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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7514/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1266/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 18/10/2024, depositato il 15/11/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.1266 sezione 5ª del 23/02/2024, depositata il 18/03/2024. Rilevato che la sentenza impugnata è stata sottoscritta (con firma autografa) dal solo giudice estensore e non anche dal Presidente. Letto l'art. 59 - rubricato rimessione alla commissione provinciale - primo comma, lett. e) del d. lgs. n.546/1992 che stabilisce: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. La Corte ritiene giusto di compensare le spese processuali poiché la causa è stata decisa su una questione procedurale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, ai sensi dell'art.59, primo comma, lett. e) del d. lgs. 546/1992, per omessa sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del Presidente. Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7514/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1266/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 18/10/2024, depositato il 15/11/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.1266 sezione 5ª del 23/02/2024, depositata il 18/03/2024. Rilevato che la sentenza impugnata è stata sottoscritta (con firma autografa) dal solo giudice estensore e non anche dal Presidente. Letto l'art. 59 - rubricato rimessione alla commissione provinciale - primo comma, lett. e) del d. lgs. n.546/1992 che stabilisce: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. La Corte ritiene giusto di compensare le spese processuali poiché la causa è stata decisa su una questione procedurale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, ai sensi dell'art.59, primo comma, lett. e) del d. lgs. 546/1992, per omessa sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del Presidente. Compensa le spese.