Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02612/2025REG.PROV.COLL.
N. 08951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8951 del 2024, proposto da
RA di OL Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02E60022C, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Centrale Unica di Committenza – Cuc dei Comuni dell’Area Nolana, non costituita in giudizio;
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA S.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Klain, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6015 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA S.r.l. Impresa Sociale e del comune di Pomigliano D'Arco;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Tozzi, Balsamo e Klain;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
RA di OL Società Cooperativa Onlus, con ricorso integrato da successivi motivi aggiunti, ha impugnato la sua esclusione dalla procedura aperta indetta ai sensi dell’art.71 del d.lgs. n. 36 del 2023 dalla Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido "Masseria Guadagni” del comune di Pomigliano D'Arco, nonché la successiva aggiudicazione in favore di MA S.r.l. Impresa Sociale.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 6015 del 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale dell’appellante e il primo ricorso per motivi aggiunti (perché superati dal secondo provvedimento di esclusione emesso in seguito a ordinanza del Tar che disponeva il riesame), mentre ha respinto e dichiarato in parte inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la nuova esclusione di RA di OL e la successiva aggiudicazione a MA.
La sentenza è stata appellata da RA di OL Società Cooperativa Onlus per i seguenti motivi di diritto:
1 – error in iudicando - violazione e falsa applicazione di legge (art. 110 d.lgs 36 del 2023) – violazione dell’art. 23 del disciplinare di gara – violazione del principio dell’autovincolo – eccesso di potere – carenza di potere – difetto dei presupposti; 1.2 – error in iudicando - sulla violazione dell’ordinanza cautelare n. 1048/2024 – sulla violazione ed elusione del giudicato cautelare – sulla violazione dell’art. 21 septies l. n. 241 del 1990;
2 – error in iudicando - violazione e falsa applicazione (art. 110 d.lgs n. 36 del 2023) – violazione dell’art. 23 del disciplinare – violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento – eccesso di potere a causa della mancata richiesta di ulteriori chiarimenti;
3 – error in iudicando - violazione e falsa applicazione di legge (art. 110 d.lgs. n. 36 del 2023; art. 3 l. n. 241 del 1990; art. 97 della Costituzione) – eccesso di potere – difetto di motivazione e di istruttoria – insussistenza dei presupposti – eccesso di potere per mancata considerazione dell’apporto del privato – difetto di motivazione;
4 – error in iudicando - violazione e falsa applicazione di legge (art. 110 d.lgs. n. 36 del 2023; art. 3 l. n. 241 del 1990; art. 97 della Costituzione) – eccesso di potere – difetto di motivazione e di istruttoria – insussistenza dei presupposti – illegittimità del primo profilo escludente – sull’assenza di costi rilevanti rispetto alle migliorie offerte;
5.1 – error in iudicando – sulla violazione dell’art. 34 c.p.a. - sulla sostenibilità del costo dei pasti – sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente analizzato quanto rappresentato dalla ricorrente con il motivo n. 5 del secondo ricorso per motivi aggiunti; 5.2 – sulla erroneità del merito della sentenza impugnata in riferimento alla presunta insostenibilità del costo relativo ai pasti offerti da RA di OL; 5.3 – sulla congruità dei costi prospettati dalla ricorrente – sulla avvenuta dimostrazione delle economie di scala di cui gode RA di OL; 5.4 – sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sui servizi aggiuntivi e sulle offerte migliorative – sulla erroneità della sentenza laddove non ha rilevato il carattere nullo della richiesta delle spese di pubblicazione ovvero la non debenza delle stesse ovvero lo stanziamento di risorse sufficienti da parte della ricorrente;
6 – error in iudicando - sulla disparità di trattamento;
7 - error in iudicando – sulla illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
Si sono costituiti per resistere all’appello MA S.r.l. Impresa Sociale e il comune di Pomigliano D'Arco.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da RA di OL Società Cooperativa Onlus per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 6015 del 2024 che ha dichiarato improcedibile il ricorso principale dell’appellante e il primo ricorso per motivi aggiunti (perché superati dal secondo provvedimento di esclusione emesso in seguito a ordinanza del Tar che disponeva il riesame), mentre ha respinto e dichiarato in parte inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la nuova esclusione di RA di OL e la successiva aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana dalla “ Procedura aperta ai sensi dell’art.71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido "masseria guadagni" del Comune di POMIGLIANO D’ARCO. – CIG. A02E60022C ”.
