Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto da
BI VA, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Comune de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
F.LL CH ST SR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune de L’Aquila sull’istanza del ricorrente datata 14 aprile 2025 (recapitata il 18 aprile 2025) nella parte relativa all’assunzione dei provvedimenti necessari per eseguire la demolizione del compendio realizzato dalla F.LL CH ST SR su un terreno ad egli confinante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società F.LL CH ST SR;
Vista la nota del 27 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor BI VA, odierno ricorrente, è proprietario di un’abitazione sita accanto al complesso produttivo costruito dalla ditta F.LL CH ST SR, odierna controinteressata, complesso che è stato oggetto di ordine di demolizione adottato dal Comune de L’Aquila con ordinanza n. 1/2021.
La sopra menzionata ordinanza è stata oggetto di provvedimenti di sospensione da parte dello stesso Comune de L’Aquila, provvedimenti annullati da questo Tribunale, da ultimo con la sentenza n. 163/2025.
Preso atto di tale ultima sentenza, parte ricorrente ha inoltrato al Comune de L’Aquila diffida datata 14 aprile 2025 (comunicata il 18 aprile 2025) con cui lo stesso ha diffidato il predetto Comune, fra l’altro, ad applicare alla ditta CH la sanzione prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per le ipotesi di mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione nonché di procedere alla demolizione d’ufficio del compendio abusivo con oneri a carico della F.LL CH ST SR.
A tale diffida il Comune de L’Aquila non ha risposto.
Preso atto di tale mancata risposta il signor BI VA ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27 maggio 2025, con cui ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune de L’Aquila sull’istanza datata 14 aprile 2025 affinché lo stesso Comune assuma i provvedimenti repressivi conseguenti alla scadenza del termine di novanta giorni dalla ordinanza di demolizione n. 1/2021 e, per l’effetto, sia ordinato al predetto Comune di provvedere entro un termine determinato, disponendo in caso di protrazione dell’inerzia la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione comunale.
Non si è costituito in giudizio il Comune de L’Aquila.
Si è costituita in giudizio, in data 6 giugno 2025, la società F.LL CH ST SR, con memoria di stile.
Con nota del 27 ottobre 2025, depositata in giudizio in pari data, parte ricorrente ha affermato di non avere più interesse alla decisione del ricorso “ premesso che il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione in via cautelare della sentenza di cui il ricorrente sta chiedendo l’attuazione da parte del Comune dell’Aquila ”.
La società controinteressata ha depositato documentazione in data 29 ottobre 2025 e, poi, breve memoria in data 3 novembre 2025 con cui “ nel dichiarare di avere in effetti adempiuto entro il previsto termine del 30.10.2025 alla demolizione dei manufatti oggetto di causa…prende atto di tale dichiarazione e chiede che venga pronunciata conseguente sentenza di intervenuta carenza di interesse. ”.
Infine all’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con nota del 27 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso chiedendo pronuncia consequenziale.
A tal riguardo, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta...l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione degli sviluppi della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio nei confronti della società controinteressata mentre nulla è dovuto per le spese dal Comune de L’Aquila in ragione della sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate con la società contointeressata mentre nulla per le spese nei confronti del Comune de L’Aquila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Rosanna PeriLL, Primo Referendario
SI AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AR | GE AN |
IL SEGRETARIO