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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11146 /2020
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 18/03/2025 è presente l'avv. Maria Beatrice Capenti in sostituzione dell'avv. PONTICIELLO EMILIO, per parte appellante, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa discutendo oralmente, insistendo per l'accoglimento della domanda con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.10, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 11146/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11146 /2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), ora sostituito dal successore ai sensi di Parte_1 P.IVA_1
legge per cessazione d'attività (già amministratore e socio Unico) Parte_2
(CF. ) domiciliato in VIA LA MARMORA 8 ROMA;
C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PONTICIELLO EMILIO giusta procura in atti, pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza n.
24019/2019 del giudice di pace di Roma con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso le ordinanze-ingiunzione prefettizie nn. 000.911.8006.7167,
000.911.8006.7171, 000.911.8006.7168 e 000.911.800.67169 emesse per la violazione dell'art. 7 comma 9 CdS (accesso alla zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione);
rilevato che l'opposizione è stata proposta -fra gli altri- per il seguente motivo:
“le ingiunzioni (come i verbali di contestazione) non contengono l'elemento causale
normativo costitutivo dell'infrazione che è la istituzione della limitazione del traffico
(atto del comune e/o della giunta) e istituzione imposta dall'articolo 7/9 del codice
della strada. Il comune in effetti in base all'articolo 7 del codice della strada che gli
conferisce un potere (quello di istituire ZTL che consentono la limitazione della
circolazione in deroga alle prerogative costituzionali dei cittadini per gli effetti del
traffico “sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale, sul territorio” per motivi di derogativi positivi
specifici. Essi costituiscono la causa del provvedimento e motivazione e il potere può
essere esercitato se il provvedimento esiste ed è legittimo (completando la norma in
bianco che consente la contestazione di una relazione sanzionabile solo sul
presupposto di esso) ed indica la causa (almeno una). Nel nostro caso manca del tutto
e non viene menzionato nel provvedimento né una delle ragioni dello stesso che deve
figurare nella contestazione nel cartello del divieto di accesso (Cass. 23003/09) è
quantomeno richiamato in un atto portato a conoscenza (anche per lo modalità, come orari e limiti particolari di veicoli) in maniera pubblicistica qui assenti del tutto punto
qui non si contesta un'inflazione ma si richiama la norma peraltro e non indicata
attuata dal comune stesso”;
rilevato che in relazione a detto motivo di opposizione il giudice di pace ha statuito: “in merito alla violazione portata sui verbali sottesi alle ordinanze impugnate,
si osserva che l'installazione dei varchi elettronici avvenuta giusta deliberazione della
giunta comunale numero 856.00. Che per il rilevamento elettronico c'è l'autorizzazione
ministeriale trasporti numero 2083.01. (…) Che tutte le ZTL sono delimitate da idonei
tra tabellazione e non può essere ravvisabile errore scusabile nell'accedervi senza
autorizzazione. (…) Che è notorio che della limitazione agli orari di accesso alla ZTL
viene data pubblicità a mezzo della segnaletica a messaggio variabile e a mezzo giornali, radio e tv locali”;
rilevato che l'appello lamenta l'erroneità della statuizione di prime cure -fra le altre cose- nella parte in cui non è stata affrontata la questione: i. relativa all'esistenza o meno della disposizione integrativa dell'art.7 del codice della strada;
ii. la conseguente mancanza di prova della norma costitutiva del divieto e, quindi, della possibilità di sanzionare il comportamento dell'appellante;
rilevato che la prefettura di Roma non si è costituita nel corso del presente procedimento;
rilevato che il ricorso introduttivo è stato notificato a mezzo pec alla prefettura il 18.05.2022 in vista dell'udienza del 12.12.2022;
ritenuto che -essendo stati rispettati i termini a comparire- va dichiarata la contumacia dell'appellata; rilevato, in diritto, che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice
della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità
amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi
individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare
l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8,
c.d.s.” (Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15678; nello stesso senso anche:
