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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OR JO, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 2756/2023 R.G.L. promosso
DA
), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...](Pa) nella via Pilieri Portonello, rappresentato e difeso dall'Avv.to
RA OD ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in
Via Salvatore Meccio n. 22, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, per procura generale alle liti del dott. Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Palermo Persona_1
in Via Laurana n. 59
-resistente-
Oggetto: fondo di garanzia CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, il ricorrente indicato epigrafe conveniva in giudizio l' e, dopo aver premesso di: CP_1
- aver lavorato alle dipendenze della società - incorporata con CP_2
esecuzione del 01.03.2018 dalla dal 12.12.2014 fino al 31.01.2018; CP_3
- di essere rimasto creditore, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni corrispondenti alle mensilità di dicembre 2017 e gennaio 2018;
- di aver agito per il recupero delle suddette spettanze con ricorso iscritto a ruolo in data 30.11.2018 incoato innanzi al Tribunale di Palermo - RG 13204/2018- ;
- che, con sentenza n. 112/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 21.06.2019, veniva dichiarato il fallimento della CP_3
- di aver, quindi, presentato istanza di insuanzione allo stato passivo in data
21.05.2020 e di essere stato ammesso allo stato passivo del fallimento per l'importo complessivo di €. 5.232,87 ( di cui €. 3.023,97 a titolo di TFR, €.
1.104,45 per retribuzione dicembre 2017 ed €. 1.104,45 per retribuzione di gennaio 2018);
- di avere, al fine, richiesto già in data 26.05.2022 l'intervento del Fondo di
Garanzia dell' per il pagamento delle suddette spettanze;
CP_1
deduceva l'illegittimità del diniego opposto dall' al pagamento delle somme CP_1
rivendicate dal ricorrente a titolo di TFR e retribuzioni, chiedendo la condanna dell' convenuto al pagamento dei suddetti importi. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rilevando che “All'esito del riesame l' ha liquidato la somma richiesta a titolo di TFR come CP_1
da provvedimento 31.05.24 (all.1)”; chiedeva, pertanto, dichiararsi sul punto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Per la domanda di pagamento delle mensilità di dicembre 2017 e Gennaio 2018 rilevava, invece, che la domanda “non ha potuto essere accolta in assenza dei presupposti di legge. La retribuzione il cui pagamento è stato richiesto a carico del
Fondo di Garanzia si colloca al di fuori del periodo previsto dall' art. 2 D.Lgs. 27.01.92 n. 80 ovvero “nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali”.
Con note sostitutive di udienza del 17.11.2025, la parte ricorrente, quanto all'intervenuto pagamento del TFR, si associava alla richiesta di parte resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
mentre per i crediti diversi dal
TFR chiedeva l'integrale accoglimento del ricorso.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
25.11.2025 per il deposito di note.
Avuto riguardo alla domanda di intervento al fondo di garanzia per il pagamento del
TFR, alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti, è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez.
III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla domanda inerente i crediti da lavoro diversi dal TFR, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Fondo di Garanzia istituito presso l e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2, CP_1
l. n. 297/1982, e dell'art. 2, D.lgs. n. 80/1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex lege in forza del quale il Fondo di garanzia assume, in via solidale e al tempo stesso sussidiaria
(dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale), la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. tra le tante Cass. n. 7604 del
2003).
Nel caso di specie, se per un verso è incontroverso che con sentenza del Tribunale di
Napli del 21.06.2019 è stato dichiarato il fallimento della e che il credito di CP_3 lavoro dell'odierno ricorrente relativo alle retribuzioni maturate e non pagate al momento della cessazione del rapporto (dicembre 2017 e gennaio 2018) è stato ammesso, unitamente a quello relativo al trattamento di fine rapporto, allo stato passivo della procedura, per altro verso, il contrasto tra le parti riguarda esclusivamente la collocazione temporale del credito di lavoro in parola, sostenendo il ricorrente, e negando invece l'istituto convenuto, l'afferenza delle mensilità in questione al periodo coperto dall'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 D.lgs. m. 80/1992.
L'art. 2 D.lgs. n. 80/1992 testualmente prevede: “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai seni dell'art. 2 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa”.