Deve premettersi che RA di OL si era classificata nella quarta posizione in graduatoria e che la sua offerta non era sotto la soglia di anomalia; il Comune ha comunque deciso di sottoporla, unitamente alle offerte che la precedevano, a verifica facoltativa di anomalia, pervenendo, così come per le prime tre, a un giudizio di anomalia.
In seguito all’esclusione di tutte e quattro le offerte, il Comune ha aggiudicato alla quinta classificata in graduatoria (MA S.r.l. Impresa Sociale) la procedura concorsuale.
RA di OL lamenta, sostanzialmente, una disparità di trattamento con MA, gestore uscente, la cui offerta non sarebbe stata sottoposta a valutazione di anomalia nonostante avesse raggiunto un punteggio molto vicino a quello di RA di OL; lamenta, altresì, che la motivazione dell’esclusione sarebbe riferita esclusivamente alla prima classificata, Il LE, e non a RA di OL, ma che, ciononostante, sarebbe stata giudicata anomala anche quest’ultima.
Più specificamente, con il primo motivo di appello RA di OL ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’aver respinto la censura con cui si era contestata, in primo luogo, la scelta stessa di sottoporre a verifica di anomalia la sua offerta, soprattutto in considerazione della mancata verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; tale scelta sarebbe stata, invero, ingiustificata e avrebbe determinato una disparità di trattamento fra gli operatori economici partecipanti alla gara; quindi, si era, altresì, contestata la bontà delle conclusioni cui era giunta la stazione appaltante all’esito della verifica; infine, si era dedotto che anche MA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non comprendendosi per quale ragione l’offerta di RA di OL sembrasse anormalmente bassa pur avendo raggiunto i 64 punti, a fronte dell’offerta della controinteressata MA, ritenuta congrua nonostante la stessa avesse conseguito un punteggio pari a 63,18 punti, anche in considerazione del fatto che i ribassi di entrambi gli operatori economici erano abbastanza contenuti. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel respingere il profilo di censura concernente l’assunta mancata ottemperanza al giudicato cautelare da parte dell’amministrazione, atteso che il comune di Pomigliano non avrebbe mai vagliato la posizione dell’appellante, limitandosi a considerare la sua offerta incongrua in via derivata, stante a monte l’incongruità dell’offerta di Il LE.
Con la seconda censura l’appellante si duole della contraddittorietà del ragionamento posto in essere dal Tar che, in sede cautelare, aveva ritenuto il provvedimento di esclusione di RA di OL non sufficientemente motivato con riferimento alle circostanze per le quali le anomalie rilevate avrebbero resa incongrua l’offerta e dunque, necessariamente, anche con riferimento ai giustificativi prodotti a dimostrazione della sostenibilità della stessa, mentre successivamente, con la sentenza impugnata, avrebbe ritenuto immune da vizi l’operato della stazione appaltante, nonostante la sintetica valutazione della stessa con riferimento ai giustificativi prodotti da RA di OL. Nel verbale n. 8 non vi sarebbe, infatti, alcun richiamo alle giustifiche della ricorrente, risultando analizzata esclusivamente l’offerta di Il LE.
Con la terza doglianza l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza con riferimento al rigetto della censura sull’assunta violazione dei principi regolanti la fase della verifica dell’anomalia, stante sia l’assenza dei presupposti per sottoporre l’offerta dell’appellante a verifica dell’anomalia, sia l’assenza di un reale approfondimento circa la sua congruità, avendo l’amministrazione vagliato esclusivamente quella di Il LE.
Con il quarto e il quinto motivo di appello RA di OL ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’aver respinto la censura sull’assenza di costi rilevanti rispetto alle migliorie offerte, nonché sulla sostenibilità dei costi del pasto offerto dall’appellante. Invero, il Tar si sarebbe di fatto sostituito alle valutazioni della stazione appaltante, che erano rivolte solo all’offerta di Il LE, e, travalicando i limiti del sindacato giurisdizionale, avrebbe operato una valutazione discrezionale sulla insostenibilità dell’offerta di RA di OL con riferimento al costo relativo ai pasti offerti, alla dimostrazione delle economie di scala, ai servizi aggiuntivi e alle offerte migliorative che sarebbe spettata, invece, solo all’amministrazione. La sentenza sarebbe erronea anche laddove non avrebbe rilevato il carattere nullo della richiesta delle spese di pubblicazione ovvero la non debenza delle stesse e lo stanziamento di risorse sufficienti da parte dell’appellante.
