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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di AN
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. n.38/2025
@-Rig.AO - OOI(ITL) part-time simulato 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025, e vertente tra in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 Controparte_1
(appellante-opponente), e
[...] Controparte_2
di AN (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza
[...]
n°407/2024 emessa dal Tribunale di AN, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.08.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025, l'appellante in proprio ed in Parte_1 qualità di legale rappresentante della società ha impugnato la sentenza indicata CP_1 Controparte_1 in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.67/2023 in data 09.03.2023, notificata il 17.03.2023, con cui sono state sanzionate le seguenti violazioni amministrative, accertate con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AN00000/2022-583-01 del 06/07/2022 dell' Controparte_2 CP_3
1 - violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96;
- violazione Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183l2010;
- violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in
Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma - Infedeli registrazioni;
- violazione art. 23 comma 1 D.lgs 81/2015.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale dell' Controparte_4 ad emettere l'ordinanza-ingiunzione in opposizione;
2) nella parte in cui ha, in punto di merito, ritenuto la legittimità delle sanzioni applicate, sulla base di una erronea valutazione del valore probatorio della documentazione in atti e, in particolare, degli esiti ispettivi, ritenuti inidonei a soddisfare l'onere della prova gravante sull' . Controparte_2
Ha quindi concluso come segue: “1) accogliere l'appello per i motivi prospettati nel presente ricorso
e, per l'effetto, riformare completamente la sentenza impugnata […] annullando l'ordinanza ingiunzione
n.67/2023 secondo quanto prospettato nel presente ricorso;
2) in subordine ridurre le sanzioni al minimo edittale;
3) condannare, in ogni caso, l' sede territoriale di Controparte_5
AN, in persona del Direttore p.t., alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'amministrazione convenuta ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante in proprio ed in qualità di Parte_1 legale rappresentante della società censura la sentenza impugnata nella parte Controparte_1 in cui ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale dell' di Controparte_2
AN ad emettere l'ordinanza-ingiunzione in opposizione, dovendosi ritenere la competenza territoriale dell'I.T.L. di Napoli, dove ha sede legale la società opponente e dove avveniva la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, premesso che non vi sono norme di legge che delimitano l'ambito territoriale dell'attività di accertamento, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art.17, quinto comma, della legge n°689/1981, a norma del quale “l'ufficio territorialmente competente è quello del
2 luogo in cui è stata commessa la violazione”. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione “deve intendersi quello in cui l'infrazione è stata accertata, purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori (Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n.
1876, m. 534105). Vero è che, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale dell'Autorità che emette l'ordinanza - ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, dedotto dal predetto orientamento giurisprudenziale dal sistema, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (art. 17 l. n. 689-1981), ma lo presuppone (Cass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243, m. 539174)” (Cassazione civile sez. I, 17/07/2001,
n.9708).
Applicando tale principio alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che la violazione contestata si è perfezionata non esclusivamente con la sottoscrizione di contratti di lavoro presso la sede legale della società, ma anche con il concreto atteggiarsi del rapporto con modalità esecutive, quanto agli orari di lavoro, non conformi con le pattuizioni esteriorizzate. Il luogo di commissione dell'infrazione va quindi individuato facendo riferimento non solo al momento genetico del rapporto di lavoro (e quindi alla sede legale della società datrice di lavoro), ma anche al concreto atteggiarsi del rapporto nella sua fase esecutiva (e quindi al luogo in cui si è svolto in concreto il rapporto di lavoro, con modalità difformi rispetto alle clausole contrattuali). Ne segue che, sussistendo nella fattispecie una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione (la sede legale della società ed il luogo di esecuzione dei rapporti di lavoro), la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo in cui sono stati accertati gli elementi costitutivi dell'illecito ovvero sia stata constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile (in tal senso, Cassazione civile sez. VI, 04/04/2017, n.8754;
Cassazione civile sez. VI, 28/03/2014, n.7397; Cassazione civile sez. II, 18/02/2010, n.3923; Cassazione civile sez. I, 11/07/2003, n.10917).
