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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/07/2025 nella causa n. 342/2022 RGL, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE
[...]
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 25.3.2022, in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso le ordinanze Parte_2 ingiunzione n. OI-000037917, n. OI-000143029 e n. OI-000272671 notificategli dall in data CP_1
1.3.2022, con le quali gli è stato intimato il pagamento, rispettivamente, di € 20.000,00, di €
19.500,00 e di € 17.500,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti specificamente indicati nei titoli opposti con riferimento alle annualità 2013, 2014 e 2015.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell dal CP_1 diritto di esercitare il potere sanzionatorio riconosciutogli per violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, l'esistenza di una causa di forza maggiore e quindi di giustificazione, l'omessa motivazione in merito alla quantificazione delle sanzioni e la sproporzione delle stesse.
1 RGL n. 342/2022
In conclusione, egli ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione ex art. 5, D.Lgs. n. 150/2011, dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati per i motivi evidenziati in narrativa
IN VIA PRINCIPALE - dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare le ordinanze ingiunzione impugnate n OI-000037917, n. OI- 000143029 e n. OI-000272671 emesse dall – CP_1
Sede di Alessandria, - per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale provvedimento. IN
VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale voglia ridurre al minor importo di € 10.000,00 la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi all'anno di imposta 2013, aumentata di € 1.000,00 per ogni annualità successiva per il mancato versamento dei successivi anni di imposta, per una sanzione complessiva pari ad €
12.000,00; In via di ulteriore subordine in applicazione del cumulo materiale, Voglia quantificare la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi a ciascuno degli anni di imposta contestati in €10.000,00, per una sanzione complessiva di € 30.000,00 o dell'ammontare che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto, dando atto della volontà dell'Istituto di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni in favore dell'obbligato.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'udienza di discussione è stata rinviata per consentire all di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni. CP_1
Nelle more l ha proceduto alla rideterminazione delle sanzioni in senso più favorevole al CP_1 ricorrente, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L.
638/1983, apportate dall'art. 23 del D.L.48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023. Parte ricorrente non ha tuttavia inteso procedere al pagamento delle sanzioni come rideterminate, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.
All'udienza odierna la causa, di natura documentale, è stata discussa e così decisa.
Considerato che:
− è fondata l'eccezione di decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 14, co. 2, L.
689/1981 sollevata da parte ricorrente;
− sulla questione circa l'applicabilità della norma indicata alla fattispecie occorre richiamare la recente sentenza della Cassazione civile sez. lav., 05/04/2025, n.9016, che si condivide:
“5. È noto che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
2 RGL n. 342/2022
dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463.
6. Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
7. Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8,
"si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma
2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un
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preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
9. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
10. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante,
Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie
è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma CP_1
4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.
11. Tanto perché, come la sentenza ha accertato, non vi era stata alcuna originaria trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi all'esito della depenalizzazione.
12. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica
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amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e
97 Cost.
13. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte,
l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
14. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_1 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che tutti i dati erano già in possesso dell' , deve concludersi che la sentenza gravata resiste Pt_3 alle censure mossele.
15. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la CP_1 violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in
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concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività CP_1 istruttoria".”;
− anche nella specie, alcuna trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria è stata effettuata all ed è pacifico, oltre che documentato dallo stesso resistente, che CP_1 Pt_3 gli atti di accertamento prodromici all'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte siano stati notificati alla parte ricorrente ben oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016): l'atto di accertamento prodromico all'ordinanza n. OI-000037917 è stato notificato in data 30.3.2017, gli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione n. OI-143029 sono stati notificati al trasgressore e alla società in data 30.3.2017 e in data 28.3.2017, gli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione n.
OI-000272671 sono stati notificati al trasgressore e alla società il 19.9.2017 e il 15.9.2017; neppure risulta svolta da parte dell resistente alcuna attività istruttoria, infatti, si Pt_3 legge in ciascun atto di accertamento che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in CP_1 violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.”;
− l'opposizione va pertanto accolta con annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte in ragione della decadenza dell dall'esercizio della potestà sanzionatoria;
CP_1
− resta assorbita ogni altra questione;
− si ritiene opportuno precisare che le ordinanze ingiunzione specificamente opposte sono state emesse e notificate alla società quale obbligato solidale, ma ciascuna di esse, contrassegnata da un diverso numero di protocollo, è stata emessa anche all'obbligato principale, ossia lo stesso , in quanto legale rappresentante della Parte_1 all'epoca dei fatti addebitati e quindi individuato espressamente Parte_2 quale responsabile delle violazioni;
il contenuto delle ordinanze ingiunzione è il medesimo, così come gli atti di accertamento richiamati sono gli stessi (v. produzioni ); CP_1
− la novità e la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, chiarite dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000037917, n. OI-000143029 e n. OI-000272671;
6 RGL n. 342/2022
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 10.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/07/2025 nella causa n. 342/2022 RGL, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE
[...]
