CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1393/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Pavone;
APPELLANTE
Contro
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Leotta;
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Patanè;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, nato a [...] l'[...] (c.f. , Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Grassi Bertazzi;
APPELLATO nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_4 C.F._5
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_5 C.F._6 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ); Controparte_6 P.IVA_1 APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1312, depositata in data 11 marzo 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta da CP_1 dichiarava “..... inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore l'atto di
[...] compravendita del 21 Maggio 2014 rogato dal Notaio in AC (Rep. Persona_1
182224, Racc. 14339), l'atto di costituzione di ipoteca a garanzia di cambiali del 6 febbraio
2015 rogato dal Notaio in AC (limitatamente alle singole Persona_2 cessioni dei diritti reali appartenenti ai debitori e Controparte_2 Controparte_4 pro quota) e l'atto di compravendita del 10 Febbraio 2015 rogato dal Notaio
[...] in AC (Rep. 9181, Racc. 5860), atti meglio specificati in motivazione;
Persona_2
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali ....”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nella fattispecie concreta
l'attore ha provato di vantare una specifica e determinata ragione di credito nei confronti di
, e ..... pari più esattamente Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 alla somma di € 176.091,21, oltre a interessi legali, spese di registrazione ed € 4.767,81 per spese e onorari del procedimento monitorio. Sussistono, quindi, atti dispositivi patrimoniali posti in essere dai debitori che manifestamente arrecano pregiudizio alle ragioni del loro creditore. È dunque provato con certezza l'eventus damni anche in considerazione del fatto che , non hanno dato prova Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 della sufficienza dei loro patrimoni ..... Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo dell'azione esperita .... anche alla stregua di presunzioni univoche e concordanti (cfr. Cass. 2005/2748)
In primo luogo, con riferimento all'atto di compravendita del 21 Maggio 2014 con cui
ha venduto due immobili siti in AC lungo la Via Nazionale per il Controparte_5 prezzo complessivo di € 30.000,00 da pagarsi entro due anni alla si Controparte_6 osserva che gli unici soci di quest'ultima (come risulta dalla relativa visura camerale – doc.
7) sono e , figli del venditore Controparte_7 Persona_3 [...]
In secondo luogo, in relazione all'atto di costituzione di ipoteca a garanzia di CP_5 cambiali del 6 Febbraio 2015 (doc. 11), rogato dal Notaio in Persona_2 AC, con cui e hanno costituito ipoteca di € Controparte_2 Controparte_4
250.000,00 a garanzia di cambiali (emesse, senza che risulti alcun titolo, da CP_2
) su otto cespiti immobiliari, ciascuno per i propri diritti, a favore di
[...] [...]
, il quale non risulta abbia trasferito immobili. In terzo luogo, con riferimento all'atto Parte_1 di compravendita del 10 Febbraio 2015 (doc. 13) rogato dal Notaio Persona_2 in AC (Rep. 9181, Racc. 5860) con cui ha venduto a
[...] Controparte_2
la nuda proprietà di sette immobili, gli stessi sui quali con l'atto sopra Controparte_3 citato aveva costituito ipoteca volontaria, si rileva che l'acquirente è il cognato della venditrice e precisamente il marito della di lei sorella ”. Persona_4
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 6 maggio 2024, sulla base di due ragioni di censura, incentrate, la prima, sulla nullità del giudizio e della sentenza appellata per inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, la seconda, sulla infondatezza della domanda di revocatoria, chiedendo la rimessione del giudizio al primo giudice ex art. 354 cpc.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio e , Controparte_3 Controparte_2 associandosi alle domande svolte con l'atto di appello.
Disattesa la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del
23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
non costituitisi in giudizio, nonostante siano stati regolarmente chiamati a Controparte_6 parteciparvi.
Col primo motivo del gravame, appellante principale e l'appellante Parte_1 incidentale (l'appellato muove le medesime Controparte_2 Controparte_3 doglianze), eccepiscono la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata in ragione della inesistenza della notifica dell'atto di citazione da cui è originato il giudizio di primo grado.
Sostengono che ha redatto due distinti atti di citazione, uno recante Controparte_1 quale data di comparizione quella del 16 settembre 2019, da cui è scaturito il giudizio rubricato al n. 7227/2019 R.G., definito con la sentenza impugnata, mai notificato, ed un secondo atto di citazione che riporta quale data di prima comparizione quella del 7 ottobre 2019, regolarmente notificato in data 13 maggio 2019 epperò non iscritto a ruolo;
che tale circostanza ha reso impossibile per il convenuto esercitare il proprio diritto di difesa;
che il tribunale non ha rilevato il vizio della citazione e ha erroneamente dichiarato la contumacia di tutti i convenuti citati in giudizio, sebbene non risultasse agli atti alcun deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato;
che il mancato esercizio del diritto di difesa è dipeso da un oggettiva impossibilità di ricondurre l'atto di citazione notificato ad un giudizio poi iscritto a ruolo.
Il motivo è fondato.
Risulta, invero, dagli atti del fascicolo di primo grado che l'attore ha Controparte_1 iscritto al ruolo la causa introduttiva del giudizio definito con la sentenza appellata, depositando atto di citazione (in pdf nativo) con udienza indicata per il giorno 16 settembre
2019.
Risulta, altresì, il deposito da parte dell'attore in data 9 ottobre 2019 di altro atto di citazione (in pdf nativo) con udienza indicata 7 ottobre 2019.
Risulta ancora che, su richiesta del giudice, l'attore ha rinnovato la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto e che di tale incombente vi è prova mercè CP_3 il deposito telematico dell'atto scansionato in seno al quale è riprodotto l'atto di citazione con udienza indicata 7 ottobre 2019.
Non è contestato e, comunque, risulta documentalmente provato, che CP_1 ha notificato a tutti i convenuti l'atto di citazione recante quale data di udienza
[...] indicata quella del 7 ottobre 2019 e che rispetto a tale atto di citazione alcuna causa è stata iscritta a ruolo.
Stando in questi termini la questione, ha errato il primo giudice a dichiarare la contumacia dei convenuti, ai quali alcun atto di citazione per l'udienza del 16 settembre
2019, introduttivo del giudizio iscritto al n. 7227/2019 RG, risulta notificato.
Osserva la Corte che nella fattispecie non si verte nell'ipotesi di errata indicazione della data dell'atto di citazione, che determina la nullità della citazione solo nel caso in cui tale errore rende impossibile al destinatario dell'atto, individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, bensì di inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto a ruolo ed a nulla vale a sanare tale vizio il successivo deposito nel fascicolo telematico, in pdf nativo, del diverso atto di citazione recante la data di comparizione del 7 ottobre 2019, rispetto al quale, peraltro, è stato, comunque, omesso il deposito degli atti attestanti la regolarità della notifica, in violazione dell'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti del giudizio. Ora, vertendosi in ipotesi di giudizio instaurato sulla base di un atto di citazione la cui notifica ai convenuti è inesistente, devesi dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza n. 1312/2024, che lo ha definito, richiamando il principio secondo cui in caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021, Cass. Sentenza n. 21219 del 20/10/2016).
L'accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza gravata esime la Corte dalla trattazione delle ulteriori censure, anche nel merito, svolte dagli appellanti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia da € 52.000,01 a € 260.000,00). Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione delle parti appellate contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1312, depositata in data 11 marzo 2024, del Tribunale di Catania e sull'appello incidentale proposto da , dichiara la nullità della sentenza Controparte_2 impugnata e condanna a rifondere, in favore di e Controparte_8 Parte_1 le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € Parte_2
7300,00 (ivi compresi €. 1500,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, €
2200,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte,
l'11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena