Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 02330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02327/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fra Giovanni Pantaleo, 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordine di allontanamento emesso dalla Questura di Milano nei confronti della ricorrente in data 23 giugno 2022:
- del verbale di accertamento e di notificazione della violazione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, n. -OMISSIS-, adottato dalla Questura di Milano in data 23 giugno 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordine di allontanamento emesso dalla Questura di Milano in data 23.6.2022 e la sanzione pari euro 100 comminata con lo stesso provvedimento recante numero di protocollo -OMISSIS- in quanto ha stazionato per diversi giorni davanti all’ufficio stranieri, giorno e notte, occupando le aree verdi adiacenti l’ufficio senza essere necessitata dalle code che a volte si formano davanti all’entrata dell’ufficio.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione.
1. Violazione e/o erronea interpretazione degli articoli 9 D.L. 14/2017, 2 D.Lgs. 142/2015, 10 D.Lgs. 25/2008 e 10, comma 3 Cost. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
Il provvedimento emesso nei confronti della ricorrente deve essere dichiarato illegittimo in via principale per non avere la ricorrente posto in essere la condotta contestata. In subordine e in ogni caso, la condotta posta in essere dalla ricorrente non potrebbe essere ritenuta illegittima, anche qualora fosse riconducibile al comportamento sanzionato, in quanto resa necessaria per l’esercizio del diritto a presentare una domanda di protezione.
In secondo luogo, le motivazioni del provvedimento non recano cenno della ragione per cui la ricorrente e il figlio si trovavano nell’area adiacente alla Questura, in coda con altre centinaia di persone. Preme rilevare che, ai sensi della normativa internazionale, gli stessi possedevano già lo status di richiedenti asilo essendo a tal fine sufficiente di avere manifestato la propria intenzione di richiedere la protezione internazionale (cfr. articolo 2, primo comma lett. a) del D.Lgs. 142/2015 attuativo della Direttiva UE in materia di accoglienza dei richiedenti asilo; cfr. in tal senso anche
numerose pronunce della Corte di Cassazione tra cui in particolare sent. 21910/2020).
2. Violazione e/o erronea interpretazione degli articoli L. 241/1990 e 2, comma 6 D.Lgs. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta la violazione del diritto dei cittadini stranieri ad avere adeguate informazioni circa i provvedimenti in quanto gli atti devono essere, anche sinteticamente, tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, quantomeno nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
Il provvedimento impugnato risulta invece viziato dalla violazione delle garanzie fondamentali del procedimento amministrativo. Lo stesso è sprovvisto di traduzione nella sua lingua, o quantomeno in lingua veicolare ad essa comprensibile, né risulta la presenza di un interprete che abbia potuto tradurre il contenuto dello stesso. Non vi è inoltre alcun verbale di notifica.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando che l’efficacia dell’ordine di allontanamento temporaneo, adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, è cessata il 25 giugno 2022, ossia in data anteriore alla proposizione dell’istanza cautelare.
All’udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Dall’esame degli atti risulta che la Questura di Milano ha emanato nei confronti della ricorrente, oltre ad altre persone, il c.d. Daspo urbano, nella forma di un ordine di allontanamento per 48 ore dalle aree adiacenti gli uffici della Questura, in considerazione dell’intralcio all’esercizio dell’attività dell’ufficio stranieri e della vivibilità dell’area urbana nella quale è inserito derivante dal fatto che la ricorrente, con il figlio minore, bivaccava davanti alla Questura con materassi ed altre masserizie, nonostante le fosse stato assegnato nello stesso giorno (22.06.2022) un numero di prenotazione indicante giorno ed ora per il deposito della sua domanda (28.06.2022).
2.2 In merito occorre rilevare che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), all’art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi) prevede che “ Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto ”.
In merito sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’ordine di allontanamento, trattandosi di atto che limita la libertà di circolazione.
2.3 Venendo al merito occorre rilevare che la condotta della ricorrente non può ritenersi esercizio del diritto di interloquire con gli uffici per esercitare un diritto costituzionalmente tutelato in quanto si tratta di una condotta emulativa finalizzata ad impedire l’esercizio dello stesso diritto da parte di altri soggetti ai quali dev’essere garantita la piena fruibilità dell’area per il periodo strettamente necessario ad esercitare il proprio diritto di presentare la domanda.
In secondo luogo deve ritenersi che il provvedimento non abbia violato il suo diritto di informazione in considerazione del fatto che l’allontanamento è stato disposto per sole 48 ore e per il fatto che alla ricorrente è stata assegnata la possibilità di interloquire con gli uffici in un termine ragionevole (5 giorni), per cui il suo diritto di interloquire con gli uffici è stato pienamente soddisfatto.
Né tantomeno la violazione dev’essere commessa con dolo intenzionale, in quanto la norma richiede semplicemente che la condotta produca l’effetto di impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture indicate dalla norma, alle quali l’art. 135 c, 1° n. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano ha equiparato le aree cittadine adibite a verde pubblico fino ad una distanza di 100 metri, sulla base del terzo comma della stessa norma che prevede la possibilità per i
regolamenti di polizia municipale di prescrivere l’applicabilità del divieto e della relativa sanzione ad altri luoghi quali le aree adibite a verde pubblico, come indicato anche dalla ricorrente.
2.4 Né da ultimo costituisce vizio di legittimità dell’atto la mancanza di traduzione dell’atto nella lingua della ricorrente, in quanto non si tratta di un atto attinente al diritto degli stranieri ma di un ordine applicabile a qualunque persona tenga le condotte vietate dalle norme, con la conseguenza che non vi è obbligo di traduzione in altre lingue ma vige il solo obbligo di redazione in lingua italiana.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto con riferimento all’ordine di allontanamento, mentre con riferimento alla sanzione pecuniaria occorre dichiarare il difetto di giurisdizione in quanto soggetta alle regole stabilite dalla L. 689/1981 che prevede la giurisdizione del giudice ordinario.
4. La condizione di debolezza sociale della ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite della fase tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito della giurisdizione, il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.