Con la sesta doglianza l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza in relazione alla dedotta censura di disparità di trattamento con MA, mentre con il settimo e ultimo motivo di appello ha assunto che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le censure con cui si contestava l’illegittimità dell’aggiudicazione a MA, atteso che, invece, l’esclusione dell’aggiudicataria avrebbe presentato profili strumentali alla riedizione dell’intera gara.
L’appello è infondato, potendo il Collegio esaminare congiuntamente le censure dedotte da RA di OL in considerazione della loro stretta connessione.
Ed invero, la sentenza impugnata è del tutto condivisibile, atteso che:
a) la stazione appaltante può procedere discrezionalmente alla valutazione di offerte che reputa incongrue;
b) non risulta operata alcuna disparità di trattamento con l’aggiudicataria, in quanto il ribasso dell’appellante era pari a circa il doppio di quello offerto dall’aggiudicataria;
c) la valutazione di anomalia di RA di OL è legittima, atteso che dalla documentazione versata in atti si evince chiaramente che la causa di incongruità dell’offerta risiede nel costo del singolo pasto indicato, quantificato in euro 1,50 da RA di OL a fronte di un minimo stimato dalla stazione appaltante di euro 2,00;
d) una volta accertata la legittimità dell’esclusione sono inammissibili per carenza di interesse attuale alla decisione le censure concernenti l’assunta illegittimità dell’aggiudicazione a MA, atteso che, in presenza di altre offerte non escluse, al più potrebbe ottenersi lo scorrimento ulteriore della graduatoria e non l’annullamento della procedura concorsuale.
Più specificamente, il disciplinare di gara prevedeva, all’art. 23, terzo capoverso: “ la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa ”.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto di dover approfondire alcuni aspetti dell’offerta dell’appellante, puntualmente individuati nella richiesta di giustificazioni dell’8 marzo 2024, relativi al costo del personale, al costo dei pasti e ai costi di gestione, nonché al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte, atteso che il ribasso offerto da RA di OL era pari al 5,98%, dunque consistente, anche in considerazione dell’utile indicato nell’offerta, pari a soli euro 1100, nonché alle spese generali pari a euro 2500.
Ed invero, secondo le prescrizioni dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023: “ Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa ”.
La succitata disposizione normativa, diversamente dal codice previgente (che la fissava nell’aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi), non prevede una soglia al di sopra della quale nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatorio il giudizio di anomalia, rimettendo, dunque, in tutti i casi alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sul se procedere al giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile.
In proposito deve, dunque, ribadirsi il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa elaborato nella vigenza del codice previgente, in relazione alla natura spiccatamente discrezionale della valutazione della stazione appaltante di sottoporre ad anomalia un’offerta che, pur non raggiungendo la soglia prevista a tal fine dalla legge, risulti affetta da rilevanti profili di incongruità.
E’ stato, invero, affermato che, anche nel caso in cui non vi è obbligo di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
“ Al riguardo deve osservarsi che se valutata in applicazione di criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi (come dovuto nel caso in cui sia adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), un'offerta è di regola oggetto di apprezzamento ampio e completo da parte della commissione giudicatrice che, a differenza di quanto avviene nel caso di scelta con il criterio del prezzo più basso, ha la possibilità di cogliere subito eventuali profili di criticità in punto di serietà, congruità ed affidabilità della stessa. È allora non irragionevole, né irrazionale, la scelta del legislatore di limitare l'obbligo di procedere alla verifica di anomalia a quei soli casi in cui ricorre un sospetto di anomalia per la particolare rilevanza del punteggio attribuito (quattro/quinti del punteggio massima previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi), rimettendo, per il resto, alla stazione appaltante la decisione, in ragione di quanto percepito nella valutazione dell'offerta, di espletare la verifica di anomalia ” (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818).
La giurisprudenza ha precisato che la decisione dell'amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4365; III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinché si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell'aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5782).
L’amministrazione dispone, quindi, di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2460).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che RA di OL ha presentato un’offerta economica pari ad euro 724.328,56, con ribasso del 5,98% rispetto alla base d’asta di euro 770.366,42, utile stimato di euro 1.100,00 e spese generali pari ad euro 2.500,00.
Dalla stessa offerta risulta un costo del singolo pasto pari ad euro 1,50.
Ne consegue che la scelta della stazione appaltante di sottoporre l’offerta alla verifica di anomalia risponde al criterio di logicità e di congruità.
