Art. 19. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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19 agosto 1967
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- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/06/2022, n. 759Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 1857 /2016 Reg. Gen. introitata all'udienza del 03/06/2022, tenutasi con le modalità di cui all'art. 221, c.4, D.L. 34/2020 e vertente tra Parte_1 , C.F. , in persona del [...] P.IVA_1 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici è domiciliato in Via dei Mille, is. 221; appellante e (C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._1 06/11/1958, …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- art. 20 legge 689/1981·
- art. 15 legge 963/1965·
- detenzione attrezzi non consentiti·
- appello civile·
- compensazione spese processuali·
- violazione termini procedurali·
- confisca amministrativa·
- onere della prova