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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7088/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
NO IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7088/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] e
, CP_1 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Battaglia
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 20 febbraio 2022 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale tra le parti non sono nati figli.
1 Le parti hanno formulato, con le note di trattazione scritta depositate in data
27 febbraio 2025, le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, stante la reciproca ed adeguata indipendenza economica.
3) La casa familiare in Roma al Viale di Villa Pamphili n.33,
Palazzina D, int. 5, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_2
padre dell'Avv. rimane nella disponibilità di Parte_1
quest'ultimo, essendosene la moglie già allontanata nel mese di dicembre 2023.
4) La Sig.ra , entro giorni 30 dalla data di CP_1
pubblicazione della emananda sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, asporterà i propri beni ed effetti personali, compresi abiti ed accessori, ancora presenti nella casa familiare.
ED ULTERIORI PATTUIZIONI PATRIMONIALI
5) Gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici della casa familiare in Roma alla Via di Villa Pamphili n. 33, Palazzina D, int. 5, acquistati dai coniugi in vista del matrimonio e/o in corso del rapporto, sono stati tra i medesimi già ripartiti di comune accordo e dalla Sig.ra ritirati quelli di propria pertinenza, eccetto che CP_1
una scrivania ed una poltrona gonfiabile, che la Sig.ra CP_1
provvederà ad asportare entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della emananda sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi;
6) Ad integrazione dell'accordo raggiunto tra i coniugi per la divisione degli arredi, suppellettili ed elettrodomestici acquistati in vista e/o in corso di matrimonio, ed in considerazione, altresì, della partecipazione della Sig.ra alle spese per la sistemazione CP_1
dell'appartamento di Viale di Villa Pamphili n. 33, Palazzina D, int.
5, Roma, per adeguarlo alle esigenze dei coniugi, il marito corrisponderà alla moglie, a tacitazione definitiva di ogni diritto e/o pretesa della stessa, l'importo omnicomprensivo di € 7.850,00
(settemilaottocentocinquanta/00) con le seguenti modalità:
2 - quanto ad € 4.000,00 (quattromila/00) entro gg. 7 dalla data dell'udienza in trattazione scritta (5 giugno 2025), a mezzo bonifico bancario sul c/c intrattenuto dalla Sig.ra presso BCC di Roma CP_1
- quanto ad € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) entro 30 gg dalla data di pubblicazione della emananda sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, sempre a mezzo bonifico bancario.
7) Con il ritiro dei beni sopra indicati (scrivania e poltrona gonfiabile) ed il versamento dell'importo di € 7.850,00
(settemilaottocentocinquanta/00), i coniugi avranno definito tra loro, in maniera esaustiva e definitiva, ogni questione relativa agli acquisti effettuati in vista e nel corso del matrimonio, nonché ogni questione relativa agli esborsi effettuati per gli interventi di manutenzione e sistemazione della casa familiare, compresi quelli per i materiali e le maestranze, nonché i compensi ai tecnici e/o professionisti, e dunque non avranno altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione annesso connesso e/o conseguente, rinunciando comunque espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa ed accettando le rispettive rinunce.
8) I coniugi si danno inoltre reciprocamente atto di aver già definito tra loro in maniera esaustiva ogni altra questione economica e dunque di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione comunque connessa e/o conseguente alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve CP_1 Pt_1
quindi essere pronunciata la loro separazione personale.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma restando la
3 valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 27 Parte_1
novembre 1987 a Roma e , nata il [...] a [...], i CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 20 febbraio 2022; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00067, Parte 1, Serie 04, Anno 2022;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
NO IA
Il Presidente RT ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
NO IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7088/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...] e
, CP_1 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Battaglia
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 20 febbraio 2022 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale tra le parti non sono nati figli.
1 Le parti hanno formulato, con le note di trattazione scritta depositate in data
27 febbraio 2025, le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, stante la reciproca ed adeguata indipendenza economica.
3) La casa familiare in Roma al Viale di Villa Pamphili n.33,
Palazzina D, int. 5, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_2
padre dell'Avv. rimane nella disponibilità di Parte_1
quest'ultimo, essendosene la moglie già allontanata nel mese di dicembre 2023.
4) La Sig.ra , entro giorni 30 dalla data di CP_1
pubblicazione della emananda sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, asporterà i propri beni ed effetti personali, compresi abiti ed accessori, ancora presenti nella casa familiare.
ED ULTERIORI PATTUIZIONI PATRIMONIALI
5) Gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici della casa familiare in Roma alla Via di Villa Pamphili n. 33, Palazzina D, int. 5, acquistati dai coniugi in vista del matrimonio e/o in corso del rapporto, sono stati tra i medesimi già ripartiti di comune accordo e dalla Sig.ra ritirati quelli di propria pertinenza, eccetto che CP_1
una scrivania ed una poltrona gonfiabile, che la Sig.ra CP_1
provvederà ad asportare entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della emananda sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi;
6) Ad integrazione dell'accordo raggiunto tra i coniugi per la divisione degli arredi, suppellettili ed elettrodomestici acquistati in vista e/o in corso di matrimonio, ed in considerazione, altresì, della partecipazione della Sig.ra alle spese per la sistemazione CP_1
dell'appartamento di Viale di Villa Pamphili n. 33, Palazzina D, int.
5, Roma, per adeguarlo alle esigenze dei coniugi, il marito corrisponderà alla moglie, a tacitazione definitiva di ogni diritto e/o pretesa della stessa, l'importo omnicomprensivo di € 7.850,00
(settemilaottocentocinquanta/00) con le seguenti modalità:
2 - quanto ad € 4.000,00 (quattromila/00) entro gg. 7 dalla data dell'udienza in trattazione scritta (5 giugno 2025), a mezzo bonifico bancario sul c/c intrattenuto dalla Sig.ra presso BCC di Roma CP_1
- quanto ad € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00) entro 30 gg dalla data di pubblicazione della emananda sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, sempre a mezzo bonifico bancario.
7) Con il ritiro dei beni sopra indicati (scrivania e poltrona gonfiabile) ed il versamento dell'importo di € 7.850,00
(settemilaottocentocinquanta/00), i coniugi avranno definito tra loro, in maniera esaustiva e definitiva, ogni questione relativa agli acquisti effettuati in vista e nel corso del matrimonio, nonché ogni questione relativa agli esborsi effettuati per gli interventi di manutenzione e sistemazione della casa familiare, compresi quelli per i materiali e le maestranze, nonché i compensi ai tecnici e/o professionisti, e dunque non avranno altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione annesso connesso e/o conseguente, rinunciando comunque espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa ed accettando le rispettive rinunce.
8) I coniugi si danno inoltre reciprocamente atto di aver già definito tra loro in maniera esaustiva ogni altra questione economica e dunque di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione comunque connessa e/o conseguente alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve CP_1 Pt_1
quindi essere pronunciata la loro separazione personale.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma restando la
3 valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 27 Parte_1
novembre 1987 a Roma e , nata il [...] a [...], i CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 20 febbraio 2022; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00067, Parte 1, Serie 04, Anno 2022;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
NO IA
Il Presidente RT ZI
4