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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. VI Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.
380/2024, pubblicata il 28/11/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Confortola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sondrio, via Piazzi n. 88, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni CP_1 C.F._1
RV e VI MB, anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 380/2024, pubblicata il
28/11/2024, in materia di “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta ed in riforma della sentenza n° 380/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio il 28-29/11/2024:
= in via principale di merito, in relazione alle domande spiegate dalla Soc. appellante con il primo motivo dedotto, accogliere l'appello proposto dalla stessa e quindi: Pt_2
- dichiarare l'invalidità e/o l'irregolarità e/o comunque acclarare che “tamquam non esset”
(“come se non ci fosse”) l'attestazione di conformità apposta dal legale del convenuto CP_1
sulla sentenza n° 2261/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 14/04-
[...]
15/07/2021, fatta valere dallo stesso come titolo esecutivo e notificata con l'atto di CP_1
Par precetto spiccato il 07/06/2023 nei confronti della . Parte_4
;
[...]
- riconoscere che detta attestazione di conformità non è rispondente a quanto prescritto dagli artt. 196/octies e segg. delle Disp. Att. Trans. del c.p.c., laddove impone che la conformità va certificata dal difensore nella veste di Pubblico Ufficiale ad ogni effetto di legge, affinché il relativo atto, oggetto dell'attestazione di conformità, abbia efficacia probatoria dell'atto riprodotto;
- condannare, in ragione di quanto sopra, a rifondere alla Soc. CP_1 [...]
le spese e i compensi di entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
= in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi in cui non possano essere accolte le domande dianzi svolte in via principale di merito:
- accogliere l'appello proposto dalla in relazione alla domanda Parte_1
spiegata dalla medesima con il secondo motivo dedotto e quindi acclarare che il Giudice a quo ha violato il D.M. n° 55/2014 nel determinare le spese e i compensi dovuti dalla
[...]
per le spese e i compensi del giudizio di primo grado;
Parte_4
- riformare pertanto sul punto la sentenza di primo grado, riducendo le spese di lite del grado stesso ad € 3.397,00, pari alle tariffe medie previste per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
- compensare tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per non Pt_5 Parte_1 aver rispettato i requisiti di cui all'artt. 342 c.p.c. nel merito in via principale
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. pagina 2 di 5 In ogni caso: con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% del rimborso forfettario, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha notificato, in data 7 giugno 2023, a CP_1 Parte_1
(di seguito anche solo ) un atto di precetto volto
[...] Parte_1
ad ottenere il rimborso della somma di euro 9.684,02, dal medesimo versata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 74/2019, integralmente riformata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2261/2021, con conseguente diritto di ripetizione.
ha proposto opposizione al suddetto precetto innanzi al Tribunale Parte_1
di Sondrio, deducendo l'invalidità dei titoli ivi menzionati ed evidenziando, in particolare:
i. l'erroneità del richiamo, nella attestazione di conformità delle due sentenze del
Tribunale di Lecco e della Corte d'Appello di Milano, alla normativa di cui al
D.L. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, anziché agli artt. 196 octies e ss. delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
ii. l'erroneità, nella dichiarazione di autenticità della sentenza n. 2261/2021 della
Corte d'Appello di Milano, della data di deposito della sentenza stessa, indicata nel giorno “14 aprile 2021”, anziché nel giorno 15 luglio 2021, e della data di apposizione della formula esecutiva, indicata nel giorno “29 marzo 2021”, anziché nel giorno 29 marzo 2022. si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto, oltre alla condanna di
[...]
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 380/2024, pubblicata il 28 novembre 2024, previa qualificazione della azione proposta da quale opposizione agli Parte_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha rigettato le domande da essa formulate, ritenendo che i vizi della attestazione di conformità e della dichiarazione di autenticità delle due sentenze allegate al precetto integrassero mere irregolarità formali, come tali non idonee a inficiarne la validità.
ha appellato la sentenza del Tribunale, riproponendo le Parte_1
medesime doglianze già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché censurando la statuizione relativa alle spese di causa. si è costituito nel giudizio di secondo grado, deducendo l'inammissibilità CP_1 ex art. 342 c.p.c. e/o l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. pagina 3 di 5 ***
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., le sentenze rese in primo grado in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. non sono impugnabili se non con ricorso immediato davanti alla Corte di Cassazione.
Secondo un orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, il corretto mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere individuato sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (in tal senso, v. ex multis, Cass. n. 13381/2017; Cass n. 5776/2025; Corte d'Appello di Milano n. 385/2023; Corte d'Appello di Milano n. 51/2025).
Nel caso di specie, il Tribunale, come già osservato, ha espressamente qualificato le censure formulate da in termini di opposizione agli atti esecutivi e tale Parte_1
qualificazione (peraltro, del tutto condivisibile, venendo in considerazione doglianze attinenti alla mera regolarità formale del titolo esecutivo, rientranti testualmente nell'ambito di applicazione dell'art. 617, comma 1, c.p.c.) non è stata contestata dall'appellante.
Pertanto, l'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c.
In ossequio al criterio della soccombenza, va condannata a Parte_1
rifondere in favore di le spese del presente grado di appello. Alla relativa CP_1
liquidazione si provvede avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Sondrio n. 380/2024, pubblicata il 28 novembre 2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
1) condanna a rifondere in favore Parte_1
di le spese del presente grado, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, CP_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 4 di 5 2) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. VI Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa VI Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. VI Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n.
