TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 4152 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 17/11/2025 ; tenuto conto che con decreto del 25.9.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa AT RU
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
AT RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4152/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente tra
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Garofali n. 29 c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Sandro Putignano C.F._1
(c.f. e RI IN AN (c.f. ); C.F._2 C.F._3 parte ricorrente
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente in Controparte_1 C.F._4
Viale degli Aranci, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Luigi RI e dall'avv.
TO RI e con loro elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste n. 146;
P IVA n. , con Sede Legale in Parte_2 P.IVA_1
Caserta alla Via Giuseppe De Falco n. 24, in persona del Legale Rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in
Foggia alla Via Silvio Pellico n. 5 presso lo studio dell'Avv. Gilberto Mercuri, C.F.: C.F._5
, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
[...] parti resistenti nonchè
, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità
32 presso lo studio dell'avv. Renato Magaldi del Foro di Napoli (C.F. ), dal quale C.F._6
è rappresentata e difesa come da mandato in atti;
terza chiamata in causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. 2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. notificato in data 07-06-2023 la ricorrente Parte_1 citava in giudizio la clinica e il dott. ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 ndo in capo all'equipe chir onale in conseguenze derivate dall'intervento chirurgico di mastoplastica additiva cui la stessa si era sottoposta in data 15/3/2018, in regime di Day surgery presso la;
Controparte_4 premettava di aver intrapreso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., le cui risultanze evidenziavano una responsabilità della struttura sanitaria per imperizia, negligenza e imprudenza nell'intervento chirurgico. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva data la proproa estraneità rispetto all'intervento effettuato, comprovata dalla scrittura privata sottoscritta tra il medico e la paziente attestante il rapporto contrattuale privatistico tra le stesse. Parte resistente, specificamente, asseriva la coincidenza tra detta scrittura e una lettera di manleva, atta a sollevare la clinica da qualsivoglia responsabilità in ordine all'intervento chirurgico svolto, rinvenendosi, invero, una responsabilità esclusiva e diretta in capo al solo medico chirurgo operatore. In via subordinata, la resistente esperiva domanda in regresso nei confronti del dott. per i motivi sopra CP_1 evidenziati;
domandava inoltre essere autorizzata alla chiamata in causa della Società Assicuratrice
Generali CP_2
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la Controparte_2 preliminarmente eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa nei confronti della
[...] per scadenza della stessa;
nel merito, contestava il ricorso introduttivo per infondatezza Parte_2
e genericità delle domande proposte.
In data 18.9.2025 si costituiva in giudizio il dott. eccependo, in primo luogo, Controparte_1 la nullità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione, in quanto dalla domanda proposta dalla ricorrente non sussistevano le contestazioni dalla stessa mosse al suo operato. Nel merito, specificava che la paziente si era sottoposta all'intervento di mastoplastica additiva con protesi sottomuscolare;
le venivano consegnati il consenso informato e il protocollo della procedura chirurgica, comprensivi di tutte le possibili complicanze tipiche dell'intervento; il dolore post-operatorio veniva correttamente gestito con terapia medica e risultava prevedibile data la scelta di posizionare le protesi in sede sottomuscolare, così come la possibile modesta asimmetria derivatane;
il decorso post- operatorio risultava regolare in ogni sua fase ed il presunto stato psico-emotivo, oltre che l'aumento ponderale di circa 3 kg, non risultavano riconducibili alla procedura chirurgica, atteso che l'intervento veniva eseguito con competenza e professionalità, salvaguardando l'interesse della paziente ed il suo stato di salute. Detto intervento, infatti, veniva richiesto dalla paziente e non era di stretta necessità clinica. Il dott. concludeva, pertanto, domandando il rigetto del ricorso CP_1 proposto, con vittoria di spese. Acquisiti gli atti del procedimento di ATP e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa all'udienza del 17.11.2025 all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza di discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
PREMESSA SISTEMATICA
3.1La responsabilità medica.
Una corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone un breve excursus delle posizioni assunte, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza, al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (ed eventualmente ai sanitari) in ipotesi di specie.
Solo all'esito di tale indagine, infatti, è possibile enucleare e comprendere i principi che reggono il sistema della responsabilità medica, ai quali questo Giudice intende uniformarsi.
3.2L'evoluzione giurisprudenziale
L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi con riferimento al tema della responsabilità medica impone anzitutto di distinguere tra medico dipendente - ovvero, il che è lo stesso, incardinato nell'organizzazione - di una struttura ospedaliera (intesa, si badi, in senso lato) o meno.
Nel primo caso, infatti, detta responsabilità ha carattere tipicamente contrattuale, trovando pacificamente la propria fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra il paziente ed il medico.
