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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2679 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL LI UD
Sara Pozzetti UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2679/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. FOTI MARIALUISA
e nato il [...] a [...]_2
rappresentato e difeso dall'avv. CANNATA' DOMENICO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1 - i coniugi vengono autorizzati a vivere separati;
2 - i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e domicilio prevalente presso la madre. Le modalità di visita e frequentazione tra i minori ed il padre vengono fissate nel seguente modo: - due pomeriggi alla settimana, martedì e venerdì, e comunque da concordarsi di volta in volta tra i coniugi in base alle esigenze dei minori, dalle ore
17:30 alle ore 22:00; - a weekend alternati il venerdì sera dalle 19:30 e sino alle ore 22:00 della domenica;
- il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni (un anno Natale e l'altro Pasqua); - per
2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno fra loro entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime/modalità di frequentazione, come sovra individuate, in relazione alle esigenze dei figli minore, ovvero dei genitori stessi.
3 - in conformità a quanto statuito dall'art. 155, 1° co., c.c. come riformato dalla legge n° 54/06, i figli potranno conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4 - in ordine alle spese ordinarie di mantenimento, il marito , a far data dal Parte_2 mese di maggio 2025, corrisponderà alla moglie la complessiva somma di €. 400,00 Parte_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, mediante bonifico bancario entro il giorno 2 o di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di specifica richiesta;
genitore che richiede il rimborso, dovrà provare, in caso di concertazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e -mail, o altro mezzo equivalente, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata. Tutte le spese extra -assegno dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica, nonché dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio per la quale sono state effettuate. In caso di contrasto tra i genitori sulla necessità o sull'urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso. Le prestazioni che sono erogate dal SSN dovranno essere utilizzate in via preferenziale, salvo diverso accordo dei genitori;
anche in questo caso, qualora i genitori siano in contrasto, il genitore che intenderà ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute dei figli. Le spese extra -assegno saranno sostenute da ciascun genitore al 50%. I conteggi di dare e avere relativi alle spese extra -assegno di mantenimento dovranno essere effettuati con cadenza mensile, salvo diverso sopravvenuto accordo tra i coniugi, ed il rimborso delle medesime dovrà essere effettuato dal genitore tenuto alla corresponsione entro 15 giorni dalla richiesta. Qualora la somma da rimborsare sia superiore all'importo del contributo ordinario mensile, al fine di evitare di onerare eccessivamente il genitore collocatario tenuto ad anticipare le spese, i genitori potranno concordare un termine precedente all'esborso affinché possa essere messa a disposizione la necessaria somma. Il genitore che ha anticipato le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore il deconto, unitamente ai relativi giustificativi delle spese, entro il giorno 20 di ogni mese, sempre fatto salvo ogni diverso sopravvenuto accordo tra i coniugi. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno tempestivamente, e metteranno a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
6 - il SI. rinuncia a favore della SI.ra alla sua quota dell'assegno unico per Pt_2 Pt_1 entrambi i figli, e, pertanto, in conseguenza della rinuncia la SI.ra percepirà il 100% dei Pt_1 relativi importi;
risiedervi con i figli, mentre il SI. ha già trasferito altrove il proprio Parte_2 domicilio;
8 - l'autovettura Fiat 500X targata FZ513VS, immatricolata il 01.06.20 2 0, intestata al CP_1 resta nella disponibilità della SI.ra ;
[...] Parte_1
9 - i ricorrenti, anche ex art. 1965 cc., e a tacitazione delle rispettive pretese a definizione dei rapporti economico patrimoniali sorti in occasione o in costanza dal matrimonio, comprese pretese risarcitorie a qualunque titolo insorte, si impegnano a dare esecuzione ai seguenti accordi: • il SI.
(C.F. ), con il presente atto, con effetti obbligatori, e Parte_2 C.F._1 con effetti reali dall'atto notarile, in adempimento delle condizioni di separazione - senza corresponsione di denaro - si impegna a trasferire in capo alla SI.ra (C.F. Parte_1
) la licenza relativa all'attività commerciale denominata “ ; • C.F._2 Controparte_1 la SI.ra (C.F. ), si farà interamente carico delle spese notarili Parte_1 C.F._2 relative alla stipula dell'atto di trasferimento;
10 - i coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni questione di carattere economico e patrimoniale e conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per il futuro;
11 - i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per l'estero e/o altro documento equipollente in favore di sé stessi ed in favore dei figli minori e ”. Per_1 Per_2
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], celebrato in CANELLI (AT) in data 03/05/2015, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2015 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - in ordine alle spese sia ordinarie che straordinarie per i figli minori, i coniugi fanno espresso rinvio al protocollo del Tribunale di Asti 07.07.20 17. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il
7 - l'abitazione coniugale sita in Canelli, Via Giovanni XXIII n. 37, di proprietà esclusiva della SI.ra
, rimane alla stessa assegnata, con gli arredi ivi esistenti, che pertanto continuerà a Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL LI UD
Sara Pozzetti UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2679/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. FOTI MARIALUISA
e nato il [...] a [...]_2
rappresentato e difeso dall'avv. CANNATA' DOMENICO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1 - i coniugi vengono autorizzati a vivere separati;
2 - i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e domicilio prevalente presso la madre. Le modalità di visita e frequentazione tra i minori ed il padre vengono fissate nel seguente modo: - due pomeriggi alla settimana, martedì e venerdì, e comunque da concordarsi di volta in volta tra i coniugi in base alle esigenze dei minori, dalle ore
17:30 alle ore 22:00; - a weekend alternati il venerdì sera dalle 19:30 e sino alle ore 22:00 della domenica;
- il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni (un anno Natale e l'altro Pasqua); - per
2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno fra loro entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime/modalità di frequentazione, come sovra individuate, in relazione alle esigenze dei figli minore, ovvero dei genitori stessi.
