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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12965 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41288/2024 R.A.C.C.
TRA
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Edoardo Bertero, Parte_1 domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
, in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Giusi CP_1 CP_2 Rapuano, elettivamente domiciliato in Roma, via Antoniotto Usodimare, n. 31
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 12.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 13.11.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la carenza di motivazione e comunque l'infondatezza degli atti impugnati, costituiti dal Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo elevato dall' notificato a in data 13/03/2024 e dal successivo CP_2 Parte_1 Provvedimento Rep. n. 132/2024 emesso dal Comitato per i Rapporti di Lavoro nella seduta del 16/09/2024, e conseguente dichiararne la nullità ed inefficacia. In ogni caso, accertare e dichiarare che negli anni 2019 - 2023 tra ed il Sig. Parte_1
non è intercorso un rapporto di agenzia, e conseguentemente nulla è dovuto Parte_2 da parte di in favore di . Parte_1 CP_2 Con vittoria delle spese di giudizio.”. La , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto e, quindi, accertare e dichiarare la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia tra la ed il Sig. Parte_1 Pt_2
, e confermare il verbale ispettivo del 13.03.2024, e per l'effetto, accogliere la
[...] domanda riconvenzionale presentata in questa sede condannando la al Parte_1 pagamento in favore della della somma complessiva di € Controparte_3
26.953,13…, come sopra specificata, oltre a sanzioni civili sui contributi maturati e maturandi sino al soddisfo. Condannare, inoltre, l'odierna ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, nonché oneri riflessi come per legge (trattandosi di Avvocatura interna).”. Fissata l'udienza ex art. 418 c.p.c., acquisita la memoria di parte ricorrente avverso la domanda riconvenzionale e la documentazione depositata dalle parti, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque il verbale di accertamento ispettivo del 13.3.2024 (in atti) Parte_3 con il quale la ha qualificato come rapporto di agenzia la Controparte_3 collaborazione intercorsa con ed ha richiesto il pagamento delle somme di € Parte_2 16.487,90 a titolo di contributi previdenziali omessi e di € 4.618,70 a titolo di sanzioni. Al riguardo la società ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione e l'infondatezza delle pretese azionate per mancanza di prova in ordine ai presupposti della qualificazione attribuita alla predetta collaborazione, ha altresì sostenuto che la stessa debba essere correttamente inquadrata come procacciamento d'affari e che la mancanza di un contratto scritto con , comporta la “assenza di vincoli giuridici per entrambe le parti”. Parte_2
3. In primo luogo si rileva che l'assenza di un contratto scritto non preclude alcuna qualificazione del rapporto di lavoro, dovendosi “dare…rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta)…” (Cass., sez. L. sent. n. 22289 del 21.10.2014; v. Cass., sez. 2, ord. n. 11176 del 26.4.2024). La Suprema Corte ha altresì precisato:
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcun necessaria prova documentale.” (Cass., sez. 2, ord. n. 1263 del 19.1.2025);
“…secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, v. Cass. n. 16565 del 2020), i caratteri distintivi del contratto di agenzia debbano individuarsi nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa;
” (Cass., sez. L, ord. n. 23214 del 28.8.2024). In base a tali principi costituiscono caratteri distintivi del rapporto di agenzia l'obbligo dell'agente di concludere affari per il preponente e la stabilità del vincolo (non essendo sufficiente la mera ripetizione nel tempo di atti idonei a promuovere affari rimessi all'iniziativa del collaboratore). Nello specifico l'onere di provare tali requisiti è posto a carico dell' che Controparte_4 ha azionato la complessiva pretesa contributiva e sanzionatoria. Le risultanze documentali evidenziano univocamente lo svolgimento del rapporto di agenzia (ex art. 1742 c.c.) tra l'odierna ricorrente ed il collaboratore di cui al verbale ispettivo impugnato (mentre i capitoli di prova articolati nel ricorso, generici e valutativi, già in via di deduzione non valgono a contraddire gli elementi di fatto già acquisiti). In particolare assumono rilievo le fatture (allegate da parte resistente) emesse, da Pt_2
durante l'arco temporale di riferimento (dal 2019 al 2002) con regolare frequenza,