Nel secondo caso, che poi è quello che in questa sede interessa, invece, posto che il rapporto negoziale diretto si perfeziona tra il paziente e la struttura in cui l'intervento viene eseguito, le opzioni ricostruttive della fattispecie sono state diverse:
a) alla stregua di una prima - più antica ed ormai superata - impostazione, mentre la responsabilità dell'ente deve ricondursi nell'alveo della responsabilità contrattuale, quella dell'operatore sanitario è da collocare nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con applicazione analogica e rigidamente letterale delle previsioni contenute nell'art. 2236 cod. civ., in quanto “la ratio di questa norma consiste nella necessità di non mortificare l'iniziativa del professionista nella risoluzione di casi di particolare difficoltà e ricorre, pertanto, indipendentemente dalla qualificazione dell'illecito” (cfr., in tal senso, Cass. SS. UU., 6 maggio 1971, n. 1282).
D'altra parte, si osserva, una simile ricostruzione trova il proprio fondamento nell'art. 1228 cod. civ. per cui chi, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale di dipendenti o ausiliari, che risponde in via contrattuale nei confronti della controparte, mentre il dipendente (o ausiliario) rimane estraneo al rapporto tra i primi due (cfr. Cass. 24 marzo 1979, n. 1716);
b) secondo una diversa prospettiva, invece, sviluppatasi all'esito della rilettura che dell'art. 2236 cod. civ. fornì la Corte Costituzionale con la nota sentenza 28 novembre 1973, n. 166 (in quel frangente la Consulta fu, infatti, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 del Codice Penale), nonché della mutata interpretazione fornita all'art. 32 della Costituzione (che da norma di natura programmatica divenne norma di carattere precettivo), la responsabilità del medico deve essere necessariamente ampliata, nel senso che: b1) il limite del dolo e della colpa grave contemplato dalla citata disposizione va confinato alle ipotesi di imperizia, non essendo lo stesso applicabile ai danni cagionati da negligenza e/o imprudenza (cfr. anche, di recente, Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042 e Cass. 5 luglio 2004, n.
12273): ed infatti, si osserva, posto che nei casi più complessi (quelli in cui la responsabilità si concretizza in presenza del dolo o della colpa grave) la soglia di prudenza e diligenza, al pari di quella della perizia deve essere necessariamente alta (proprio in considerazione della complessità del caso da affrontare),
“mentre per la perizia l'indulgenza del magistrato è direttamente proporzionale alla difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità”; b2) la soglia della responsabilità deve essere alzata, adottando criteri probabilistici di accertamento causale e ponendo, altresì, la distinzione tra interventi di facile esecuzione (o routinari) - in cui, come si è sovente affermato, res ipsa loquitur - ed interventi contraddistinti, a contrario, da un elevato grado di difficoltà quale discrimen tra un'obbligazione (oramai) divenuta (sostanzialmente) di risultato ed una rimasta (quale tradizionalmente è quella del medico) di mezzi (cfr., per il primo intervento Cass. 21 dicembre 1978, n.
4161). Anche con riferimento a tali tipologie di interventi, peraltro, l'art. 2236 cod. civ. subisce una rilettura, nel senso che esso trova applicazione soltanto se il caso affidato al medico sia di particolare complessità, siccome non oggetto di studio, non sperimentato ovvero, ancora, perché importi un ampio margine di rischio (cfr., in tal senso, Cass. 11 aprile 1995, n. 4154; Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297); b3) sia la responsabilità del medico che della struttura sanitaria vanno configurate in termini di responsabilità contrattuale, presentando la propria radice comune nel contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria medesima (cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144): tale radice comune è stata giustificata ora facendo riferimento all'art. 28 Cost. - per ciò che concerne le strutture pubbliche - ora - con riferimento alle strutture private - alla stipulazione di un contratto a favore di terzi ovvero con effetti protettivi del terzo (da individuare nel paziente);
c) alla luce di una terza impostazione, infine - che ha visto il proprio sbocco nella nota sentenza della Corte di legittimità del 22 gennaio 1999, n. 589, confermata dal successivo intervento reso a Sezioni Unite nel corso del 2002 (cfr., in tal senso, Cass. 1° luglio 2002, n. 9556 nonché, di recente, Cass. 19 aprile 2006, n.
9085) e sulla quale ci si soffermerà più a lungo infra - ribadito che sia la responsabilità della struttura sanitaria, che quella del medico hanno natura contrattuale, il fondamento precipuo di quest'ultima – con espresso riferimento all'attività del medico - non va ravvisato nella radice comune di cui si è sopra detto, ma, piuttosto, in “un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto” che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. In particolare, la Suprema Corte fonda tale conclusione sulla considerazione per cui “la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento
(l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”. Sicché, come si è correttamente osservato, la professionalità qualifica ab origine l'opera del medico e si traduce, a propria volta, in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in contatto con lui.
3.3. La disciplina applicabile. La responsabilità della struttura e dei sanitari.
L'evoluzione di cui si è detto e che ha infine trovato sbocco nella terza tesi innanzi delineata
(responsabilità contrattuale sia del medico che della struttura) rappresenta, invero, il frutto di una mutata sensibilità verso la professione medica: in altre parole, si è passati ad esigere dal medico, al di là delle espressioni di rito, un vero e proprio risultato, che va ben al di là della cura diligente.
E di tale mutata prospettiva ha dimostrato di essere ben consapevole la Suprema Corte con la richiamata sentenza n. 589 del 22 gennaio 1999, laddove è precisato che, riconducendo la responsabilità del medico all'ambito di operatività dell'art. 2043 cod. civ., “proprio colui che si presenta al paziente come apprestatore di cure all'uopo designato dalla struttura sanitaria, viene considerato come l'autore di un qualsiasi fatto illecito (un quisque). L'esito - si legge ivi - sembra cozzare contro l'esigenza che la forma giuridica sia il più possibile aderente alla realtà materiale”.
Orbene, tanto osservato e doverosamente premesso, rileva il Tribunale come la Suprema Corte a Sezioni
Unite, con sentenza 1° luglio 2002, n. 9556 ha - come innanzi anticipato - confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della Casa di cura
(ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa Casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . Parte_3
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu Controparte_5 alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. SS.UU.11 gennaio 2008, n. 577; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953,
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio e/o equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore
(cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
A quanto precede, infine, va aggiunto che, applicando il principio del concorso o cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (pacificamente ammesso nel nostro ordinamento. cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU. 14 maggio 1987, n. 4441; Cass. 10 aprile 1989, n. 1855; Cass. 23 giugno 1994, n. 6064; Cass. 6 ottobre 1997, n. 9705), la struttura può anche essere chiamata a ristorare il danno extracontrattuale subito dal paziente e connesso al proprio deficit organizzativo. Posto, infatti, che il ristoro di tale specifica voce di danno è connesso alla violazione del diritto alla salute, di spettanza esclusiva del paziente, costituzionalmente sancito e protetto dall'art. 32 Cost., riflesso del principio del neminem laedere a prescindere dall'eventuale sussistenza di un contratto, va da sé che il “fatto storico” della inadeguata organizzazione dei servizi necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni connesse al contratto di spedalità, oltre ad impedire la corretta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto è idoneo, di per sé, a menomare la sfera giuridico -personale del paziente e ad integrare una autonoma voce di danno (cfr. Tribunale di Brescia, 28 dicembre 2004).
Naturalmente, i principi appena espressi sono applicabili non solo in caso di intervento chirurgico, ma in ipotesi di qualunque contatto od intervento latu sensu inteso del medico in favore del paziente.
Ricapitolando, dunque, in ipotesi di danno verificatosi nell'esercizio della professione medica, la struttura sanitaria risponde:
1) a titolo di responsabilità contrattuale, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore
(assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto ed alloggio);
2) a titolo di responsabilità contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario;
3) a titolo di responsabilità extracontrattuale laddove, in conseguenza dei propri deficit organizzativi, sia conseguito al paziente un danno alla salute, autonomamente valutabile ex artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost. quale violazione del generale principio del neminem laedere.
3.4 Il riparto dell'onere della prova.
Quanto supra detto incide anche in ordine ad altro aspetto, che è quello dell'onere probatorio, che, come noto, è stato rivisitato alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto.
E tale rivisitazione è stata definitivamente compiuta da un trittico di sentenze pressoché coeve (cfr. Cass.
19 maggio 2004, n. 9471; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488) le quali hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conclusione che ne discende per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario (allegare e) provare che la prestazione era di particolare difficoltà. Con ciò, peraltro, non si pone a carico del medico una prova negativa di assenza di colpa quanto, piuttosto, si esige dallo stesso la prova positiva della perizia richiesta dall'ars medica.
Insomma: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr.
Cass. 28 maggio 2004, n. 10297 cit.).
La suddetta rivisitazione, del resto, non ha mancato, anche di recente, di trovare il conforto delle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, con una motivazione che, nella parte relativa alla suddetta adesione, risulta senza dubbio opportuno, con espresso riguardo alle finalità proprie della presente pronuncia, riportare in maniera estensiva: “Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria
(Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297;
Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.
29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
3.2. Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico. Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa.
Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n.
571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura
(anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
3.3. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c. c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.
3.4. Questa ricostruzione del rapporto struttura - paziente va condivisa e confermata.
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa
(insufficiente o inidonea organizzazione).
Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità in primo luogo, ed anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Infatti, sul piano della responsabilità, ove si ritenga sussistente un contratto di spedalità tra clinica e paziente, la responsabilità della clinica prescinde dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento chirurgico.
