di colpa della;
la quantificazione del risarcimento CP_1
del danno;
la compensazione delle spese di lite) sia le ragioni poste a fondamento delle censure mosse (in particolare, l'inadeguata valutazione del concorso di colpa, della quantificazione del danno e la violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di regolamentazione delle spese processuali), nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi.
D'altra parte, la compiuta difesa dell'appellata sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che la stessa ne abbia ben compreso la valenza giuridica.
Non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
Infine, deve reputarsi non necessaria una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, risultando sufficiente, alla luce degli elementi acquisiti, quella medico - legale espletata nel corso del giudizio di primo grado (v., anche, infra, la trattazione del merito).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte
Si tratta, ora, di esaminare i motivi di appello.
Come accennato (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo), con un primo motivo di impugnazione, rubricato “Errata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado”, le appellanti lamentano
8 l'errata valutazione del Tribunale nell'aver ritenuto sussistente il concorso di colpa, nella misura del 30%, di nella causazione del danno subito, per non avere Controparte_1
indossato correttamente le cinture di sicurezza, sulla base, tuttavia, secondo quanto sostenuto, di considerazioni personali del perito d'ufficio e non di indagini tecniche.
Con un secondo motivo, rubricato “Erronea quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto”, le appellanti lamentano l'errata quantificazione del danno subito, segnatamente, da , con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione Controparte_1
effettuata, ritenuta inidonea a ristorarla integralmente dei danni dalla stessa subiti, sussistendo, piuttosto, i presupposti di una personalizzazione nella misura massima.
Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “Illegittima statuizione di compensazione integrale delle spese di lite”, le appellanti lamentano l'errata decisione del Tribunale di
Cosenza nell'aver compensato integralmente tra le parti, in violazione dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite, benché, le attrici, all'esito del giudizio di primo grado, fossero risultate integralmente vittoriose.
Con il quarto motivo, rubricato “Errata declaratoria di inammissibilità e tardività della pretesa risarcitoria relativa alle spese sanitarie e di CTP”, le appellanti censurano la quantificazione del risarcimento del danno operata dal Tribunale, escludendo il rimborso delle spese sanitarie sostenute in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, comprese le spese per attività stragiudiziale e di consulenza tecnica di parte affrontate dalla , sulla scorta di una valutazione errata di tardività della richiesta, CP_1 già formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello, concernente il concorso di colpa della , è infondato, CP_1
risultando condivisibile la valutazione del Tribunale, per come esposta nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, salve le precisazioni seguenti.
Il consulente tecnico di ufficio, con parere espresso in maniera congrua, logica e condivisibile, ha rilevato come non esista una compatibilità dei danni fisici subiti da
, terza trasportata sul sedile posteriore del veicolo Renault “Modus”, con Controparte_1
l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
In effetti, a seguito dell'impatto, la ha riportato “politrauma con minima falda di CP_1
ematoma cerebrale ed ESA parietale dx. Frattura di omero dx. Frattura di scapola dx e piccolo distacco colonna posteriore acetabolo sn”. Dalla documentazione medica (v., in particolare, il retro di pag. 21 e la pagina 28) risulta, anche, un “trauma cranico”.
9 Si tratta di lesioni che, in effetti, non sono spiegabili con l'uso dei c.d. dispositivi di bloccaggio del passeggero, posto che, come evidenziato dal perito d'ufficio, le lesioni suddette sono riconducibili alla traslazione in avanti del corpo ed all'impatto con le strutture dell'abitacolo che mai si sarebbero realizzate in presenza di cinture di sicurezza allacciate (le quali hanno proprio la funzione di impedire tale traslazione e di ancorare il passeggero allo schienale del sedile), salvo l'ipotesi, non verificatasi nel caso in esame, per come si desume dalle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore, di schiacciamento del veicolo.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio circa la non compatibilità delle lesioni riportate dalla con l'uso delle cinture di sicurezza, del resto, sono CP_1
indirettamente confermate dalla consulenza di parte, nella quale si afferma che le lesioni sono dovute al trauma conseguente all'impatto del corpo della con le strutture CP_1 rigide dell'abitacolo, definito “violento” (v. pag. 8), ed inducono a ritenere del tutto superflua l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio ergonomica e biomeccanica, tra l'altro difficilmente esperibile e, comunque, di scarsa utilità, a distanza di oltre dieci anni dal sinistro.
