TAR
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02415/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00529 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02415/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2025, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-
, in proprio e n.q. di componenti del R.T.P. risultato primo nella graduatoria del concorso di progettazione bandito dall'intimato Comune (C.I.G. 9660785BF9- C.U.P.
D62C23000090006), rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via della Libertà, n. 39;
contro il Comune di Sommatino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per dichiarare l'illegittimità N. 02415/2025 REG.RIC.
del silenzio dell'intimato Comune in merito all'adozione e alla pubblicazione del provvedimento formale di proclamazione dei vincitori e all'affidamento dell'incarico all'R.T.P. costituito dai ricorrenti, primi classificati nella graduatoria definitiva approvata dall'intimato Comune con determina n. -OMISSIS-del 31.12.2024; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'anzidetta amministrazione di provvedere in relazione alla suddetta procedura concorsuale, proclamando i vincitori e affidando il relativo incarico in favore dell'R.T.P. composto dai ricorrenti, in conformità alle risultanze della graduatoria definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- di aver partecipato all'avviso pubblico concernente la "Rigenerazione dell'asse che collega Piazzale Padre Pio – Viale Berlinguer – alla Torre Civica di Sommatino e rifunzionalizzazione della stessa Torre, col fine di potenziare la connessione dei luoghi simbolo del Comune e gli spazi di aggregazione per la cittadinanza, in un'ottica di salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale (C.I.G.
9660785BF9 – C.U.P. D62C23000090006)";
- che, a seguito di taluni solleciti, l'amministrazione intimata ha pubblicato la determina n. -OMISSIS-del 31.12.2024, di approvazione definitiva della graduatoria N. 02415/2025 REG.RIC.
concernente il suddetto avviso, nel cui ambito l'R.T.P. composto dai ricorrenti è risultato primo classificato;
- che, in seguito, l'amministrazione comunale sarebbe rimasta inerte e non avrebbe, in particolare, adottato la determina di proclamazione dei vincitori, con conseguente affidamento dell'incarico all'R.T.P. composto dai ricorrenti;
- che tale inerzia sarebbe permasa anche a seguito dell'invio, in data 18.9.2025, di un atto di invito volto a sollecitare l'emanazione di un provvedimento espresso.
1.1. I ricorrenti, sulla scorta di un unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 24 e
97 della Costituzione; violazione dell'art. 2 della l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; eccesso di potere per illogicità arbitrio ed ingiustizia manifesta), hanno chiesto di:
- dichiarare illegittimo il silenzio dell'intimata amministrazione;
- ordinare a quest'ultima di definire la procedura per cui è causa;
- nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta;
- condannare l'intimata amministrazione alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso, in termini generali, che le amministrazioni hanno l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, a prescindere dal fatto che il procedimento sia stato avviato d'ufficio o su iniziativa di parte (art. 2, c. 1,
l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 1, l. n. 241/1990).
Il mancato rispetto del termine per provvedere determina una situazione di inerzia, non voluta, né tollerata e anzi sanzionata dall'ordinamento con plurimi e concorrenti strumenti, quali: (i) l'azione contro il silenzio (artt. 31 e 117, c.p.a.); (ii) l'azione N. 02415/2025 REG.RIC.
risarcitoria (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019; art. 2-bis, l. n. 241/1990; art. 30, c. 2, c.p.a.);
(iii) la responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare del dipendente (art. 2, c. 9, l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 9, l. n. 241/1990); (iv) refluenze sulla retribuzione di risultato del dipendente (art. 2, c. 9, l.r. n. 7/2019).
Nel particolare contesto dei contratti pubblici, a fronte di un'amministrazione che si sottrae alla stipula del contratto, l'operatore economico può: (i) svincolarsi dall'offerta;
(ii) proporre azione avverso il silenzio (cfr. Cons. St., sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991).
3. Ciò posto, nel caso di specie si discute di un concorso di progettazione per la rigenerazione di un asse viario dell'intimato Comune.
Obiettivo del concorso è l'acquisizione di un progetto con un livello di approfondimento pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica" (art. 154, c. 4,
d.lgs. n. 50/2016. A tale ultimo riguardo si precisa che, come riferito dalla ricorrente, il bando è stato pubblicato il 17.2.2023, dunque in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023).