Se, da un lato, la ratio della norma, nella parte in cui determina un nesso temporale
(dodici mesi) tra credito lavorativo insoddisfatto e manifestazione (o irreversibilità) dell'insolvenza, è quella di evitare che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente, indicando quindi un limite di “anzianità temporale” dell'inadempimento del datore di lavoro rispetto all'evento “insolvenza”, tale per cui, allontanandosi da tale data, non è possibile presumere che l'inadempimento all'obbligo retributivo sia causalmente collegabile all'accertata insolvenza;
dall'altro lato, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 deve essere interpretato alla luce del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997, c-272/95, secondo cui l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, ovvero alla data di proposizione di altro atto d'iniziativa del lavoratore volto a far valere in giudizio il proprio credito, mentre resta irrilevante la data del provvedimento di apertura del fallimento, non potendo i tempi necessari per l'accertamento dell'insolvenza pregiudicare il diritto del creditore, fermo restando tuttavia che l'effettiva apertura del fallimento costituisce condizione per l'operatività della garanzia del Fondo (Cass. n. 1885 del 1.2.2005; Cass. n. 7395 del 19.3.2008).
Nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha agito innanzi al Tribunale di Palermo incoando il giudizio R.G. n. 13204/2018 iscritto a ruolo in data 30.11.2018 ( all. 4 fascicolo parte ricorrente) per far valere il proprio credito relativamente anche alle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2017 e gennaio 2018.
Deve, pertanto, ritenersi la tempestività della domanda rivolta al Garanzia e, CP_4
conseguentemente, in accoglimento del ricorso, condannarsi l' convenuto al CP_1
pagamento della somma richiesta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite e avuto riguardo alla declarata cessata materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per
TFR, in considerazione della condotta processuale dell' (che ha provveduto alla CP_1
corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla prima udienza di discussione), appare equo compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' e condannare quest'ultimo al pagamento della CP_1
restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato d'averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per TFR;
- accoglie per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1
parte, che liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
OR JO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OR JO, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 2756/2023 R.G.L. promosso
DA
), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...](Pa) nella via Pilieri Portonello, rappresentato e difeso dall'Avv.to
RA OD ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in
Via Salvatore Meccio n. 22, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, per procura generale alle liti del dott. Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Palermo Persona_1
in Via Laurana n. 59
-resistente-
Oggetto: fondo di garanzia CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2023, il ricorrente indicato epigrafe conveniva in giudizio l' e, dopo aver premesso di: CP_1
- aver lavorato alle dipendenze della società - incorporata con CP_2
esecuzione del 01.03.2018 dalla dal 12.12.2014 fino al 31.01.2018; CP_3
- di essere rimasto creditore, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni corrispondenti alle mensilità di dicembre 2017 e gennaio 2018;
- di aver agito per il recupero delle suddette spettanze con ricorso iscritto a ruolo in data 30.11.2018 incoato innanzi al Tribunale di Palermo - RG 13204/2018- ;
- che, con sentenza n. 112/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 21.06.2019, veniva dichiarato il fallimento della CP_3
- di aver, quindi, presentato istanza di insuanzione allo stato passivo in data
21.05.2020 e di essere stato ammesso allo stato passivo del fallimento per l'importo complessivo di €. 5.232,87 ( di cui €. 3.023,97 a titolo di TFR, €.
1.104,45 per retribuzione dicembre 2017 ed €. 1.104,45 per retribuzione di gennaio 2018);
- di avere, al fine, richiesto già in data 26.05.2022 l'intervento del Fondo di
Garanzia dell' per il pagamento delle suddette spettanze;
CP_1
deduceva l'illegittimità del diniego opposto dall' al pagamento delle somme CP_1
rivendicate dal ricorrente a titolo di TFR e retribuzioni, chiedendo la condanna dell' convenuto al pagamento dei suddetti importi. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rilevando che “All'esito del riesame l' ha liquidato la somma richiesta a titolo di TFR come CP_1
da provvedimento 31.05.24 (all.1)”; chiedeva, pertanto, dichiararsi sul punto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Per la domanda di pagamento delle mensilità di dicembre 2017 e Gennaio 2018 rilevava, invece, che la domanda “non ha potuto essere accolta in assenza dei presupposti di legge. La retribuzione il cui pagamento è stato richiesto a carico del
Fondo di Garanzia si colloca al di fuori del periodo previsto dall' art. 2 D.Lgs. 27.01.92 n. 80 ovvero “nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali”.
