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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034044841000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034044841000 TARI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034044841000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00340448 41 000,notificatagli da Agenzia delle Entrate - IO, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.245,88, di cui € 1.240,00 a titolo di Tassa Raccolta Rifiuti per le annualità 2010, 2011 e 2012, oltre sanzioni e interessi, ed € 5,88 per diritti di notifica.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi vizi, tra cui: 1) la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti (fatture e avvisi di pagamento); 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
3) il difetto di motivazione della cartella, con particolare riferimento all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agente della IO sia l'ente impositore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione: l'Agenzia delle Entrate - IO ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure di merito, attenendo le stesse all'operato dell'ente impositore,
e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale Covid-19 sulla sospensione dei termini;
l'Società_1 S.p.A. in liquidazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, asseritamente notificati, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo di aver ritualmente interrotto i termini con la notifica di due intimazioni di pagamento, una nel 2017 ed una nel 2019.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo sulle proprie tesi e sottolineando come la stessa documentazione prodotta dall'ente impositore comprovasse la mancata notifica dell'intimazione del 2019, recando l'esito "indirizzo insufficiente".
All'udienza del 18 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione dal Giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via logico-prioritaria, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, la cui fondatezza assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
La pretesa creditoria ha ad oggetto la Tassa per l'Igiene Ambientale (TIA) per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i crediti per tributi locali, quali la TIA, che si strutturano come prestazioni periodiche, sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 23397/2016).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata nel 2024, ben oltre il termine di cinque anni decorrente dalla scadenza di ciascuna annualità d'imposta. Pertanto, è onere dell'ente impositore dimostrare di aver validamente interrotto il decorso della prescrizione mediante la notifica di atti idonei.
L'Società_1 S.p.A. ha dedotto di aver interrotto la prescrizione con due atti: l'intimazione di pagamento n. 003205/16, notificata in data 19/01/2017, e la successiva intimazione n. 301829, emessa il 29/07/2019.
La notifica dell'intimazione del 2017 ha certamente interrotto il corso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine quinquennale a far data dal 19/01/2017. Tale nuovo termine sarebbe scaduto il 19/01/2022.
Tuttavia, l'ente impositore non ha fornito la prova di aver ulteriormente interrotto la prescrizione prima di tale scadenza. L'intimazione di pagamento n. 301829 del 2019, infatti, non risulta essere stata ritualmente notificata al contribuente. Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'ATO ME 1 si evince che la spedizione a mezzo raccomandata A/R è stata restituita al mittente con la causale "Indirizzo insufficiente".
Tale esito comprova il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio. La notificazione di un atto recettizio si perfeziona solo quando l'atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. Una spedizione IL GIUDICE
IC TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 632/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034044841000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034044841000 TARI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034044841000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00340448 41 000,notificatagli da Agenzia delle Entrate - IO, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.245,88, di cui € 1.240,00 a titolo di Tassa Raccolta Rifiuti per le annualità 2010, 2011 e 2012, oltre sanzioni e interessi, ed € 5,88 per diritti di notifica.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito plurimi vizi, tra cui: 1) la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti (fatture e avvisi di pagamento); 2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
3) il difetto di motivazione della cartella, con particolare riferimento all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si sono costituiti in giudizio sia l'Agente della IO sia l'ente impositore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione: l'Agenzia delle Entrate - IO ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure di merito, attenendo le stesse all'operato dell'ente impositore,
e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale Covid-19 sulla sospensione dei termini;
l'Società_1 S.p.A. in liquidazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, asseritamente notificati, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo di aver ritualmente interrotto i termini con la notifica di due intimazioni di pagamento, una nel 2017 ed una nel 2019.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo sulle proprie tesi e sottolineando come la stessa documentazione prodotta dall'ente impositore comprovasse la mancata notifica dell'intimazione del 2019, recando l'esito "indirizzo insufficiente".
All'udienza del 18 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione dal Giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via logico-prioritaria, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, la cui fondatezza assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
La pretesa creditoria ha ad oggetto la Tassa per l'Igiene Ambientale (TIA) per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i crediti per tributi locali, quali la TIA, che si strutturano come prestazioni periodiche, sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 23397/2016).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata nel 2024, ben oltre il termine di cinque anni decorrente dalla scadenza di ciascuna annualità d'imposta. Pertanto, è onere dell'ente impositore dimostrare di aver validamente interrotto il decorso della prescrizione mediante la notifica di atti idonei.
L'Società_1 S.p.A. ha dedotto di aver interrotto la prescrizione con due atti: l'intimazione di pagamento n. 003205/16, notificata in data 19/01/2017, e la successiva intimazione n. 301829, emessa il 29/07/2019.
La notifica dell'intimazione del 2017 ha certamente interrotto il corso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine quinquennale a far data dal 19/01/2017. Tale nuovo termine sarebbe scaduto il 19/01/2022.
Tuttavia, l'ente impositore non ha fornito la prova di aver ulteriormente interrotto la prescrizione prima di tale scadenza. L'intimazione di pagamento n. 301829 del 2019, infatti, non risulta essere stata ritualmente notificata al contribuente. Dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'ATO ME 1 si evince che la spedizione a mezzo raccomandata A/R è stata restituita al mittente con la causale "Indirizzo insufficiente".
Tale esito comprova il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio. La notificazione di un atto recettizio si perfeziona solo quando l'atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. Una spedizione IL GIUDICE
IC TI