Il bando di concorso (all. 1 di parte ricorrente) ha, per quanto qui rileva, previsto:
- un'articolazione in due gradi della procedura concorsuale: (i) la prima, per elaborare l'idea progettuale; (ii) la seconda, per individuare la proposta progettuale vincitrice
(art. 1.3 del bando);
- la redazione, all'esito del menzionato secondo grado della procedura, di una proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice, seguita dall'aggiudicazione (art. 5.8 del bando);
- l'obbligo, per il vincitore, entro 60 giorni dalla proclamazione, di completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 6.1 del bando);
- l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del vincitore, a cui - previo reperimento delle risorse economiche necessarie – sarebbero state affidate (con N. 02415/2025 REG.RIC.
procedura negoziata senza bando) le fasi successive della progettazione e l'eventuale direzione dei lavori (art. 1.4 del bando).
I ricorrenti sono risultati primi classificati tanto in sede di proposta di aggiudicazione
(cfr. all. 4 al ricorso), quanto in sede di approvazione definitiva della graduatoria di merito (cfr. all. 7 al ricorso).
Non è stato tuttavia pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, con relativa proclamazione del vincitore, da cui – come si è visto – decorre il termine per lo sviluppo degli elaborati.
Al riguardo, non è irrilevante ai fini della decisione il fatto che i ricorrenti abbiano vanamente diffidato, nel settembre 2025, l'amministrazione comunale a provvedere
(cfr. all. 8 di parte ricorrente).
Quest'ultima, invero, non risulta aver fornito alcun riscontro a tale diffida, con ciò confermando il proprio atteggiamento inerte (che, peraltro, non è mutato nemmeno in seguito alla proposizione del presente ricorso).
4. Alla luce delle precedenti considerazioni:
- il ricorso è fondato e va accolto; per l'effetto va dichiarata l'illegittimità dell'inerzia dell'intimata amministrazione, che va altresì condannata a concludere il procedimento in questione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell'intimata amministrazione oltre il termine assegnato con la presente pronuncia, parte ricorrente potrà chiedere alla Sezione di nominare un commissario ad acta (art. 117, c. 3, c.p.a.), il cui eventuale compenso sarà posto a carico della ripetuta amministrazione;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M. N. 02415/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- dichiara l'illegittimità dell'inerzia dell'intimata amministrazione;
- condanna quest'ultima a concludere il procedimento per cui è causa nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna l'intimata amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Tali somme sono distratte al difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione
IL (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 8, l. n. 241/1990).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD VA NO N. 02415/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00529 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02415/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2025, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-
, in proprio e n.q. di componenti del R.T.P. risultato primo nella graduatoria del concorso di progettazione bandito dall'intimato Comune (C.I.G. 9660785BF9- C.U.P.
D62C23000090006), rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via della Libertà, n. 39;
contro il Comune di Sommatino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per dichiarare l'illegittimità N. 02415/2025 REG.RIC.
del silenzio dell'intimato Comune in merito all'adozione e alla pubblicazione del provvedimento formale di proclamazione dei vincitori e all'affidamento dell'incarico all'R.T.P. costituito dai ricorrenti, primi classificati nella graduatoria definitiva approvata dall'intimato Comune con determina n. -OMISSIS-del 31.12.2024; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'anzidetta amministrazione di provvedere in relazione alla suddetta procedura concorsuale, proclamando i vincitori e affidando il relativo incarico in favore dell'R.T.P. composto dai ricorrenti, in conformità alle risultanze della graduatoria definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- di aver partecipato all'avviso pubblico concernente la "Rigenerazione dell'asse che collega Piazzale Padre Pio – Viale Berlinguer – alla Torre Civica di Sommatino e rifunzionalizzazione della stessa Torre, col fine di potenziare la connessione dei luoghi simbolo del Comune e gli spazi di aggregazione per la cittadinanza, in un'ottica di salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale (C.I.G.
9660785BF9 – C.U.P. D62C23000090006)";
- che, a seguito di taluni solleciti, l'amministrazione intimata ha pubblicato la determina n. -OMISSIS-del 31.12.2024, di approvazione definitiva della graduatoria N. 02415/2025 REG.RIC.
concernente il suddetto avviso, nel cui ambito l'R.T.P. composto dai ricorrenti è risultato primo classificato;
- che, in seguito, l'amministrazione comunale sarebbe rimasta inerte e non avrebbe, in particolare, adottato la determina di proclamazione dei vincitori, con conseguente affidamento dell'incarico all'R.T.P. composto dai ricorrenti;
- che tale inerzia sarebbe permasa anche a seguito dell'invio, in data 18.9.2025, di un atto di invito volto a sollecitare l'emanazione di un provvedimento espresso.
