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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 9 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la
Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N.
93 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo alla via Pignatelli
Aragona n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Trigona, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
E
“ in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- RESISTENTE CONTUMACE-
avente per OGGETTO: contratto di locazione.
E' comparso: l'avv. Barbara Versace, per delega dell'avv. Giovanni Trigona, per parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze processuali, l'azione esperita dalla ricorrente, appare fondata.
1. Con contratto dell'1.03.1995 (rubricato al n. 1727/1995 di repertorio), la società
Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi , per il tramite Parte_1 della mandataria Metropolis S.p.A., concedeva in locazione alla società “
[...]
un suolo di complessivi mq. 140, sito nel Comune di Scilla Controparte_1
(RC) e ubicato sotto la sesta arcata del viadotto “MONACENO” (fg. 8, porzione di part. 92), linea Battipaglia – Reggio Calabria, destinato ad uso rimessa autobus.
Il canone di locazione veniva determinato in £. 800.000 annue (pari ad €. 413,16) da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 del mese di luglio di ogni anno.
La parte locatrice, che ha agito in giudizio per la risoluzione del contratto deducendo la morosità della conduttrice resistente, ha provato la fonte negoziale del proprio diritto ed i relativi termini di scadenza dell'obbligazione (cfr. contratto di locazione, prodotto in atti) ed ha allegato l'altrui inadempimento.
Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Era, quindi, onere della conduttrice dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Tale prova non è stata fornita.
Difetta chiaramente l'adempimento della fondamentale obbligazione gravante sulla società conduttrice, ovvero il pagamento del pattuito corrispettivo del godimento del bene locato.
Agli effetti risolutori trova applicazione il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455
c.c.
In proposito, si insegna pacificamente che: "la predeterminazione della gravità dell'inadempimento con riferimento alla risoluzione del rapporto, non trova applicazione per le locazioni ad uso non abitativo, per le quali resta operante il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento, stabilito dall'art. 1455 c.c." (Cass.
12.11.1998, n. 11.148).
A fronte della reiterata morosità (ammontante ad Euro 6.050,70 per canoni di locazione maturati e non corrisposti a decorrere dall'1.07.2013), applicandosi l'art. 1453, 3° co., c.c., non c'è dubbio che l'inadempimento della conduttrice, riferibile a plurime annualità al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, sia grave ed idoneo a condurre alla risoluzione contrattuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile meglio indicato in atti, con conseguente condanna della conduttrice al rilascio del bene locato.
Avuto riguardo all'uso cui l'immobile erano destinato e tenuto, altresì, conto del tempo da cui si protrae la morosità, appare adeguato fissare il termine ultimo per il rilascio entro il 5 febbraio 2026.
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto
2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia della società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 93/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione, per morosità della parte conduttrice, del contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto un suolo di complessivi mq. 140, sito nel Comune di Scilla (RC) e ubicato sotto la sesta arcata del viadotto
“MONACENO” (fg. 8, porzione di part. 92), linea Battipaglia – Reggio Calabria, destinato ad uso rimessa autobus;
2) ordina alla società “ , in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, di rilasciare l'unità immobiliare, sopra indicata, nella piena e libera disponibilità di parte ricorrente entro il termine ultimo del 5 febbraio
2026; 3) condanna la società “ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida -in difetto di fase istruttoria- come segue: €. 650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva ed €. 1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.600,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 572,48 per spese.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 9 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la
Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N.
93 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo alla via Pignatelli
Aragona n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Trigona, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
E
“ in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- RESISTENTE CONTUMACE-
avente per OGGETTO: contratto di locazione.
E' comparso: l'avv. Barbara Versace, per delega dell'avv. Giovanni Trigona, per parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze processuali, l'azione esperita dalla ricorrente, appare fondata.
1. Con contratto dell'1.03.1995 (rubricato al n. 1727/1995 di repertorio), la società
Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi , per il tramite Parte_1 della mandataria Metropolis S.p.A., concedeva in locazione alla società “
[...]
un suolo di complessivi mq. 140, sito nel Comune di Scilla Controparte_1
(RC) e ubicato sotto la sesta arcata del viadotto “MONACENO” (fg. 8, porzione di part. 92), linea Battipaglia – Reggio Calabria, destinato ad uso rimessa autobus.
Il canone di locazione veniva determinato in £. 800.000 annue (pari ad €. 413,16) da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 del mese di luglio di ogni anno.
La parte locatrice, che ha agito in giudizio per la risoluzione del contratto deducendo la morosità della conduttrice resistente, ha provato la fonte negoziale del proprio diritto ed i relativi termini di scadenza dell'obbligazione (cfr. contratto di locazione, prodotto in atti) ed ha allegato l'altrui inadempimento.
Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Era, quindi, onere della conduttrice dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Tale prova non è stata fornita.
Difetta chiaramente l'adempimento della fondamentale obbligazione gravante sulla società conduttrice, ovvero il pagamento del pattuito corrispettivo del godimento del bene locato.
Agli effetti risolutori trova applicazione il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455
c.c.
In proposito, si insegna pacificamente che: "la predeterminazione della gravità dell'inadempimento con riferimento alla risoluzione del rapporto, non trova applicazione per le locazioni ad uso non abitativo, per le quali resta operante il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento, stabilito dall'art. 1455 c.c." (Cass.
12.11.1998, n. 11.148).
A fronte della reiterata morosità (ammontante ad Euro 6.050,70 per canoni di locazione maturati e non corrisposti a decorrere dall'1.07.2013), applicandosi l'art. 1453, 3° co., c.c., non c'è dubbio che l'inadempimento della conduttrice, riferibile a plurime annualità al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, sia grave ed idoneo a condurre alla risoluzione contrattuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'immobile meglio indicato in atti, con conseguente condanna della conduttrice al rilascio del bene locato.
Avuto riguardo all'uso cui l'immobile erano destinato e tenuto, altresì, conto del tempo da cui si protrae la morosità, appare adeguato fissare il termine ultimo per il rilascio entro il 5 febbraio 2026.
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto
2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia della società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 93/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione, per morosità della parte conduttrice, del contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto un suolo di complessivi mq. 140, sito nel Comune di Scilla (RC) e ubicato sotto la sesta arcata del viadotto
“MONACENO” (fg. 8, porzione di part. 92), linea Battipaglia – Reggio Calabria, destinato ad uso rimessa autobus;
2) ordina alla società “ , in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, di rilasciare l'unità immobiliare, sopra indicata, nella piena e libera disponibilità di parte ricorrente entro il termine ultimo del 5 febbraio
2026; 3) condanna la società “ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida -in difetto di fase istruttoria- come segue: €. 650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva ed €. 1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.600,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 572,48 per spese.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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