380/2024, pubblicata il 28/11/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Confortola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sondrio, via Piazzi n. 88, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni CP_1 C.F._1
RV e VI MB, anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 380/2024, pubblicata il
28/11/2024, in materia di “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta ed in riforma della sentenza n° 380/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio il 28-29/11/2024:
= in via principale di merito, in relazione alle domande spiegate dalla Soc. appellante con il primo motivo dedotto, accogliere l'appello proposto dalla stessa e quindi: Pt_2
- dichiarare l'invalidità e/o l'irregolarità e/o comunque acclarare che “tamquam non esset”
(“come se non ci fosse”) l'attestazione di conformità apposta dal legale del convenuto CP_1
sulla sentenza n° 2261/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 14/04-
[...]
15/07/2021, fatta valere dallo stesso come titolo esecutivo e notificata con l'atto di CP_1
Par precetto spiccato il 07/06/2023 nei confronti della . Parte_4
;
[...]
- riconoscere che detta attestazione di conformità non è rispondente a quanto prescritto dagli artt. 196/octies e segg. delle Disp. Att. Trans. del c.p.c., laddove impone che la conformità va certificata dal difensore nella veste di Pubblico Ufficiale ad ogni effetto di legge, affinché il relativo atto, oggetto dell'attestazione di conformità, abbia efficacia probatoria dell'atto riprodotto;
- condannare, in ragione di quanto sopra, a rifondere alla Soc. CP_1 [...]
le spese e i compensi di entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
= in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi in cui non possano essere accolte le domande dianzi svolte in via principale di merito:
- accogliere l'appello proposto dalla in relazione alla domanda Parte_1
spiegata dalla medesima con il secondo motivo dedotto e quindi acclarare che il Giudice a quo ha violato il D.M. n° 55/2014 nel determinare le spese e i compensi dovuti dalla
[...]
per le spese e i compensi del giudizio di primo grado;
Parte_4
- riformare pertanto sul punto la sentenza di primo grado, riducendo le spese di lite del grado stesso ad € 3.397,00, pari alle tariffe medie previste per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
- compensare tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per non Pt_5 Parte_1 aver rispettato i requisiti di cui all'artt. 342 c.p.c. nel merito in via principale
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. pagina 2 di 5 In ogni caso: con condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% del rimborso forfettario, oltre accessori di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha notificato, in data 7 giugno 2023, a CP_1 Parte_1
(di seguito anche solo ) un atto di precetto volto
[...] Parte_1
ad ottenere il rimborso della somma di euro 9.684,02, dal medesimo versata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 74/2019, integralmente riformata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2261/2021, con conseguente diritto di ripetizione.
ha proposto opposizione al suddetto precetto innanzi al Tribunale Parte_1
di Sondrio, deducendo l'invalidità dei titoli ivi menzionati ed evidenziando, in particolare:
i. l'erroneità del richiamo, nella attestazione di conformità delle due sentenze del
Tribunale di Lecco e della Corte d'Appello di Milano, alla normativa di cui al
D.L. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, anziché agli artt. 196 octies e ss. delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
ii. l'erroneità, nella dichiarazione di autenticità della sentenza n. 2261/2021 della
Corte d'Appello di Milano, della data di deposito della sentenza stessa, indicata nel giorno “14 aprile 2021”, anziché nel giorno 15 luglio 2021, e della data di apposizione della formula esecutiva, indicata nel giorno “29 marzo 2021”, anziché nel giorno 29 marzo 2022. si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto, oltre alla condanna di
[...]
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 380/2024, pubblicata il 28 novembre 2024, previa qualificazione della azione proposta da quale opposizione agli Parte_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha rigettato le domande da essa formulate, ritenendo che i vizi della attestazione di conformità e della dichiarazione di autenticità delle due sentenze allegate al precetto integrassero mere irregolarità formali, come tali non idonee a inficiarne la validità.
ha appellato la sentenza del Tribunale, riproponendo le Parte_1
medesime doglianze già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché censurando la statuizione relativa alle spese di causa. si è costituito nel giudizio di secondo grado, deducendo l'inammissibilità CP_1 ex art. 342 c.p.c. e/o l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. pagina 3 di 5 ***
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., le sentenze rese in primo grado in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. non sono impugnabili se non con ricorso immediato davanti alla Corte di Cassazione.
Secondo un orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, il corretto mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere individuato sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (in tal senso, v. ex multis, Cass. n. 13381/2017; Cass n. 5776/2025; Corte d'Appello di Milano n. 385/2023; Corte d'Appello di Milano n. 51/2025).
Nel caso di specie, il Tribunale, come già osservato, ha espressamente qualificato le censure formulate da in termini di opposizione agli atti esecutivi e tale Parte_1
qualificazione (peraltro, del tutto condivisibile, venendo in considerazione doglianze attinenti alla mera regolarità formale del titolo esecutivo, rientranti testualmente nell'ambito di applicazione dell'art. 617, comma 1, c.p.c.) non è stata contestata dall'appellante.
Pertanto, l'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c.
In ossequio al criterio della soccombenza, va condannata a Parte_1
rifondere in favore di le spese del presente grado di appello. Alla relativa CP_1
liquidazione si provvede avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Sondrio n. 380/2024, pubblicata il 28 novembre 2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
1) condanna a rifondere in favore Parte_1
di le spese del presente grado, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, CP_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
pagina 4 di 5 2) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
[...] per l'impugnazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. VI Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa VI Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio
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