3 - in conformità a quanto statuito dall'art. 155, 1° co., c.c. come riformato dalla legge n° 54/06, i figli potranno conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4 - in ordine alle spese ordinarie di mantenimento, il marito , a far data dal Parte_2 mese di maggio 2025, corrisponderà alla moglie la complessiva somma di €. 400,00 Parte_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, mediante bonifico bancario entro il giorno 2 o di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, senza necessità di specifica richiesta;
genitore che richiede il rimborso, dovrà provare, in caso di concertazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e -mail, o altro mezzo equivalente, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata. Tutte le spese extra -assegno dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute ed al figlio per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica, nonché dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio per la quale sono state effettuate. In caso di contrasto tra i genitori sulla necessità o sull'urgenza della spesa, chi la sosterrà dovrà munirsi di attestazione medica in tal senso. Le prestazioni che sono erogate dal SSN dovranno essere utilizzate in via preferenziale, salvo diverso accordo dei genitori;
anche in questo caso, qualora i genitori siano in contrasto, il genitore che intenderà ricorrere a servizi medici in regime privato dovrà munirsi di certificazione medica che attesti che non è possibile ricorrere al SSN, per assenza del servizio o per tempistiche incompatibili con lo stato di salute dei figli. Le spese extra -assegno saranno sostenute da ciascun genitore al 50%. I conteggi di dare e avere relativi alle spese extra -assegno di mantenimento dovranno essere effettuati con cadenza mensile, salvo diverso sopravvenuto accordo tra i coniugi, ed il rimborso delle medesime dovrà essere effettuato dal genitore tenuto alla corresponsione entro 15 giorni dalla richiesta. Qualora la somma da rimborsare sia superiore all'importo del contributo ordinario mensile, al fine di evitare di onerare eccessivamente il genitore collocatario tenuto ad anticipare le spese, i genitori potranno concordare un termine precedente all'esborso affinché possa essere messa a disposizione la necessaria somma. Il genitore che ha anticipato le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore il deconto, unitamente ai relativi giustificativi delle spese, entro il giorno 20 di ogni mese, sempre fatto salvo ogni diverso sopravvenuto accordo tra i coniugi. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori richiederanno tempestivamente, e metteranno a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
6 - il SI. rinuncia a favore della SI.ra alla sua quota dell'assegno unico per Pt_2 Pt_1 entrambi i figli, e, pertanto, in conseguenza della rinuncia la SI.ra percepirà il 100% dei Pt_1 relativi importi;
risiedervi con i figli, mentre il SI. ha già trasferito altrove il proprio Parte_2 domicilio;
8 - l'autovettura Fiat 500X targata FZ513VS, immatricolata il 01.06.20 2 0, intestata al CP_1 resta nella disponibilità della SI.ra ;
[...] Parte_1
9 - i ricorrenti, anche ex art. 1965 cc., e a tacitazione delle rispettive pretese a definizione dei rapporti economico patrimoniali sorti in occasione o in costanza dal matrimonio, comprese pretese risarcitorie a qualunque titolo insorte, si impegnano a dare esecuzione ai seguenti accordi: • il SI.
(C.F. ), con il presente atto, con effetti obbligatori, e Parte_2 C.F._1 con effetti reali dall'atto notarile, in adempimento delle condizioni di separazione - senza corresponsione di denaro - si impegna a trasferire in capo alla SI.ra (C.F. Parte_1
) la licenza relativa all'attività commerciale denominata “ ; • C.F._2 Controparte_1 la SI.ra (C.F. ), si farà interamente carico delle spese notarili Parte_1 C.F._2 relative alla stipula dell'atto di trasferimento;
10 - i coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni questione di carattere economico e patrimoniale e conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per il futuro;
11 - i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per l'estero e/o altro documento equipollente in favore di sé stessi ed in favore dei figli minori e ”. Per_1 Per_2
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], celebrato in CANELLI (AT) in data 03/05/2015, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2015 alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - in ordine alle spese sia ordinarie che straordinarie per i figli minori, i coniugi fanno espresso rinvio al protocollo del Tribunale di Asti 07.07.20 17. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il
7 - l'abitazione coniugale sita in Canelli, Via Giovanni XXIII n. 37, di proprietà esclusiva della SI.ra
, rimane alla stessa assegnata, con gli arredi ivi esistenti, che pertanto continuerà a Parte_1