[...] per considerevoli importi e con riguardo a “provvigioni maturate per procurati affari” (come si legge nelle fatture stesse). In definitiva emerge dalla predette fatture una lunga e ininterrotta collaborazione (in effetti iniziata nell'anno 2012, come risulta dal verbale ispettivo che però, considerando la prescrizione, ha escluso pretese contributive per il periodo precedente all'anno 2019), realizzatasi con la conclusione di molteplici affari per l'odierna ricorrente (tali elementi sono esplicitamente confermati nel ricorso) e con il pagamento delle corrispondenti provvigioni nel complesso di considerevole entità. Tali elementi portano ad escludere che si sia trattato di un attività episodiche ed occasionali, aventi ad oggetto la mera segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini (rimesse all'iniziativa di ) e depongono invece univocamente per lo Parte_2 svolgimento di un rapporto stabile, con l'obbligo di concludere affari per la Società preponente, sicché la collaborazione in oggetto va qualificata come rapporto di agenzia (infatti l'agente in questione era iscritto alla Sezione Agenti e Rappresentanti di Commercio della Camera di Commercio di Torino ed altresì alla “Anagrafica” della
, come attesta il verbale ispettivo impugnato e non è contestato). Controparte_3
Per quanto riguarda tali ultimi elementi acquisiti dal verbale impugnato (che presenta articolata ed esauriente motivazione), si richiama la Suprema Corte laddove che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali…fanno piena prova solo che dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti…” (Cass., sez. L, ord. n. 10634 del 23.4.2025 ed altre precedenti ). All'esito delle precedenti considerazioni, respinto il ricorso, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla , con la condanna di Controparte_3 [...] al pagamento della somma dalla richiesta dalla stessa resistente (i cui calcoli Parte_4 aritmetici non sono in contestazione), oltre relative sanzioni accessorie ulteriori.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffati vigenti, per causa previdenziali di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), esclusi gli ”oneri riflessi”. Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove, in analoga controversia, ha precisato:
“In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche…gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.” (Cass., sez. L, ord. n. 4399 del 19.2.2025).
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, respinge il ricorso di e condanna la medesima a Parte_4 pagare alla la somma di € 26.953,00, oltre relative sanzioni Controparte_3 accessorie ulteriori;
condanna al pagamento delle spese processuali della Parte_4 CP_3
, liquidate in € 3.290,00,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %.
[...]
Roma, 16.12.2025 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41288/2024 R.A.C.C.
TRA
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Edoardo Bertero, Parte_1 domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
, in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Giusi CP_1 CP_2 Rapuano, elettivamente domiciliato in Roma, via Antoniotto Usodimare, n. 31
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 12.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 13.11.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la carenza di motivazione e comunque l'infondatezza degli atti impugnati, costituiti dal Verbale Conclusivo di Accertamento Ispettivo elevato dall' notificato a in data 13/03/2024 e dal successivo CP_2 Parte_1 Provvedimento Rep. n. 132/2024 emesso dal Comitato per i Rapporti di Lavoro nella seduta del 16/09/2024, e conseguente dichiararne la nullità ed inefficacia. In ogni caso, accertare e dichiarare che negli anni 2019 - 2023 tra ed il Sig. Parte_1
non è intercorso un rapporto di agenzia, e conseguentemente nulla è dovuto Parte_2 da parte di in favore di . Parte_1 CP_2 Con vittoria delle spese di giudizio.”. La , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto e, quindi, accertare e dichiarare la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia tra la ed il Sig. Parte_1 Pt_2
, e confermare il verbale ispettivo del 13.03.2024, e per l'effetto, accogliere la
[...] domanda riconvenzionale presentata in questa sede condannando la al Parte_1 pagamento in favore della della somma complessiva di € Controparte_3
26.953,13…, come sopra specificata, oltre a sanzioni civili sui contributi maturati e maturandi sino al soddisfo. Condannare, inoltre, l'odierna ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, nonché oneri riflessi come per legge (trattandosi di Avvocatura interna).”. Fissata l'udienza ex art. 418 c.p.c., acquisita la memoria di parte ricorrente avverso la domanda riconvenzionale e la documentazione depositata dalle parti, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque il verbale di accertamento ispettivo del 13.3.2024 (in atti) Parte_3 con il quale la ha qualificato come rapporto di agenzia la Controparte_3 collaborazione intercorsa con ed ha richiesto il pagamento delle somme di € Parte_2 16.487,90 a titolo di contributi previdenziali omessi e di € 4.618,70 a titolo di sanzioni. Al riguardo la società ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione e l'infondatezza delle pretese azionate per mancanza di prova in ordine ai presupposti della qualificazione attribuita alla predetta collaborazione, ha altresì sostenuto che la stessa debba essere correttamente inquadrata come procacciamento d'affari e che la mancanza di un contratto scritto con , comporta la “assenza di vincoli giuridici per entrambe le parti”. Parte_2