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 25.3.2022, in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso le ordinanze Parte_2 ingiunzione n. OI-000037917, n. OI-000143029 e n. OI-000272671 notificategli dall in data CP_1
1.3.2022, con le quali gli è stato intimato il pagamento, rispettivamente, di € 20.000,00, di €
19.500,00 e di € 17.500,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti specificamente indicati nei titoli opposti con riferimento alle annualità 2013, 2014 e 2015.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell dal CP_1 diritto di esercitare il potere sanzionatorio riconosciutogli per violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, l'esistenza di una causa di forza maggiore e quindi di giustificazione, l'omessa motivazione in merito alla quantificazione delle sanzioni e la sproporzione delle stesse.
1 RGL n. 342/2022
In conclusione, egli ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione ex art. 5, D.Lgs. n. 150/2011, dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati per i motivi evidenziati in narrativa
IN VIA PRINCIPALE - dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare le ordinanze ingiunzione impugnate n OI-000037917, n. OI- 000143029 e n. OI-000272671 emesse dall – CP_1
Sede di Alessandria, - per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale provvedimento. IN
VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale voglia ridurre al minor importo di € 10.000,00 la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi all'anno di imposta 2013, aumentata di € 1.000,00 per ogni annualità successiva per il mancato versamento dei successivi anni di imposta, per una sanzione complessiva pari ad €
12.000,00; In via di ulteriore subordine in applicazione del cumulo materiale, Voglia quantificare la sanzione per il mancato versamento dei contributi relativi a ciascuno degli anni di imposta contestati in €10.000,00, per una sanzione complessiva di € 30.000,00 o dell'ammontare che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto, dando atto della volontà dell'Istituto di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni in favore dell'obbligato.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'udienza di discussione è stata rinviata per consentire all di provvedere alla rideterminazione delle sanzioni. CP_1
Nelle more l ha proceduto alla rideterminazione delle sanzioni in senso più favorevole al CP_1 ricorrente, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L.
638/1983, apportate dall'art. 23 del D.L.48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023. Parte ricorrente non ha tuttavia inteso procedere al pagamento delle sanzioni come rideterminate, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.
All'udienza odierna la causa, di natura documentale, è stata discussa e così decisa.
Considerato che:
− è fondata l'eccezione di decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 14, co. 2, L.
689/1981 sollevata da parte ricorrente;
− sulla questione circa l'applicabilità della norma indicata alla fattispecie occorre richiamare la recente sentenza della Cassazione civile sez. lav., 05/04/2025, n.9016, che si condivide:
“5. È noto che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
2 RGL n. 342/2022
dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463.
6. Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
7. Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8,
"si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma
2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un
3 RGL n. 342/2022
preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
9. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
10. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante,
Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie
è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma CP_1
4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.
11. Tanto perché, come la sentenza ha accertato, non vi era stata alcuna originaria trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi all'esito della depenalizzazione.
12. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica
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amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e
97 Cost.
13. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte,
l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
14. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_1 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che tutti i dati erano già in possesso dell' , deve concludersi che la sentenza gravata resiste Pt_3 alle censure mossele.
15. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la CP_1 violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in
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concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività CP_1 istruttoria".”;
− anche nella specie, alcuna trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria è stata effettuata all ed è pacifico, oltre che documentato dallo stesso resistente, che CP_1 Pt_3 gli atti di accertamento prodromici all'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte siano stati notificati alla parte ricorrente ben oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016): l'atto di accertamento prodromico all'ordinanza n. OI-000037917 è stato notificato in data 30.3.2017, gli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione n. OI-143029 sono stati notificati al trasgressore e alla società in data 30.3.2017 e in data 28.3.2017, gli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione n.
OI-000272671 sono stati notificati al trasgressore e alla società il 19.9.2017 e il 15.9.2017; neppure risulta svolta da parte dell resistente alcuna attività istruttoria, infatti, si Pt_3 legge in ciascun atto di accertamento che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in CP_1 violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.”;
− l'opposizione va pertanto accolta con annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte in ragione della decadenza dell dall'esercizio della potestà sanzionatoria;
CP_1
− resta assorbita ogni altra questione;
− si ritiene opportuno precisare che le ordinanze ingiunzione specificamente opposte sono state emesse e notificate alla società quale obbligato solidale, ma ciascuna di esse, contrassegnata da un diverso numero di protocollo, è stata emessa anche all'obbligato principale, ossia lo stesso , in quanto legale rappresentante della Parte_1 all'epoca dei fatti addebitati e quindi individuato espressamente Parte_2 quale responsabile delle violazioni;
il contenuto delle ordinanze ingiunzione è il medesimo, così come gli atti di accertamento richiamati sono gli stessi (v. produzioni ); CP_1
− la novità e la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, chiarite dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000037917, n. OI-000143029 e n. OI-000272671;
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- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 10.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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