Come ritenuto dal Tribunale, non è possibile fare pieno affidamento sulla deposizione dei testimoni e compaesani delle attrici, circa l'utilizzo della Tes_1 Testimone_2
cintura di sicurezza da parte, anche, della , seduta sul sedile posteriore CP_1
dell'autovettura (essendo pacifico e, del resto, rilevato dal consulente tecnico di ufficio l'utilizzo di tale dispositivo da parte della , seduta sul sedile anteriore). CP_2
D'altra parte, la rilevata incompatibilità delle lesioni riscontrate con l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte della rende inattendibili tali deposizioni sulla CP_1
specifica circostanza, al pari del rilievo del fatto oggettivo che, nel rapporto dei
Carabinieri intervenuti, non vi è traccia della presenza dei due suddetti testimoni, benché gli stessi abbiano riferito che erano a conoscenza dell'arrivo dei Carabinieri medesimi.
Non vi è dubbio, sotto altro profilo, che il mancato utilizzo di tale specifico dispositivo di sicurezza comporti il concorso di colpa del soggetto danneggiato, poiché, in caso di utilizzo, l'entità del danno sarebbe stata, secondo regole di logica ed esperienza, diversa e minore (v., ad esempio, Corte di Cassazione, sez. III, n. 23804/2024)
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla presunta insufficiente personalizzazione del danno subito dalla operata dal giudice di prime cure, deve essere rigettato. CP_1
10 Deve premettersi che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice può procedere ad una “personalizzazione” nella suddetta liquidazione, allorché ravvisi conseguenze pregiudizievoli diverse e particolari da quelle “normali” o ordinarie, inerenti al pregiudizio che, di regola, qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e che sono, invece, monetizzate con un criterio uniforme di tipo tabellare.
Nel caso in esame, il Tribunale ha operato una corretta personalizzazione del danno subito, in considerazione della lunga convalescenza nonché delle ripercussioni di ordine psicologico desunte dalla documentazione medica e dalla consulenza tecnica d'ufficio, aumentando l'importo del risarcimento del danno - liquidabile secondo la tabella applicata ed in ragioni dei postumi rilevati, nella misura di euro 31.363,00 - fino ad euro
35.000,00 (ossia, all'incirca del 10%).
Una maggiore liquidazione a titolo di c.d. personalizzazione non appare giustificata, tenuto conto del fatto che, come detto, le ordinarie conseguenze negative della invalidità riscontrata sono ricomprese nella liquidazione da tabella e che, del resto, nell'atto di appello non vengono indicati ulteriori o più gravi circostanze che inducano ad una diversa e più favorevole valutazione per la . CP_1
Anche il quarto motivo di appello, con cui si lamenta la mancata liquidazione di spese sostenute, a vario titolo (per attività stragiudiziale, consulenza tecnica di parte ed esborsi per prestazioni sanitarie), deve essere respinto, poiché la valutazione del Tribunale circa l'assenza di spese mediche documentate e l'intempestività della richiesta di liquidazione di attività difensiva stragiudiziale deve ritenersi del tutto corretta.
In primo luogo, la Corte osserva che nessuna richiesta di risarcimento del danno per attività legale o tecnica di natura stragiudiziale né per spese mediche è stata effettuata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in cui la generica domanda di “ristoro di tutti i danni subiti” (v. pag. 4, ultimo rigo) è preceduta da una analitica elencazione e specificazione delle voci di tali danni, in cui vengono espressamente escluse quelle indicate come “spese mediche” e “altre spese” (in particolare, a tali voci corrisponde la cifra di euro zero,00: “€ 0,00”: v. sempre pag. 4).