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2014, n.18575 secondo cui: “Nel giudizio di
opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava
sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte
dell'opponente che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a
parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di
tale obbligo ai sensi dell'art.7, comma 8, codice della strada”);
ritenuto che i principi espressi dalla riferita giurisprudenza di legittimità relativi all'onere dell'amministrazione di produrre gli atti amministrativi attestanti l'istituzione di determinate limitazioni alla circolazione stradale meritano integrale condivisione nella presente sede (cfr. in fattispecie di accesso alle ZTL da parte di NCC: Cassazione
civile sez. II, 06/12/2024, n.31324);
rilevato che, nella specie, a fronte della contestazione in ordine all'esistenza e contenuto del provvedimento eventualmente istitutivo della ZTL, nessun riferimento è
stato fornito nell'ambito delle controdeduzioni spiegate dal nel CP_2
procedimento ex artt. 203 e 204 del codice della strada;
ritenuto che
nessuna difesa è stata spiegata e nessun documento è stato prodotto al fine di dimostrare l'esistenza della ZTL a cui avrebbe illegittimamente avuto accesso l'appellante;
ritenuto che non avendo assolto parte appellata all'onere probatorio indicato deve dichiararsi l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione che, di conseguenza, vanno annullate;
ritenuto che, quanto alle spese, queste seguono la soccombenza per i due gradi di giudizio, tenuto conto della complessità della materia e dello svolgimento del procedimento nella contumacia della controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA la contumacia dell'appellata;
ANNULLA le ordinanze ingiunzione nn. 000.911.8006.7167, 000.911.8006.7171,
000.911.8006.7168 e 000.911.800.67169;
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
parte appellante che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive documentate da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il procedimento innanzi al giudice di pace;
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
parte appellante che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive documentate da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18.03.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 18/03/2025 è presente l'avv. Maria Beatrice Capenti in sostituzione dell'avv. PONTICIELLO EMILIO, per parte appellante, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa discutendo oralmente, insistendo per l'accoglimento della domanda con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.10, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 11146/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11146 /2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), ora sostituito dal successore ai sensi di Parte_1 P.IVA_1
legge per cessazione d'attività (già amministratore e socio Unico) Parte_2
(CF. ) domiciliato in VIA LA MARMORA 8 ROMA;
C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PONTICIELLO EMILIO giusta procura in atti, pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza n.
24019/2019 del giudice di pace di Roma con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso le ordinanze-ingiunzione prefettizie nn. 000.911.8006.7167,
000.911.8006.7171, 000.911.8006.7168 e 000.911.800.67169 emesse per la violazione dell'art. 7 comma 9 CdS (accesso alla zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione);
rilevato che l'opposizione è stata proposta -fra gli altri- per il seguente motivo:
“le ingiunzioni (come i verbali di contestazione) non contengono l'elemento causale
normativo costitutivo dell'infrazione che è la istituzione della limitazione del traffico
(atto del comune e/o della giunta) e istituzione imposta dall'articolo 7/9 del codice
della strada. Il comune in effetti in base all'articolo 7 del codice della strada che gli
conferisce un potere (quello di istituire ZTL che consentono la limitazione della
circolazione in deroga alle prerogative costituzionali dei cittadini per gli effetti del
traffico “sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale, sul territorio” per motivi di derogativi positivi
specifici. Essi costituiscono la causa del provvedimento e motivazione e il potere può
essere esercitato se il provvedimento esiste ed è legittimo (completando la norma in
bianco che consente la contestazione di una relazione sanzionabile solo sul
presupposto di esso) ed indica la causa (almeno una). Nel nostro caso manca del tutto
e non viene menzionato nel provvedimento né una delle ragioni dello stesso che deve
figurare nella contestazione nel cartello del divieto di accesso (Cass. 23003/09) è