1.1. I ricorrenti, sulla scorta di un unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 24 e
97 della Costituzione; violazione dell'art. 2 della l. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; eccesso di potere per illogicità arbitrio ed ingiustizia manifesta), hanno chiesto di:
- dichiarare illegittimo il silenzio dell'intimata amministrazione;
- ordinare a quest'ultima di definire la procedura per cui è causa;
- nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta;
- condannare l'intimata amministrazione alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso, in termini generali, che le amministrazioni hanno l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, a prescindere dal fatto che il procedimento sia stato avviato d'ufficio o su iniziativa di parte (art. 2, c. 1,
l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 1, l. n. 241/1990).
Il mancato rispetto del termine per provvedere determina una situazione di inerzia, non voluta, né tollerata e anzi sanzionata dall'ordinamento con plurimi e concorrenti strumenti, quali: (i) l'azione contro il silenzio (artt. 31 e 117, c.p.a.); (ii) l'azione N. 02415/2025 REG.RIC.
risarcitoria (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019; art. 2-bis, l. n. 241/1990; art. 30, c. 2, c.p.a.);
(iii) la responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare del dipendente (art. 2, c. 9, l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 9, l. n. 241/1990); (iv) refluenze sulla retribuzione di risultato del dipendente (art. 2, c. 9, l.r. n. 7/2019).
Nel particolare contesto dei contratti pubblici, a fronte di un'amministrazione che si sottrae alla stipula del contratto, l'operatore economico può: (i) svincolarsi dall'offerta;
(ii) proporre azione avverso il silenzio (cfr. Cons. St., sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991).
3. Ciò posto, nel caso di specie si discute di un concorso di progettazione per la rigenerazione di un asse viario dell'intimato Comune.
Obiettivo del concorso è l'acquisizione di un progetto con un livello di approfondimento pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica" (art. 154, c. 4,
d.lgs. n. 50/2016. A tale ultimo riguardo si precisa che, come riferito dalla ricorrente, il bando è stato pubblicato il 17.2.2023, dunque in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023).
Il bando di concorso (all. 1 di parte ricorrente) ha, per quanto qui rileva, previsto:
- un'articolazione in due gradi della procedura concorsuale: (i) la prima, per elaborare l'idea progettuale; (ii) la seconda, per individuare la proposta progettuale vincitrice
(art. 1.3 del bando);
- la redazione, all'esito del menzionato secondo grado della procedura, di una proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice, seguita dall'aggiudicazione (art. 5.8 del bando);
- l'obbligo, per il vincitore, entro 60 giorni dalla proclamazione, di completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 6.1 del bando);
- l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del vincitore, a cui - previo reperimento delle risorse economiche necessarie – sarebbero state affidate (con N. 02415/2025 REG.RIC.
procedura negoziata senza bando) le fasi successive della progettazione e l'eventuale direzione dei lavori (art. 1.4 del bando).
I ricorrenti sono risultati primi classificati tanto in sede di proposta di aggiudicazione
(cfr. all. 4 al ricorso), quanto in sede di approvazione definitiva della graduatoria di merito (cfr. all. 7 al ricorso).
Non è stato tuttavia pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, con relativa proclamazione del vincitore, da cui – come si è visto – decorre il termine per lo sviluppo degli elaborati.
Al riguardo, non è irrilevante ai fini della decisione il fatto che i ricorrenti abbiano vanamente diffidato, nel settembre 2025, l'amministrazione comunale a provvedere
(cfr. all. 8 di parte ricorrente).
Quest'ultima, invero, non risulta aver fornito alcun riscontro a tale diffida, con ciò confermando il proprio atteggiamento inerte (che, peraltro, non è mutato nemmeno in seguito alla proposizione del presente ricorso).
4. Alla luce delle precedenti considerazioni:
- il ricorso è fondato e va accolto; per l'effetto va dichiarata l'illegittimità dell'inerzia dell'intimata amministrazione, che va altresì condannata a concludere il procedimento in questione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell'intimata amministrazione oltre il termine assegnato con la presente pronuncia, parte ricorrente potrà chiedere alla Sezione di nominare un commissario ad acta (art. 117, c. 3, c.p.a.), il cui eventuale compenso sarà posto a carico della ripetuta amministrazione;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M. N. 02415/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- dichiara l'illegittimità dell'inerzia dell'intimata amministrazione;
- condanna quest'ultima a concludere il procedimento per cui è causa nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna l'intimata amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Tali somme sono distratte al difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione
IL (art. 2, c. 11, l.r. n. 7/2019; art. 2, c. 8, l. n. 241/1990).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD VA NO N. 02415/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO