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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7410 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tamara C.F._2
Concu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/08/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Gonnosfanadiga, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Gonnosfanadiga alla via Croce n. 106, di proprietà del sig. , resterà assegnato alla sig.ra Parte_2 [...]
affinché ivi conviva unitamente ai figli minorenni e Pt_1 Persona_1 [...]
. Per_2
3) e , figli minori della coppia, pur Controparte_1 Persona_2 mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cure, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi.
4) Per quanto concerne il diritto di visita del sig. , le parti precisano di non Per_2 essere in grado, allo stato, di disporre liberamente della facoltà di concordare modalità e termini di esercizio dell'indicato diritto, atteso che attualmente pende nanti il Tribunale per i Minorenni di Cagliari un procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale, dal quale potrebbero derivare limitazioni cogenti in capo al sig. . Parte_2
Pag. 2 di 4 Per l'ipotesi in cui il Tribunale per i Minorenni non adotti previsioni specifiche e/o impeditive, le Parti dispongono fin da ora che il sig. possa Parte_2 incontrare ed intrattenersi con i figli in tutte le occasioni in cui vorrà, compatibilmente con la disponibilità dei minori, anche alla luce degli impegni di studio, ricreativi e di socialità di questi ultimi.
Il sig. , in difetto di specifico divieto derivante da altro provvedimento Per_2 giudiziale, potrà inoltre tenere con sé i figli, anno per anno, alternativamente con la coniuge, per il giorno di Natale o la giornata di Santo Stefano, per la giornata di San Silvestro o per il giorno di Capodanno, per la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Il sig. potrà inoltre tenere i figli con sé per la giornata della Festa del Per_2
Papà e per quella del suo compleanno, nonché, ad anni alterni con la coniuge, per la giornata del compleanno di ciascuno dei figli.
Il sig. , salvo provvedimenti giudiziali che inibiscano la relativa facoltà, Per_2 potrà inoltre tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Persona_1 Per_2
e della coniuge mediante corresponsione di un assegno di
[...] Parte_1 mantenimento a periodicità mensile pari ad euro 500,00, da imputarsi in misura di euro 200,00 per ciascun figlio e di euro 100,00 per la coniuge.
6) Il sig. procederà inoltre a rimettere nella diponibilità della coniuge Parte_2
l'intero ammontare dell'assegno unico e universale per i figli, dichiarandosi fin da ora disponibile, anche per il futuro, a rinunciare alla quota di propria spettanza dell'indicato assegno, anche per il caso di aumento dell'ammontare della provvidenza ad effetto di ulteriori interventi normativi di sostegno alle famiglie o similari.
Le parti convengono che il pagamento dell'assegno di mantenimento, soggetto a rivalutazione secondo il corrente Indice ISTAT a far data dal mese di ottobre 2027, avverrà a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra
[...]
, identificato dalle coordinate che saranno comunicate all'onerato Pt_1 dall'avente diritto alla prestazione.
7) I coniugi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie scolastiche (per ciò intendendosi le rette di iscrizione e l'acquisto libri di testo, con esclusione dei materiali didattici di consumo a meno che questi non abbiano carattere eccezionale), mediche (per ciò intendendosi le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salvo che si tratti di acquisto di c.d. farmaci da banco, oltre a quelle conseguenti all'acquisto di presidi quali occhiali da vista, apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura), ricreative e di socialità (per ciò intendendosi la frequentazione di attività sportive, la partecipazione a gite e/o viaggi di gruppo, a eventi ludici vari, etc.).
Pag. 3 di 4 Tutte le spese straordinarie, salvo casi di improrogabile urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, sia con riferimento alla opportunità delle medesime che alla individuazione della persona fisica e/o giuridica chiamata all'erogazione del bene e/o servizio in considerazione.
In ogni caso, per quanto concerne l'individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si farà rinvio alle linee guida adottate dal Consiglio nazionale Forense in data 14.07.2017.