Con note sostitutive di udienza del 17.11.2025, la parte ricorrente, quanto all'intervenuto pagamento del TFR, si associava alla richiesta di parte resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
mentre per i crediti diversi dal
TFR chiedeva l'integrale accoglimento del ricorso.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
25.11.2025 per il deposito di note.
Avuto riguardo alla domanda di intervento al fondo di garanzia per il pagamento del
TFR, alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti, è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez.
III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riferimento alla domanda inerente i crediti da lavoro diversi dal TFR, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Fondo di Garanzia istituito presso l e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2, CP_1
l. n. 297/1982, e dell'art. 2, D.lgs. n. 80/1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex lege in forza del quale il Fondo di garanzia assume, in via solidale e al tempo stesso sussidiaria
(dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale), la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. tra le tante Cass. n. 7604 del
2003).
Nel caso di specie, se per un verso è incontroverso che con sentenza del Tribunale di
Napli del 21.06.2019 è stato dichiarato il fallimento della e che il credito di CP_3 lavoro dell'odierno ricorrente relativo alle retribuzioni maturate e non pagate al momento della cessazione del rapporto (dicembre 2017 e gennaio 2018) è stato ammesso, unitamente a quello relativo al trattamento di fine rapporto, allo stato passivo della procedura, per altro verso, il contrasto tra le parti riguarda esclusivamente la collocazione temporale del credito di lavoro in parola, sostenendo il ricorrente, e negando invece l'istituto convenuto, l'afferenza delle mensilità in questione al periodo coperto dall'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2 D.lgs. m. 80/1992.
L'art. 2 D.lgs. n. 80/1992 testualmente prevede: “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai seni dell'art. 2 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa”.
Se, da un lato, la ratio della norma, nella parte in cui determina un nesso temporale
(dodici mesi) tra credito lavorativo insoddisfatto e manifestazione (o irreversibilità) dell'insolvenza, è quella di evitare che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente, indicando quindi un limite di “anzianità temporale” dell'inadempimento del datore di lavoro rispetto all'evento “insolvenza”, tale per cui, allontanandosi da tale data, non è possibile presumere che l'inadempimento all'obbligo retributivo sia causalmente collegabile all'accertata insolvenza;
dall'altro lato, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 deve essere interpretato alla luce del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997, c-272/95, secondo cui l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, ovvero alla data di proposizione di altro atto d'iniziativa del lavoratore volto a far valere in giudizio il proprio credito, mentre resta irrilevante la data del provvedimento di apertura del fallimento, non potendo i tempi necessari per l'accertamento dell'insolvenza pregiudicare il diritto del creditore, fermo restando tuttavia che l'effettiva apertura del fallimento costituisce condizione per l'operatività della garanzia del Fondo (Cass. n. 1885 del 1.2.2005; Cass. n. 7395 del 19.3.2008).
Nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha agito innanzi al Tribunale di Palermo incoando il giudizio R.G. n. 13204/2018 iscritto a ruolo in data 30.11.2018 ( all. 4 fascicolo parte ricorrente) per far valere il proprio credito relativamente anche alle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2017 e gennaio 2018.
Deve, pertanto, ritenersi la tempestività della domanda rivolta al Garanzia e, CP_4
conseguentemente, in accoglimento del ricorso, condannarsi l' convenuto al CP_1
pagamento della somma richiesta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite e avuto riguardo alla declarata cessata materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per
TFR, in considerazione della condotta processuale dell' (che ha provveduto alla CP_1
corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla prima udienza di discussione), appare equo compensare per metà le spese di lite fra il ricorrente e l' e condannare quest'ultimo al pagamento della CP_1
restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato d'averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di intervento del fondo di garanzia per TFR;
- accoglie per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1
parte, che liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
OR JO