Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 62/2025 RGAC TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSELLA MAURO Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO ARCIDIACONO
resistente Oggetto: prestazioni per malattia professionale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' , deducendo di aver svolto attività lavorativa di operaio ed CP_1 aggiungendo di aver contratto in ragione dell'espletamento di tali mansioni la seguente patologia: “ipoacusia bilaterale da esposizione a rumore cronico”. Rilevava, quindi, che la patologia contratta determina un danno biologico per una percentuale indennizzabile in una misura compresa tra il 16% e il 100%, ed esponeva che, proposta domanda amministrativa all' , CP_1
l'istituto aveva erroneamente riconosciuto un danno biologico pari ad una percentuale dell'8%. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, una condanna dell alle prestazioni CP_1 previste per la menomazione permanente dell'integrità fisica nella suddetta misura, con conseguente costituzione di una rendita. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi alle CP_1 determinazioni assunte in sede amministrativa e rilevando, in ogni caso, l'assenza di ogni prova dell'attività lavorativa dedotta in ricorso e della
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La domanda non può trovare accoglimento. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “In tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortunio sul lavoro, il principio della piena autonomia tra l'accertamento amministrativo dei presupposti della prestazione e l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla stessa, azione rispetto alla quale il predetto procedimento si pone come mera condizione di procedibilità, comporta l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla eccezione dell circa la mancata dimostrazione della sussistenza del fatto costitutivo CP_1 della pretesa, a nulla rilevando la circostanza che tale contestazione non sia stata proposta in sede amministrativa” (Sez. L. n. 9475/2003). Si è, altresì, affermato: “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea (nel caso in esame neanche riconosciuta) vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente)” (cfr. Sez. L. n. 6256/99; nello stesso senso Sez. L. n. 2849/2017 e Sez. L. n. 9040/01, parte motiva). Ancora, con specifico riferimento alle malattie professionali, si è affermato che “Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di 2 probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr. Sez. L. n. 12909/2000 e n. 8798/2001). Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Appello di TA (cfr. sentenza n. 719 del 27.05.2021, pubblicata il 16.06.2021, proc. n. 843/2019 R.G., che richiamando, anche, l'ordinanza della Suprema Corte n. 4782/2019, chiarisce che il principio dell'autonomia tra fase amministrativa e fase giudiziale deve affermarsi “anche per l'ipotesi in cui l'assicurato agisce in giudizio per il conseguimento di un risultato, anche meramente quantitativo, ulteriore rispetto a quello ottenuto in sede amministrativa”; più di recente Corte di Appello di TA, sentenza n. 1389/2022, pubblicata il 18.01.2023). Ebbene, applicando i citati orientamenti al caso di specie, non può che rilevarsi come la parte ricorrente, evidentemente ritenendolo ultroneo, non abbia articolato alcun mezzo di prova (in particolare omettendo di instare per una prova dichiarativa) volto a riscontrare che le dedotte patologie siano da ricondurre all'esercizio della dedotta attività di lavoro (di cui non vengono indicate le specifiche modalità), limitandosi a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio, che, com'è ovvio, non può dimostrare altro se non la sussistenza di lesioni. In tale situazione, pertanto, non può che concludersi nel senso che la parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, anche in considerazione del fatto che in merito all'attività lavorativa e all'esposizione al relativo rischio (che avrebbe dato luogo alla dedotta maggiore percentuale di danno biologico) nulla è dato desumere dalla documentazione prodotta e già esaminata in sede amministrativa (in particolare l'esame audiometrico del 26.02.2024 è stato esaminato in sede di visita collegiale del 22.09.2024 seguita all'opposizione proposta in data 11.03.2024 alla quale la relativa certificazione era allegata). La Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 4782/2019, confermando la sentenza n. 1733/2016, depositata in data 11.01.2017, della Corte di Appello di TA, ha affermato: “con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta essere la Corte territoriale incorsa in un error in iudicando nel rigettare la domanda sulla base del principio dell'autonomia del procedimento 3 giurisdizionale rispetto a quello amministrativo, avendo la ricorrente nella specie richiesto non una prestazione ulteriore rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa bensì, alla luce della consulenza tecnica di parte prodotta in atti, suscettibile di legittimare l'ammissione di una CTU, viceversa non ammessa, una rivalutazione del grado di menomazione in quella sede attribuito ai fini dell'indennizzo per danno biologico;
che il motivo deve ritenersi infondato operando il principio invocato dalla Corte territoriale nel senso di onerare la parte che agisce in giudizio per il conseguimento di un risultato, anche meramente quantitativo, ulteriore rispetto a quello ottenuto in sede amministrativa, della prova della qualificazione del fatto e della indennizzabilità delle inabilità denunciate, prova che, con valutazione neppure fatta oggetto di censura da parte della ricorrente, limitatasi a riproporre i mezzi istruttori offerti (una consulenza tecnica di parte e gli atti del procedimento amministrativo adottati dall ) ed, alla stregua CP_1 dell'invocato principio, dalla Corte territoriale giudicati irrilevanti, la Corte medesima ha correttamente giudicato non raggiunta…”. Il caso di specie appare sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte territoriale e dalla Corte di legittimità, essendosi la parte ricorrente, come già rilevato, “limitata a riproporre i mezzi istruttori offerti (una consulenza tecnica di parte e gli atti del procedimento amministrativo adottati dall ”. CP_1
La domanda, pertanto, va respinta. In difetto di una dichiarazione resa personalmente dalla parte, relativa al possesso di un reddito imponibile non superiore a due volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2002, non deve farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.638,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 19/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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