8) Le parti si concedono il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7410 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/08/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tamara C.F._2
Concu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/08/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Gonnosfanadiga, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Gonnosfanadiga alla via Croce n. 106, di proprietà del sig. , resterà assegnato alla sig.ra Parte_2 [...]
affinché ivi conviva unitamente ai figli minorenni e Pt_1 Persona_1 [...]
. Per_2
3) e , figli minori della coppia, pur Controparte_1 Persona_2 mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cure, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi.
4) Per quanto concerne il diritto di visita del sig. , le parti precisano di non Per_2 essere in grado, allo stato, di disporre liberamente della facoltà di concordare modalità e termini di esercizio dell'indicato diritto, atteso che attualmente pende nanti il Tribunale per i Minorenni di Cagliari un procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale, dal quale potrebbero derivare limitazioni cogenti in capo al sig. . Parte_2
Pag. 2 di 4 Per l'ipotesi in cui il Tribunale per i Minorenni non adotti previsioni specifiche e/o impeditive, le Parti dispongono fin da ora che il sig. possa Parte_2 incontrare ed intrattenersi con i figli in tutte le occasioni in cui vorrà, compatibilmente con la disponibilità dei minori, anche alla luce degli impegni di studio, ricreativi e di socialità di questi ultimi.
Il sig. , in difetto di specifico divieto derivante da altro provvedimento Per_2 giudiziale, potrà inoltre tenere con sé i figli, anno per anno, alternativamente con la coniuge, per il giorno di Natale o la giornata di Santo Stefano, per la giornata di San Silvestro o per il giorno di Capodanno, per la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Il sig. potrà inoltre tenere i figli con sé per la giornata della Festa del Per_2
Papà e per quella del suo compleanno, nonché, ad anni alterni con la coniuge, per la giornata del compleanno di ciascuno dei figli.
Il sig. , salvo provvedimenti giudiziali che inibiscano la relativa facoltà, Per_2 potrà inoltre tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze estive.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Persona_1 Per_2
e della coniuge mediante corresponsione di un assegno di
[...] Parte_1 mantenimento a periodicità mensile pari ad euro 500,00, da imputarsi in misura di euro 200,00 per ciascun figlio e di euro 100,00 per la coniuge.
6) Il sig. procederà inoltre a rimettere nella diponibilità della coniuge Parte_2
l'intero ammontare dell'assegno unico e universale per i figli, dichiarandosi fin da ora disponibile, anche per il futuro, a rinunciare alla quota di propria spettanza dell'indicato assegno, anche per il caso di aumento dell'ammontare della provvidenza ad effetto di ulteriori interventi normativi di sostegno alle famiglie o similari.
Le parti convengono che il pagamento dell'assegno di mantenimento, soggetto a rivalutazione secondo il corrente Indice ISTAT a far data dal mese di ottobre 2027, avverrà a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra
[...]
, identificato dalle coordinate che saranno comunicate all'onerato Pt_1 dall'avente diritto alla prestazione.
7) I coniugi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie scolastiche (per ciò intendendosi le rette di iscrizione e l'acquisto libri di testo, con esclusione dei materiali didattici di consumo a meno che questi non abbiano carattere eccezionale), mediche (per ciò intendendosi le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salvo che si tratti di acquisto di c.d. farmaci da banco, oltre a quelle conseguenti all'acquisto di presidi quali occhiali da vista, apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura), ricreative e di socialità (per ciò intendendosi la frequentazione di attività sportive, la partecipazione a gite e/o viaggi di gruppo, a eventi ludici vari, etc.).
Pag. 3 di 4 Tutte le spese straordinarie, salvo casi di improrogabile urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, sia con riferimento alla opportunità delle medesime che alla individuazione della persona fisica e/o giuridica chiamata all'erogazione del bene e/o servizio in considerazione.
In ogni caso, per quanto concerne l'individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si farà rinvio alle linee guida adottate dal Consiglio nazionale Forense in data 14.07.2017.
8) Le parti si concedono il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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