quantomeno richiamato in un atto portato a conoscenza (anche per lo modalità, come orari e limiti particolari di veicoli) in maniera pubblicistica qui assenti del tutto punto
qui non si contesta un'inflazione ma si richiama la norma peraltro e non indicata
attuata dal comune stesso”;
rilevato che in relazione a detto motivo di opposizione il giudice di pace ha statuito: “in merito alla violazione portata sui verbali sottesi alle ordinanze impugnate,
si osserva che l'installazione dei varchi elettronici avvenuta giusta deliberazione della
giunta comunale numero 856.00. Che per il rilevamento elettronico c'è l'autorizzazione
ministeriale trasporti numero 2083.01. (…) Che tutte le ZTL sono delimitate da idonei
tra tabellazione e non può essere ravvisabile errore scusabile nell'accedervi senza
autorizzazione. (…) Che è notorio che della limitazione agli orari di accesso alla ZTL
viene data pubblicità a mezzo della segnaletica a messaggio variabile e a mezzo giornali, radio e tv locali”;
rilevato che l'appello lamenta l'erroneità della statuizione di prime cure -fra le altre cose- nella parte in cui non è stata affrontata la questione: i. relativa all'esistenza o meno della disposizione integrativa dell'art.7 del codice della strada;
ii. la conseguente mancanza di prova della norma costitutiva del divieto e, quindi, della possibilità di sanzionare il comportamento dell'appellante;
rilevato che la prefettura di Roma non si è costituita nel corso del presente procedimento;
rilevato che il ricorso introduttivo è stato notificato a mezzo pec alla prefettura il 18.05.2022 in vista dell'udienza del 12.12.2022;
ritenuto che -essendo stati rispettati i termini a comparire- va dichiarata la contumacia dell'appellata; rilevato, in diritto, che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice
della strada per sosta in violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., è onere dell'Autorità
amministrativa dare la prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi
individuanti, nella zona interessata, un'adeguata area destinata a parcheggio senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata, ovvero, in mancanza, dimostrare
l'esistenza della delibera che rende inoperante l'obbligo stabilito dall'art. 7, comma 8,
c.d.s.” (Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15678; nello stesso senso anche:
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2014, n.18575 secondo cui: “Nel giudizio di
opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava
sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte
dell'opponente che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a
parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di
tale obbligo ai sensi dell'art.7, comma 8, codice della strada”);
ritenuto che i principi espressi dalla riferita giurisprudenza di legittimità relativi all'onere dell'amministrazione di produrre gli atti amministrativi attestanti l'istituzione di determinate limitazioni alla circolazione stradale meritano integrale condivisione nella presente sede (cfr. in fattispecie di accesso alle ZTL da parte di NCC: Cassazione
civile sez. II, 06/12/2024, n.31324);
rilevato che, nella specie, a fronte della contestazione in ordine all'esistenza e contenuto del provvedimento eventualmente istitutivo della ZTL, nessun riferimento è
stato fornito nell'ambito delle controdeduzioni spiegate dal nel CP_2
procedimento ex artt. 203 e 204 del codice della strada;
ritenuto che
nessuna difesa è stata spiegata e nessun documento è stato prodotto al fine di dimostrare l'esistenza della ZTL a cui avrebbe illegittimamente avuto accesso l'appellante;
ritenuto che non avendo assolto parte appellata all'onere probatorio indicato deve dichiararsi l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione che, di conseguenza, vanno annullate;
ritenuto che, quanto alle spese, queste seguono la soccombenza per i due gradi di giudizio, tenuto conto della complessità della materia e dello svolgimento del procedimento nella contumacia della controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA la contumacia dell'appellata;
ANNULLA le ordinanze ingiunzione nn. 000.911.8006.7167, 000.911.8006.7171,
000.911.8006.7168 e 000.911.800.67169;
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
parte appellante che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive documentate da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il procedimento innanzi al giudice di pace;
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
parte appellante che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese vive documentate da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18.03.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)