Non assume, in particolare, più rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell'ente.
4.1. Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n.
13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio - condiviso da questo Collegio - secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
4.2. La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ha ritenuto che gravasse sull'attore (paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria) oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario.
Resta a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento diligente
(Cass. n. 12362 del 2006; Cass. 11.11.2005, n. 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 3.8.2004, n. 14812)”. Quanto, invece, alla dimostrazione del nesso di causalità (di cui pure subito infra), la sentenza delle Sezioni
Unite Civili di cui si tratta ha ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali erano giunte le tre pronunce dell'anno 2004 già sopra menzionate.
Al riguardo, infatti, il supremo organo di nomofilachia, nel prosieguo delle argomentazioni già sopra riportate per esteso, ha così motivato: “4.3. Il punto relativo alla prova del nesso di causalità non può essere condiviso, nei termini in cui è stato enunciato, poiché esso risente implicitamente della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, che se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dell'onere probatorio dalla predetta sentenza delle S.U. n. 13533/2001 (vedasi anche S.U.
28.7.2005, n. 15781).
5.1. La dottrina ha assunto posizioni critiche sull'utilizzo della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, ancorché operante soltanto all'interno della categoria delle obbligazioni di fare (a differenza che in Francia dove rappresenta una summa divisio valida per tutte le obbligazioni), ha originato contrasti sia in ordine all'oggetto
o contenuto dell'obbligazione, sia in relazione all'onere della prova e, quindi, in definitiva, allo stesso fondamento della responsabilità del professionista.
Come insegna la definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell'attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l'attività richiesta nel modo dovuto.
In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con l'ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato dall'aleatorietà, perchè dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione.
5.2. Tale impostazione non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni.
In realtà, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicché molti Autori criticano la distinzione poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, come l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo.
5.3. Dalla casistica giurisprudenziale emergono spunti interessanti in ordine alla dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, spesso utilizzata al fine di risolvere problemi di ordine pratico, quali la distribuzione dell'onere della prova e l'individuazione del contenuto dell'obbligo, ai fini del giudizio di responsabilità, operandosi non di rado, per ampliare la responsabilità contrattuale del professionista, una sorta di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l'individuazione di doveri di informazione e di avviso (cfr. segnatamente, per quanto riguarda la responsabilità professionale del medico: Cass. 19.5.2004, n. 9471), definiti accessori ma integrativi rispetto all'obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale in senso proprio.
5.4. Sotto il profilo dell'onere della prova, la distinzione (talvolta costruita con prevalente attenzione alla responsabilità dei professionisti intellettuali e dei medici in particolare) veniva utilizzata per sostenere che mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, sul creditore incombesse l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, sul debitore incombeva l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile.
5.5. Ma anche sotto tale profilo la distinzione è stata sottoposta a revisione sia da parte della giurisprudenza che della dottrina.
Infatti, come detto, questa Corte (sent. n. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c. c., sia che domandi il risarcimento per
l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c. c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.
6.1. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che
l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Con la legge dell'8 marzo 2017, n. 24 c.d. legge “ ”, il legislatore è intervenuto sul tema della CP_6 responsabilità derivante dall'esercizio di attività sanitaria, compiendo un'opera di revisione complessiva e introducendo un sistema a doppio binario.
Invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implico (accettazione) del paziente e, per l'effetto, risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; diversamente, si assiste ad una “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico, la cui responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente. In altre parole, la condotta del medico costituisce un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; derivano una serie di conseguenze sul piano sistematico, ricadendo l'onere probatorio in capo al paziente, con una serie di ostilità, poiché l'attore dovrà dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie con termine prescrizionale quinquennale del relativo dritto al risarcimento del danno. La “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico operata dalla Legge “Gelli-Bianco” comporta maggiori oneri probatori a carico del paziente e, quindi, un minor rischio di condanna del sanitario.
3.5. Il nesso di causalità.
Quanto, ancora, al nesso di causalità tra condotta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento
(danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), la giurisprudenza appare oscillante, nel senso che, mentre parte di essa opta per l'applicazione, al campo dell'illecito civile, dei principi elaborati da Cass. SS. UU. Penali, 11 settembre 2002, n. 30328 – (onde il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistico probabilistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Dunque, l'esistenza del nesso di causalità non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica), altra parte di essa - più recente e pienamente condivisa da questo Giudicante - ritiene di poter ricorrere, nell'ambito dell'illecito civile, ad un differente giudizio qualificatorio del nesso eziologico, ravvisandone gli estremi nella regola del “più probabile che non” (cfr., da ultimo, Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619).
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, già sopra citata.
Il nesso di causalità è un elemento strutturale dell'illecito che rileva sul piano strettamente oggettivo, individuando la relazione esterna tra il comportamento astrattamente considerato e l'evento, il quale non va confuso con la colpa che è, invece, elemento soggettivo della fattispecie illecita. Ebbene, nell'àmbito della responsabilità medica, il paziente- danneggiato che agisce in giudizio dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, ai sensi dell'art 2043 c.c.; quindi, l'attore dovrà provare la sussistenza del nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale, ossia la discendenza dell'evento lesivo dalla condotta posta in essere dal sanitario, sia sotto il profilo della causalità giuridica, ossia la individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento, precisando che tale prova potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni. In altri termini, la violazione delle regole di diligenza professionale non ha una intrinseca attitudine causale alla produzione del danno- evento, che rileva sotto il profilo della causalità materiale, poiché l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione della leges dell'ars medica e potrebbero avere una diversa eziologia. Pertanto, la mera allegazione della causalità materiale non assorbe ipso iure la causalità giuridica;
allegare il solo inadempimento non significa allegare il danno-evento, che ha ad oggetto un interesse ulteriore che corrisponde alla lesione dell'interesse presupposto, in termini di danno alla salute. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio del c.d. “doppio ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle:
l'onere di provare la causalità tra condotta e danno-evento e tra questo e il danno-conseguenza grava sul paziente, ossia sul creditore della prestazione;
una volta che il creditore abbia provato, anche per il tramite di presunzioni, il nesso eziologico fra condotta del debitore, nella sua materialità e l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, ossia del medico, il quale dovrà dimostrare l'assenza di colpa, ossia che l'inadempimento o inesatto adempimento sia disceso da cause esterne ad egli non imputabili e come tali imprevedibili ed inevitabili.
L'AZIONE PROPOSTA
4. Lo svolgimento dei fatti
4. Tanto premesso, l'attuale giudizio è volto ad accertare eventuali responsabilità del dott. CP_1
e della struttura sanitaria a seguito
[...] Parte_2 dell'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 15.03.2018, dal quale sarebbero derivati alla paziente asimmetria delle mammelle, infossamento del seno sinistro, oltre ad esiti Parte_1 cicatriziali deturpanti e discromici.
Orbene, in base ai principi esposti in precedenza: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico
(ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
L'accertamento del nesso causale deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati negli artt. 40 e 41 cod. pen., applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale , un valido nesso causale tra una condotta ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento e l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Tribunale che l'attrice ha certamente fornito la prova del titolo mediante il deposito della documentazione sanitaria e della cartella clinica. Orbene, alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata, ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si attiene, nonché della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'istante, è emersa prova certa e sufficiente della condotta censurabile dei convenuti.
Al riguardo i CCTTUU nominati hanno ricostruito l'iter clinico della paziente i cui dati salienti possono essere in questa sede sintetizzati nei seguenti passaggi.
a)In merito all'anamnesi:
- la ricorrente all'età di 19 anni, precisamente nel marzo 2018, essendole stata diagnosticata una “ipoplasia mammaria destra e sinistra”, si ricoverava presso la casa di Cura
“ di Caserta, affinchè venisse eseguito il relativo Parte_2 intervento chirurgico presso la suddetta clinica, in pari data, specificamente dal dott. chirurgo;
Controparte_1
- durante l'intervento chirurgico, previa infiltrazione di soluzione di Klein si procedeva con taglio cutaneo mammario a destra e sinistra, confezione tasca sottomuscolare;
emostasi; disinfezione e dopo ulteriore controllo emostasi si procedeva ad inserimento di protesi, sutura a strati e Cute Monocryl 3/0 intradermica;
- la paziente veniva dimessa in data 15/03/2018 in ottime condizioni generali, dopo controllo chirurgico ed anestesiologico, con terapia domiciliare e follow up a distanza di sette giorni;
- nell'immediato postoperatorio la paziente lamentava intenso dolore mammario bilaterale, più accentuato a sinistra, con nausea, vomito e lipotimia, per i quali il dott. prescriveva CP_1 antidolorifici;
- a distanza di sette giorni il dott. rimuoveva i punti di sutura, accorgendosi di un CP_1 seno più basso a sinistra;
- seguivano ulteriori medicazioni locali per due settimane, al termine delle quali si completava il processo di cicatrizzazione;
- allo stato attuale la perizianda lamenta reazione psico-emotiva sfavorevole e ipo- anestesia areolare e parte inferiore di entrambi i seni;
riferisce incremento ponderale di oltre 3 kg rispetto all'epoca dell'intervento. I CCTTUU nominati, in sede di visita medico legale, dopo aver svolto una disamina sull'intervento di cui sopra, hanno riscontrato, in sede di esame obiettivo locale, in merito al torace “Protesi mammarie in sede retromuscolare, con dislocazione caudale di grado lieve bilateralmente, ma maggiore a sinistra. Differenza di altezza dei solchi inframammari di circa 0.5 cm e delle areole di circa 1.5 cm. Modico deficit della rappresentazione della tasca inferomediale, poco più evidente a destra. Cicatrici di 10 cm, distalmente, a livello del polo inferiore della mammella, lungo il quadrante infero-mediale, arcuate bilateralmente verso l'alto e diastasate. Distanza
ZO (C-E) 17.5 a dx e 17.0 a sx. Distanza O/ (C-G) 17.5 a dx e 17.0 a sx.
Distanza OL AM (C-I) 10 a dx e 11 a sx che allo strech test diventano 13 cm a dx e 14 cm a sx. Diametro Areolare 4 cm ca”. Venivano, poi, riprodotte le foto relative allo stato biologico obiettivato in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
I consulenti tecnici d'ufficio, dopo un'approfondita analisi documentale e scientifica, valutando gli esiti dell'intervento chirurgico a carico della , e considerando i parametri della “mammella ideale” Pt_1 hanno osservato che “nel caso specifico si evidenzia un risultato finale di discreta qualità, con differenza di altezza dei solchi inframammari di circa 0.5 cm. La differenza di altezze delle areole è di circa 1.5 cm;
vi è un lieve deficit della rappresentazione della tasca inferomediale appena più evidente a destra;
un verosimile malposizionamento della cicatrice al solco inframammario che non appare essere nel solco ma bensì lungo il polo inferiore della mammella e più in particolare lungo il quadrante inferolaterale. Le cicatrici appaiono di dimensioni maggiori (circa 10 cm) rispetto alla media (circa 4-5 cm), diastasate ed arcuate lateralmente verso l'alto. I parametri rilevati alla misurazione della paziente sono: Distanza ZO (C-E) 17.5 a dx e 17.0 a sx. Distanza
O/ (C-G) 17.5 a dx e 17.0 a sx. Distanza OL AM (C-I) 10 a dx e 11 a sx che allo strech test diventano 13 cm a dx e 14 cm a sx. Diametro Areolare 4 cm ca” (cfr. pag. 20 e ss. c.t.u.).
La negligenza è stata rinvenuta nel riscontro di una “ una asimmetria di grado lieve tra le due mammelle ed un verosimile malposizionamento delle cicatrici poste al solco inframammario, con dimensioni delle stesse maggiori rispetto alla media, con aumento della lunghezza del polo inferiore di circa 2-3 cm, rispetto ai parametri ideali, che determina la presenza di maggior volume mammario nella porzione inferiore della mammella, rispetto a quella superiore, rapportato al parametro ritenuto ideale di 50%/50% rispetto ad una linea trasversale passante per il capezzolo.
Pertanto, in assenza di documentazione preoperatoria quali foto e disegni preoperatori prodotte in atti ed in assenza altresì di documentazione nel registro operatorio di fissazione del “…illeggibile …neosolco” programmato con punti di sutura, si deve propendere, in termini presuntivi, per un inaccurato planning e/o realizzazione alla base del quadro clinico descritto”.
In particolare, “in merito alla diastasi della cicatrice, si deve evidenziare che in descrizione intervento, si segnala “…sutura a strati…” ma non si specifica quale sia il tipo di filo utilizzato, né se ne segnala il calibro.
Tale rilievo non consente di provare, da parte del resistente, la buona condotta chirurgica intraoperatoria.
Il presente caso, esaminato nell'ambito della responsabilità contrattuale, poneva - a seguito della l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, il conseguente onere probatorio, sulla parte resistente, di aver bene e correttamente operato, nel rispetto delle linee guida e delle regole della buona pratica medica;
ebbene, il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) come rilevato in sede di c.t.u., “non allega alcuna documentazione fotografica pre-operatoria, né i rilievi clinici necessari in quella fase, relativamente alla condizione mammaria della giovanissima paziente (anni 19). Inoltre, anche le varie fasi dell'intervento e le specifiche modalità dei mezzi utilizzati per le suture, non vengono indicati con chiarezza ed evidenza “; dunque , tale prova non è stata fornita.
Ne consegue che l'attuale risultato estetico sfavorevole, in assenza di altri momenti etiologici che abbiano ragionevolmente e probabilisticamente potuto determinarlo, va ascritto alle responsabilità della parte resistente.
Ed ancora, i Consulenti osservano, dal punto di vista valutativo, che una buona parte degli esiti residuati può essere emendata con un nuovo intervento chirurgico. È infatti possibile eseguire un intervento di risutura del solco e di riposizionamento della cicatrice nel solco inframammario, correggendo così la dislocazione. Risulta inoltre possibile rivedere la cicatrice chirurgica escidendola completamente e risuturandola in triplo strato. Di contro, visto il posizionamento della cicatrice stessa e la sua lunghezza che non è possibile ridurre, può ritenersi che all'esito dei procedimenti chirurgici suddetti possa determinare un miglioramento dell'attuale condizione estetica nella misura del 70%.
Tale intervento di revisione consiste nell'escidere la pregressa cicatrice, eseguire capsulectomia del polo inferiore della mammella e fissare il neosolco con punti di sutura nella corretta posizione, con successivo nuovo inserimento protesico
e sutura triplo strato della ferita chirurgica, ad un costo medio pari ad euro 6.000,00 (seimila), omnicomprensivi.
La valutazione del danno biologico risarcibile, per tutto quanto sopra discusso, viene dai CCTTUU quantificata nel modo seguente: spese complessive di futuro intervento € 6.000,00; danno biologico relativo agli esiti esteticamente inemendabili (residuati dopo la “correzione chirurgica”) pari al 4%, e dunque, in riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano ed all'età della periziata, all'epoca dei fatti
(anni 19) in € 6.477,00 - Temporanea relativa al reintervento: - giorni 1 (uno) di ITT € 99,00 - giorni
10 (dieci) di ITP al 50% € 495,00 , per un totale di euro 13.071,00.
Valutando le spese future di “riabilitazione” estetica, nulla va riconosciuto relativamente alle spese sostenute in precedenza, atteso che essere sarebbero state comunque necessarie, anche in caso d'intervento correttamente eseguito.
Sulla base delle conclusioni raggiunte dai consulenti, nei limiti evidenziati, deve essere senza dubbio riconosciuta la responsabilità del medico convenuto per gli insoddisfacenti esiti residuati dall'intervento di mastoplastica additiva, eseguito in un chiaro quadro di malpractice medica in data 15.03.2018 presso la
. Parte_2
5. La responsabilità della clinica - esclusione Parte_2
Quanto alla responsabilità della summenzionata clinica, in giurisprudenza la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2025, n. 8163) ha esaminato la fattispecie della concessione in locazione un locale, con relativa strumentazione da parte della casa di cura.
Secondo la prospettazione del giudice di legittimità, il contratto di locazione stipulato tra struttura sanitaria e medico non integra un contratto con effetti protettivi a favore del terzo, schema utilizzato in passato dalla giurisprudenza, ma non più seguito dalla Suprema Corte, che anzi ha negato che nel contratto fra medico e struttura possa ravvisarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente (Cass. civ., n.
11320/2022). Inoltre, la responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge del 2017, presuppone pur sempre che la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria: occorre dunque un titolo perché essa possa essere chiamata a rispondere del fatto del medico. La struttura sanitaria risponde dunque del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7, L. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico.
Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè significa che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica. Del resto, anche a considerare la responsabilità per fatto altrui, allora deve esistere un rapporto con il medico che giustifichi il fatto che la struttura risponde non per un fatto proprio ma per la condotta di costui, e questo rapporto non può essere quello di aver locato ad una società, di cui il medico
è parte, i locali dove costui svolge la sua attività.
La responsabilità della struttura locatrice non si giustifica ovviamente nemmeno in base al contratto di locazione, dal quale, come è noto, sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all'interno dell'immobile.
Da tale assunto segue il conseguente accoglimento della sollevata eccezione da parte della struttura avente ad oggetto la sua totale estraneità rispetto alla prestazione chirurgica;
eccezione di parte Pt_2 fondata, in particolare, sul dato testuale della scrittura privata intercorsa tra il dott. e la parte CP_1 ricorrente (cfr. “Scrittura privata”, allegato alla costituzione di parte resistente del 23.11.2023).
Secondo la prospettazione della : “le suindicate prime due parti (sig. Parte_2 Parte_1
e dr. hanno individuato la terza ( che gestisce la “Città della
[...] CP_1 Controparte_3
Medicina PO”) quale struttura idonea alla prestazione dei servizi accessori di mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera, nonché nella messa a disposizione del personale paramedico;
nell'apprestamento dei medicinali, degli ambulatori, delle sale operatorie e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
nella messa a disposizione delle prestazioni pre e post operatorie, con specificazione che l'esecuzione e somministrazione dei medicamenti, le medicazioni, le terapie e, più in generale, ogni e qualsiasi analisi e accertamento pre e post operatorio, sarà eseguito da personale qualificato della struttura sanitaria, ma sotto le dirette indicazioni, controllo e responsabilità del suindicato medico chirurgo”, ed in particolare, “le parti sono perfettamente consapevoli che la Città della Medicina
PO è espressamente esclusa da qualsivoglia attività della fase operatoria”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, tali dichiarazioni attestano la sola prestazione dei servizi accessori di mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera, nonché nella messa a disposizione del personale paramedico per l'espletata attività di intervento chirurgico, conseguentemente rimessa al solo medico operatore.