Riguardo all’assunta violazione di disparità di trattamento con MA, deve osservarsi che, dalla comparazione tra l’offerta economica di RA di OL e quella di MA risulta che la seconda ha offerto circa euro 26.000 in più rispetto alla prima, e, precisamente, un ribasso di 2,58% a fronte di quello di 5.98% offerto dall’appellante, che era, quindi, più che doppio.
Ne consegue che, a fronte di situazioni diverse, nel caso di specie non è possibile riscontrare alcuna disparità di trattamento tra le due offerte da parte della stazione appaltante.
La giurisprudenza amministrativa consolidata ha, invero, affermato in proposito che: “ La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 13 settembre 2024, n.7554).
Neppure è possibile riscontrare alcuna violazione del principio del contraddittorio nel procedimento di verifica dell’anomalia, in considerazione sia della corrispondenza intervenuta tra l’appellante e la stazione appaltante (cfr., in particolare, la richiesta di giustificazioni dell’8 marzo 2024) che del verbale n. 6 del 22 marzo 2024, che dà atto di come, riguardo al costo delle prestazioni aggiuntive, risulti “ Non condivisibile la tesi secondo la quale “Le prestazioni aggiuntive dichiarate nel progetto, saranno rese senza alcun costo aggiuntivo da parte dell’amministrazione committente”. Vi è di più. Anche nel caso in cui si volesse sposare tale tesi di gratuità della prestazione la Cooperativa non considera nemmeno un rimborso spesa. Tale ulteriore circostanza rafforza la tesi della non condivisibilità della proposta Stante che l’utile di impresa previsto ammonta a soli 1.100 e pertanto non idoneo a sostenere le maggiori spese ”. Inoltre, “ La cooperativa riporta un costo pasto complessivo pari a € 26.100,00 che, in funzione del numero di pasti stimati (17.400) corrisponde a un costo pasto pari a € 1,50. Considerato che il costo del pasto è esclusivamente mirato ad ottenere pasti sani, dal corretto apporto nutrizionale con materie prime di qualità, soprattutto in considerazione della fascia di età in argomento ovvero 0-36 mesi, una tale riduzione del costo proposto, non può che comportare un’inevitabile ripercussione sulla qualità delle materie prime. Tale costo non può far fronte alle spese non considerate ad esempio per l’acquisto di prodotti per diete speciali (sempre più diffuse), per diete a carattere etico - religioso, il tutto alla luce dell’aumento dei prezzi degli ultimi anni sulle materie prime ”.
Ne consegue che l’appellante era di certo edotta di quali fossero i profili di criticità della sua offerta, che sono stati sottoposti dall’amministrazione ad una attenta valutazione che ha portato la stazione appaltante a dichiarare l’anomalia dell’offerta per incongruità.
Né dalla documentazione versata in atti può evincersi che tale incongruità sia stata dichiarata sulla base della valutazione delle giustificazioni della sola Cooperativa Il LE.
Ed invero, dall’esame accurato del verbale n. 8 del 19 luglio 2024 risulta che, nel riscontrare la richiesta di riesame avanzata dal Tar nelle due controversie concernenti, rispettivamente, Il LE e RA di OL, alcune risultanze si riferiscono all’offerta della prima e altre ad entrambe.
In particolare, ciò vale per le considerazioni che concernono il costo del pasto.
Dal verbale si evince, invero, che, ai fini della valutazione circa la congruità del costo del pasto proposto dagli operatori economici che hanno partecipato alla gara, la commissione ha tenuto conto di diversi elementi:
1. i criteri C.A.M. introdotti dal d.M. 10 marzo 2020, standard da considerarsi minimi;
2. gli oneri legati alle misure di controllo qualitativo (chimico-fisico-microbiologico) tramite analisi
batteriologiche;
3. gli oneri derivanti dalla gestione di eventuali imprevisti e necessità nonché dal margine di flessibilità dei menù alla disponibilità dei prodotti e prevedendo un certo grado di flessibilità con più varietà e specie di ortofrutta, legumi ecc.;
4. i report di rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo anno 2023/2024 che hanno registrato un aumento del costo dei beni alimentari non lavorati e dei beni alimentari lavorati;
5. il report 1/2024 effettuato dall’Istituto di Servizi per il mercato Agricolo Alimentare “ I consumi alimentari delle famiglie ”;
6. i dati registrati dal Comune e relativi agli anni scolastici, 2022/2023.