3. In primo luogo si rileva che l'assenza di un contratto scritto non preclude alcuna qualificazione del rapporto di lavoro, dovendosi “dare…rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta)…” (Cass., sez. L. sent. n. 22289 del 21.10.2014; v. Cass., sez. 2, ord. n. 11176 del 26.4.2024). La Suprema Corte ha altresì precisato:
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcun necessaria prova documentale.” (Cass., sez. 2, ord. n. 1263 del 19.1.2025);
“…secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, v. Cass. n. 16565 del 2020), i caratteri distintivi del contratto di agenzia debbano individuarsi nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa;
” (Cass., sez. L, ord. n. 23214 del 28.8.2024). In base a tali principi costituiscono caratteri distintivi del rapporto di agenzia l'obbligo dell'agente di concludere affari per il preponente e la stabilità del vincolo (non essendo sufficiente la mera ripetizione nel tempo di atti idonei a promuovere affari rimessi all'iniziativa del collaboratore). Nello specifico l'onere di provare tali requisiti è posto a carico dell' che Controparte_4 ha azionato la complessiva pretesa contributiva e sanzionatoria. Le risultanze documentali evidenziano univocamente lo svolgimento del rapporto di agenzia (ex art. 1742 c.c.) tra l'odierna ricorrente ed il collaboratore di cui al verbale ispettivo impugnato (mentre i capitoli di prova articolati nel ricorso, generici e valutativi, già in via di deduzione non valgono a contraddire gli elementi di fatto già acquisiti). In particolare assumono rilievo le fatture (allegate da parte resistente) emesse, da Pt_2
durante l'arco temporale di riferimento (dal 2019 al 2002) con regolare frequenza,
[...] per considerevoli importi e con riguardo a “provvigioni maturate per procurati affari” (come si legge nelle fatture stesse). In definitiva emerge dalla predette fatture una lunga e ininterrotta collaborazione (in effetti iniziata nell'anno 2012, come risulta dal verbale ispettivo che però, considerando la prescrizione, ha escluso pretese contributive per il periodo precedente all'anno 2019), realizzatasi con la conclusione di molteplici affari per l'odierna ricorrente (tali elementi sono esplicitamente confermati nel ricorso) e con il pagamento delle corrispondenti provvigioni nel complesso di considerevole entità. Tali elementi portano ad escludere che si sia trattato di un attività episodiche ed occasionali, aventi ad oggetto la mera segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini (rimesse all'iniziativa di ) e depongono invece univocamente per lo Parte_2 svolgimento di un rapporto stabile, con l'obbligo di concludere affari per la Società preponente, sicché la collaborazione in oggetto va qualificata come rapporto di agenzia (infatti l'agente in questione era iscritto alla Sezione Agenti e Rappresentanti di Commercio della Camera di Commercio di Torino ed altresì alla “Anagrafica” della
, come attesta il verbale ispettivo impugnato e non è contestato). Controparte_3
Per quanto riguarda tali ultimi elementi acquisiti dal verbale impugnato (che presenta articolata ed esauriente motivazione), si richiama la Suprema Corte laddove che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali…fanno piena prova solo che dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti…” (Cass., sez. L, ord. n. 10634 del 23.4.2025 ed altre precedenti ). All'esito delle precedenti considerazioni, respinto il ricorso, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla , con la condanna di Controparte_3 [...] al pagamento della somma dalla richiesta dalla stessa resistente (i cui calcoli Parte_4 aritmetici non sono in contestazione), oltre relative sanzioni accessorie ulteriori.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffati vigenti, per causa previdenziali di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), esclusi gli ”oneri riflessi”. Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove, in analoga controversia, ha precisato:
“In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche…gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.” (Cass., sez. L, ord. n. 4399 del 19.2.2025).
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, respinge il ricorso di e condanna la medesima a Parte_4 pagare alla la somma di € 26.953,00, oltre relative sanzioni Controparte_3 accessorie ulteriori;
condanna al pagamento delle spese processuali della Parte_4 CP_3
, liquidate in € 3.290,00,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %.
[...]
Roma, 16.12.2025 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia