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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente
CO ES, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca N. 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025AR0006070 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato
Resistente : accoglimento parziale e compensazione delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 2.2.2025 Ricorrente_1 e la srl Ricorrente_2 assititi come in atti,impugnavano l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia Entrate di Arezzo ridetermina la rendita catastale per l'unità immobiliare sita in comune di Terranova Braccioloini in catasto al foglio 37 particella 225/41 categ.c/1 in Euro 7.084.00 a fronte di quanto dichiratato nella OC ovvero categoria C/1 con rendita di
Euro 3.476,00. Nel ricorso eccepisce:difetto di motivazione dell'atto impugnato;
illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di sopralluogo;
illegittimità, nel merito, del classamento rettificato dall'ufficio,
Pertanto i ricorrenti chiedono anche sulla base della relazione tecnica di parte, l'annullamento del provvedimento e l'accoglimento del ricorso con attribuzione del classamento proposto e la relativa rendita.
Si costituiva lAgenzia deelole Entrate con memorie tempestive con le quali, pur confermando la legittimità formale dell'atto relativa alla motivazione ritenuta insufficente ed alla rilevata mancanza di sopralluogo, rivede la propria posizione sulla base del riesame degli atti e propone in via conciliativa una rendita di Euro 6.078,07.
All'udienza del 5.12.2025 la Corte decideva di accogliere parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerna il mancato sopralluogo ,che parti ricorrenti asseriscono sia nella fattispecie obbligatorio, si ritiene invece che, come confermato da decisioni di merito e più volte anche dalla Cassazione (sent.
6970/2023),questo non sia obbligatorio ma costituisca una mera facoltà per l'Ufficio qualora l'accertamento sia stato conseguenza di variazione dei dati proposti con OC. Inoltre l'atto è sufficientemente motivato poichè nel contesto vengono rappresentati in modo esplicativo i criteri adottati per l'attribuzione della rendita.
Nel merito invece l'intervento conciliativo proposto dall'AF rende in parte accoglibile il ricorso. Se è vero che i locali hanno subito importanti interventi edilizi (creazione di ambienti interni,spogliatoi cucina e serivi igienici) riguardanti anche il grado di finitura, interventi che hanno comportato un valore commerciale dell'u.
i. certamente maggiore rispetto a quello evidenziato dai ricorrenti,è pur vero che non è stato possibile utilizzare a riguardo metodi comparativi . Tuttavia l'Ufficio stante appunto la mancanza di immobili similari nella zona da considerare , l'esame degli interventi edilizi migliorativi effettuati e le considerazioni del tecnico di parte , ha ritenuto di rivedere l'accertamento e ferma restanto la classe C/1 di cui al OC , determina e soprattutto propone in via conciliativa, la rendita catastale in Euro 6.078,07. Parte ricorrente pur non sottoscrivendo l'accordo conciliativo nulla rileva. D'altra parte la relazione tecnica di parte riferisce solo formule matematiche che nulla spostano rispetto criterio valutativo dell'Agenzia. In conclusione la rendita catastale viene stabilità in Euro 6.078,07. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente
CO ES, Relatore
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca N. 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025AR0006070 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : annullamento dell'atto impugnato
Resistente : accoglimento parziale e compensazione delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso iscritto a ruolo in data 2.2.2025 Ricorrente_1 e la srl Ricorrente_2 assititi come in atti,impugnavano l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia Entrate di Arezzo ridetermina la rendita catastale per l'unità immobiliare sita in comune di Terranova Braccioloini in catasto al foglio 37 particella 225/41 categ.c/1 in Euro 7.084.00 a fronte di quanto dichiratato nella OC ovvero categoria C/1 con rendita di
Euro 3.476,00. Nel ricorso eccepisce:difetto di motivazione dell'atto impugnato;
illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di sopralluogo;
illegittimità, nel merito, del classamento rettificato dall'ufficio,
Pertanto i ricorrenti chiedono anche sulla base della relazione tecnica di parte, l'annullamento del provvedimento e l'accoglimento del ricorso con attribuzione del classamento proposto e la relativa rendita.
Si costituiva lAgenzia deelole Entrate con memorie tempestive con le quali, pur confermando la legittimità formale dell'atto relativa alla motivazione ritenuta insufficente ed alla rilevata mancanza di sopralluogo, rivede la propria posizione sulla base del riesame degli atti e propone in via conciliativa una rendita di Euro 6.078,07.
All'udienza del 5.12.2025 la Corte decideva di accogliere parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerna il mancato sopralluogo ,che parti ricorrenti asseriscono sia nella fattispecie obbligatorio, si ritiene invece che, come confermato da decisioni di merito e più volte anche dalla Cassazione (sent.
6970/2023),questo non sia obbligatorio ma costituisca una mera facoltà per l'Ufficio qualora l'accertamento sia stato conseguenza di variazione dei dati proposti con OC. Inoltre l'atto è sufficientemente motivato poichè nel contesto vengono rappresentati in modo esplicativo i criteri adottati per l'attribuzione della rendita.
Nel merito invece l'intervento conciliativo proposto dall'AF rende in parte accoglibile il ricorso. Se è vero che i locali hanno subito importanti interventi edilizi (creazione di ambienti interni,spogliatoi cucina e serivi igienici) riguardanti anche il grado di finitura, interventi che hanno comportato un valore commerciale dell'u.
i. certamente maggiore rispetto a quello evidenziato dai ricorrenti,è pur vero che non è stato possibile utilizzare a riguardo metodi comparativi . Tuttavia l'Ufficio stante appunto la mancanza di immobili similari nella zona da considerare , l'esame degli interventi edilizi migliorativi effettuati e le considerazioni del tecnico di parte , ha ritenuto di rivedere l'accertamento e ferma restanto la classe C/1 di cui al OC , determina e soprattutto propone in via conciliativa, la rendita catastale in Euro 6.078,07. Parte ricorrente pur non sottoscrivendo l'accordo conciliativo nulla rileva. D'altra parte la relazione tecnica di parte riferisce solo formule matematiche che nulla spostano rispetto criterio valutativo dell'Agenzia. In conclusione la rendita catastale viene stabilità in Euro 6.078,07. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.