Del resto, le cifre indicate nelle conclusioni corrispondono alla quantificazione, operata nell'atto, soltanto del danno non patrimoniale, per come specificato, nel dettaglio, nelle precedenti pagine.
È, pertanto, evidente il difetto di allegazione che preclude ogni valutazione sulle suddette voci di danno patrimoniale, dovendosi, peraltro, rilevare che nessuna spesa medica né per
11 consulenza tecnica di parte risulta documentata dalla produzione effettuata in allegato all'atto di citazione né alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. (la documentazione concernente spese mediche è stata prodotta soltanto in allegato alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado).
Deve, inoltre, rammentarsi che, come affermato, più volte, in giurisprudenza, le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (v., ad esempio, Cass., sez. IIII;
n. 24481/2020).
È parzialmente fondato, invece, il terzo motivo di appello, con cui viene censurata la sentenza del Tribunale, nella parte in cui sono state compensate interamente le spese di lite, sul presupposto del concorso di colpa, peraltro della sola , nella misura del CP_1
30%, il quale giustifica la compensazione delle spese di giudizio soltanto nella misura di
1/3.
Infatti, secondo l'insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (v. Cass., SS.UU., n.
32061/2022).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio, le odierne appellanti sono risultate vittoriose, essendo stato riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno in relazione al sinistro per cui è causa ed in misura superiore a quanto era stato liquidato in via stragiudiziale, risultando recessiva, rispetto al criterio generale della soccombenza, la circostanza del concorso di colpa, peraltro, della sola , anche in ragione della considerazione che la CP_1
domanda di risarcimento del danno era stata formulata, in alternativa alla quantificazione operata dalle attrici, con richiesta di condanna al pagamento della somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia.
12 Peraltro, tale concorso di colpa, riferibile a quella delle due attrici (costituitesi con un unico difensore) che ha subito il danno maggiore, giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Inoltre, nella liquidazione delle spese di giudizio, deve tenersi conto del valore della causa, in rapporto all'entità del diritto riconosciuto. La liquidazione delle spese di lite, segnatamente, deve parametrarsi alla differenza tra quanto accertato in giudizio e quanto effettivamente pagato, a titolo di risarcimento del danno, dalla società di assicurazioni prima del giudizio (deve rammentarsi che la aveva percepito in via stragiudiziale CP_2
euro 2.100,00; mentre la aveva ricevuto la somma di euro 7.440,00). CP_1
4. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, compensate per un terzo, seguono, per i restanti 2/3, la soccombenza dell'odierna appellata e, peraltro, come sopra evidenziato, devono essere liquidate in relazione all'importo del risarcimento del danno riconosciuto all'esito del giudizio e pari alla differenza tra quanto versato in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazioni e quanto accertato il giudizio, con conseguente applicazione della tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il primo grado, le spese processuali devono liquidarsi, nell'intero, come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione, come detto, di valore da 5.201,00 a 26.000,00), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della causa e della concreta attività difensiva sua volta, ossia in complessivi euro 2.540,00 (euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre euro 793,95 per spese vive documentate ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Quanto al giudizio di appello, devono liquidarsi, nell'intero, in complessivi euro 2.906,00
(euro 567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre euro 382,50 per spese documentate ed accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_1
Tribunale di Cosenza n. 1649/2021, pubblicata in data 19.7.2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_5
- in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti, liquidate nell'intero in complessivi euro 2.540,00 per onorari ed euro 793,95 per spese vive, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., e condanna alla refusione dei residui 2/3 in favore delle Controparte_6
appellanti e;
CP_2 Controparte_1
- pome definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di
[...]
Controparte_3
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di appello tra le parti, liquidate nell'intero in complessivi euro 2.906,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., e condanna Controparte_6
alla refusione dei residui 2/3 in favore delle appellanti e
[...] CP_2 CP_1
.
[...]
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 31.5.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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