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi, in linea con quanto statuito dal primo giudice,
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale dell' Controparte_4 ad emettere l'ordinanza-ingiunzione in opposizione. Il primo motivo di appello va quindi
[...] disatteso.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha, in punto di merito, ritenuto la legittimità delle sanzioni applicate, sulla base di una erronea valutazione del valore probatorio della documentazione in atti e, in particolare, degli esiti ispettivi, ritenuti inidonei a soddisfare l'onere della prova gravante sull' . Controparte_2
Il motivo non è fondato.
3 In punto di diritto, è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente; in sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno (v. per tutte Cass. 19.12.89 n. 5721).
In punto di fatto, nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. AN00000/2022-583-01 del
06/07/2022 dell' di AN si attesta che gli ispettori hanno accertato Controparte_2 che, quanto alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa presso i punti vendita ubicati nei centri commerciali “Le Grotte” di Camerano (AN) e “Il Maestrale” di Senigallia (AN), la società
[...]
a) aveva fatto sottoscrivere ai propri lavoratori contratti fittizi contenenti orari di Controparte_1 lavoro inferiori rispetto a quelli (a tempo pieno) effettivamente praticati;
b) aveva omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro la quantità effettiva delle prestazioni dei propri lavoratori (orario effettivo svolto), al fine di ricondurre l'orario di lavoro a quello contrattuale;
c) aveva superato il limite quantitativo relativo ai contratti a tempo determinato previsto dall'art. 23, comma 1, D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81 (20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato).
Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che la parte appellante non solleva alcuna censura in ordine alla parte della decisione che ha ritenuto sussistente la violazione correlata al superamento del limite massimo dei contratti a tempo determinato, per cui deve ritenersi che sul punto si è ormai formato il giudicato interno.
In ordine alle censure attinenti alla erronea indicazione dell'orario di lavoro nei contratti di assunzione ed alle infedeli registrazioni nel L.U.L., sostiene l'appellante l'insussistenza delle violazioni contestate, non essendo nella fattispecie riscontrabile una condotta volta a simulare un orario di lavoro diverso da quello effettivamente osservato (per mancanza di un accordo simulatorio tra le parti), trattandosi di genuini rapporti di lavoro part-time. Secondo l'appellante, in buona sostanza, gli ispettori non avrebbero potuto procedere alla riqualificazione dei rapporti, ma avrebbero potuto al più sanzionare l'aver fatto effettuare ai lavoratori ore di lavoro supplementare non retribuite.
La tesi non è convincente.
In primo luogo, è la stessa parte appellante che, nel sostenere la genuinità dei rapporti di lavoro part- time, ammette che l'unica violazione prospettabile è quella di aver fatto effettuare ai lavoratori ore di lavoro supplementare non retribuite, riconosce implicitamente la sussistenza di una insanabile incongruenza tra gli orari indicati nei contratti e quelli effettivamente praticati dai lavoratori. Nessuna
4 contestazione investe pertanto il profilo fattuale della difformità tra gli orari contrattuali e quelli in concreto osservati, con conseguente sussistenza della contestata infedeltà delle registrazioni sul LUL.