Più specificamente, si legge nel verbale che: “ Dal tenore delle Linee guida Cam si evince che il costo minimo delle sole derrate alimentari non può essere inferiore ad 1,60 €. Ovviamente, tale costo è stato formulato in un’ottica ove i prodotti scelti non sono in maggior percentuale di provenienza biologica e tenuto conto delle percentuali minime di prodotti biologici da rispettare ” … “ In ogni caso per gli utenti in età pediatrica ed adolescenziale è stato previsto almeno il 50% di prodotti biologici”, quale standard minimo da considerare e pertanto, il costo minimo delle derrate alimentari sale ad un minimo di 2,00 € (1,60 euro + 0,40 euro) ”.
Inoltre, l’amministrazione rappresenta che nel costo della “voce pasto” sono ricompresi anche:
- i costi delle misure di controllo qualitativo e, a tal proposito, la percentuale indicativa che influisce sul costo minimo, calcolata sulla scorta dell’esperienza appresa in procedure di affidamento analoghe, è pari al 6%;
- il costo medio dell’acqua in bottiglia pari ad € 0,15 al litro in media, per cui il costo minimo del pasto oscillerebbe ulteriormente di circa 7%;
- i costi aggiuntivi riferiti a diete speciali date da intolleranze, allergie, diete religiose nonché, dal grado di gradimento del piatto proposto (con onere di sostituzione in caso rifiuto), considerata un’incidenza percentuale di circa 10 bambini, calcolati con una media pari al 4% circa;
- il costo medio della merenda mattutina e pomeridiana (che solitamente comprende: yogurt, frutta fresca, biscotti, pane, marmellata e confetture che da linee CAM devono essere biologiche) calcolato con un’influenza media del 12% sul costo complessivo del pasto;
- il costo, considerato in media percentuale e calcolato intorno al 5/6% per le oscillazioni dei prezzi (cfr dati ISTAT prezzi al consumo – dicembre 2023) e per garantire una flessibilità del menù nonché gli oneri derivanti dalla gestione di eventuali imprevisti e necessità.
La stazione appaltante ha anche ritenuto opportuno tener conto dell’incidenza del costo degli alimenti necessari per gli utenti della fascia di età compresa tra i 3 e i 6 mesi calcolati, su una media circa di 18/20 bambini, nella percentuale del 0,15% circa, essendo l’iscrizione degli stessi imponderabile.
A fronte di tutto ciò, la stazione appaltante ha concluso ritenendo che: “… , il costo unitario offerto per la voce “PASTO” pari ad € 1,74, pur valutando eventuali potenziali assenze dei beneficiari del servizio, non risulta sostenibile né congruo con un’inevitabile ripercussione sulla qualità ”.
A maggior ragione, quindi, non risulta sostenibile né congruo (e non era di certo necessario specificarlo) il costo unitario offerto per la voce “PASTO” pari ad euro 1,50 offerto da RA di OL.
Il verbale conclude, infatti, sancendo inesorabilmente che: “ Sulla scorta di tutto quanto sopra indicato e riportato, SI CONFERMA che il costo offerto per il pasto dagli operatori economici non è congruo, serio, sostenibile e realizzabile ”.
In ordine alla dichiarazione di incongruità dell’offerta di RA di OL, dalla documentazione versata in atti si evince, dunque, chiaramente che la causa della medesima incongruità risiede nell’esiguo costo del singolo pasto, quantificato in euro 1,50 da RA di OL a fronte di un minimo invalicabile stimato dalla stazione appaltante di euro 2,00 (cfr. verbale n. 6 del 22 marzo 2024 e verbale n. 8 del 19 luglio 2024) e ciò risulta assorbente per ritenere logica la valutazione di incongruità dell’offerta stessa, indipendentemente da tutti gli altri aspetti di criticità che erano stati rilevati dalla stazione appaltante e sottoposti all’appellante con la richiesta di giustificazioni.
Riguardo, infine, alla doglianza rivolta nei confronti del capo di sentenza con cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure dedotte avverso il provvedimento di aggiudicazione, deve convenirsi con quanto statuito dalla sentenza appellata, secondo cui, nel caso di specie, oltre ai primi quattro operatori esclusi e a MA hanno partecipato alla procedura concorsuale anche ulteriori concorrenti, “ sicché l’interesse vantato presenta contorni ancor più evanescenti, giacché la stazione appaltante ben potrebbe procedere allo scorrimento della graduatoria anche nel caso di esclusione dell’odierna aggiudicataria ” (cfr. la sentenza impugnata).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di parziale reiezione e parziale inammissibilità del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di parziale reiezione e parziale inammissibilità del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO