Art. 2.
L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 , sono soppressi.
L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 , sono soppressi.