Articolo 2 della Legge 30 luglio 1959, n. 696
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 settembre 1959
Art. 2.
L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 , sono soppressi.
Entrata in vigore il 8 settembre 1959