In secondo luogo, dalle dichiarazioni rese in fase ispettiva dai lavoratori interrogati emerge chiaramente che, sin dalla fase genetica del rapporto, i responsabili dei punti vendita della
[...] hanno fatto presente ai neo-assunti che, pur se l'assunzione era con orario part-time di Controparte_1
24 ore settimanali, sarebbe stato richiesto loro un orario a tempo pieno, come in effetti poi avvenuto (v. dichiarazioni , , e per il punto vendita di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
Camerano; , , e per il punto vendita di Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Senigallia; ad abundantiam, confermano di aver di fatto lavorato per 40 ore settimanali, a fronte delle 24 ore previste nei contratti part-time, i lavoratori , , e Persona_5 Persona_6 Persona_7
per il punto vendita di Camerano, ed i lavoratori , Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , , e per il punto vendita di
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14
Senigallia). Tali dichiarazioni, precise e coerenti fra loro, provengono da persone bene a conoscenza dei fatti e del tutto attendibili, in quanto concordi nel denunciare che presso i due punti vendita della
[...] ai lavoratori era richiesto, sin dalla fase genetica del rapporto, di osservare un orario di Controparte_1 lavoro di quaranta ore settimanali, in luogo delle 24 ore indicate nei contratti di assunzione. Le medesime dichiarazioni, oltre che pienamente concordanti tra loro, risultano altresì confermate in sede di prova testimoniale dai testi , , e, in buona parte, Persona_10 Persona_8 Persona_2 Tes_1
, mentre non risultano scalfite dalle discordanti deposizioni rese da e
[...] Testimone_5 [...]
. Quanto alla attendibilità, si rileva che , oltre ad essere capo-area zona Marche Tes_6 Testimone_7
Abruzzo della società appellante, ha sottoscritta in qualità delegato di quest'ultima una serie innumerevole di processi verbali di conciliazione con i lavoratori che lamentavano la mancata corresponsione di emolumenti con la causale “Rapporto di lavoro full time a fronte dell'assunzione part- time”. Ad ogni buon conto, trova applicazione nella fattispecie il consolidato principio giurisprudenziale, seguito da questa Corte in plurime precedenti decisioni, secondo cui, nell'ipotesi di contrasto fra le dichiarazioni rese all'ispettore e quelle rese dal terzo quale teste nella successiva sede giudiziale, vanno ritenute maggiormente attendibili le prime, siccome rilasciate nell'immediatezza dell'accesso e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, e pertanto da ritenersi più genuine rispetto a quelle, di segno contrario, rese poi in udienza (cfr. per tutte
Cass. n. 17774/2015; Cass. Sez. Lav., n. 10983 del 9 maggio 2013; Cass. Sez. Lav., n. 8849 del 11 aprile
2013; Cass. Sez. Lav., n. 16293 del 12 luglio 2010; Cass. Sez. Lav., n. 5413 del 5 marzo 2010).
In ultima analisi, la ha sottoscritto con i lavoratori una serie innumerevole di Controparte_1 processi verbali di conciliazione riconoscendo loro “emolumenti non corrisposti” con la causale
“Rapporto di lavoro full time a fronte dell'assunzione part-time”. Il che comporta implicito
5 riconoscimento delle condotte poste a base dell'accertamento ispettivo e della irrogazione delle sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
In definitiva, nella fattispecie siamo in presenza di contratti di lavoro che, sin dalla loro fase genetica, esteriorizzavano un orario part-time 24 ore settimanali, dissimulavano un accordo sotteso delle parti prevedente l'osservanza di un orario a tempo pieno di 40 ore settimanali. Benchè le condizioni di lavoro fossero sostanzialmente oggetto di imposizione datoriale, ciò non toglie che un accordo simulatorio tra le parti fosse comunque sussistente, atteso che la diversa forza contrattuale dei due contraenti ha comportato che i lavoratori accettassero, pur di essere assunti, di osservare orari di lavoro più estesi rispetto a quelli esteriorizzati nel contratto di lavoro.
Dal quadro probatorio sopra sinteticamente riportato risultano quindi sufficientemente dimostrati i fatti storici che hanno condotto alla applicazione delle sanzioni amministrative in esame, con conseguente legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta (nei termini indicati nella decisione gravata), dovendosi ritenere sussistenti “prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Per quanto attiene alla domanda subordinata di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, in disparte la circostanza che la parte appellante non spende neanche una parola a sostegno di tale domanda, ritiene il Collegio che la sanzione applicata sia congrua rispetto alla gravità ed al considerevole numero delle violazioni commesse.
***
3.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AN, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
6 - condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025
IL PRESIDENTE est.
GI IN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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