In conclusione, l'assenza di un titolo perché la struttura possa essere chiamata a rispondere del fatto del medico; la assenza della prova che la stessa si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7, L. n. 24 del 2017) e la assenza della assunzione di una obbligazione verso il paziente, comporta il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale in capo alla per l'operato del dott. Parte_2 CP_1
5. IL QUANTUM DEL RISARCIMENTO
Circa il quantum del risarcimento, essendo emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio che l'attuale risultato estetico sfavorevole, in assenza di altri momenti etiologici che abbiano ragionevolmente e probabilisticamente potuto determinarlo, vada ascritto alle responsabilità della parte resistente – specificamente del dott. – vista anche l'età della danneggiata (19 anni) al momento dell'intervento CP_1
(nel 2018), il danno biologico complessivo deve essere liquidato in € 13.071,00 (consistente in: spese complessive del futuro intervento ammontanti ad euro 6.000,00; danno biologico permanente nella misura del 4% equivalente ad € 6.477,00; 1 gg di ITT pari ad euro 99,00; 10 gg di ITP al 50% pari ad euro 495,00).
6. Nel caso di specie si ravvisano, inoltre, i presupposti per la personalizzazione della liquidazione, nella misura ritenuta equa del 20% sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Con le note sentenze del 11.11.2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria la liquidazione automatica del danno morale e del danno esistenziale in termini percentuali rispetto al danno biologico.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico-relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del
"danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico- relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, da quanto emerso in sede di questionario sulla personalizzazione del danno nei confronti di parte attrice (cfr. allegato n. 5 al ricorso datato 1.06.2023, produzione di parte attrice), è stato accertato che l'evento dannoso ha provocato sentimenti di grande disagio che si ripercuotono sulla sua vita di relazione e di coppia, così come segue: “Frequentavo una palestra di fitness ma ho abbandonato i corsi perché l'abbigliamento mi metteva in difficoltà. Inoltre, avevo timore di dovermi spogliare in presenza di altri negli spogliatoi;
esco meno e cerco di incontrare meno le persone. Ho il timore che dai vestiti si notino i miei difetti;
ho ridotto notevolmente fino quasi ad azzerare le vacanze al mare. Ho vergogna a mostrarmi in costume e lo faccio sempre indossando copricostumi. Cerco di non mostrarmi mai a seno scoperto e questo incide molto nella mia relazione. Spogliarmi mi provoca grande disagio”.
Tanto giustifica la personalizzazione della liquidazione con il riconoscimento a favore dell'attrice, nella misura del 20%, della somma di € 1.024,26 (importo che si somma al danno biologico complessivo, per un totale di € 14.095,26).
Va nondimeno aggiunto che la somma è debito di valore e, pertanto, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito all'attualità.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della maturazione del diritto, sicché l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza l'avente diritto non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore alla maturazione del detto diritto.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v. Cass.
30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra individuati, la somma indicata, riferita al marzo dell'anno 2018 (data dell'intervento), va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente).
La somma risultante è pari ad euro.
Il resistente dott. dovrà corrispondere a parte ricorrente gli interessi al tasso legale CP_1 inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro € 11.904,78 (importo corrispondente a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 15.03.2018 - data dell'evento dannoso - di quello testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 15.03.2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La domanda di manleva
8. Il rigetto della domanda proposta verso la comporta l'assorbimento della Parte_2 domanda di manleva verso la Controparte_7
Le spese
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ordine a quelle in favore di parte ricorrente, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese della CTU devono essere, altresì, poste a carico del dott. resistente soccombente. CP_1 In base al medesimo criterio vanno poste a carico della parte soccombente le spese del procedimento di ATP.
Tuttavia, in considerazione dell'applicazione del principio giurisprudenziale di nuovissimo conio ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c. ( …nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,) atto a escludere la responsabilità della Parte_2
sussistono comprovate ragioni per compensare le spese tra parte ricorrente e la
[...] Parte_2
e tra la e la chiamata in causa Parte_2 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità del dott. CP_1 per l'evento dannoso subito da parte ricorrente e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento
[...] dei danni in favore di , che si liquidano nella somma complessiva di € 14.095,26 oltre Parte_1 interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 11.904,78 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 15.03.2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b) rigetta la domanda proposta nei confronti della Controparte_3
c) condanna il dott. a rifondere a parte ricorrente le spese processuali del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali ed € 518,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
d) compensa le spese del presente giudizio tra parte ricorrente e la Parte_1
; Parte_2
e) compensa le spese del presente giudizio tra la e la Parte_2 [...]
CP_2
f) condanna il dott. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio ex art. 696-bis c.p.c., pari a € 259,00 per spese ed € 1.170,00 per onorari oltre rimborso forfettario IVA, CPA e spese generali, come per legge, con distrazione;
g) pone le spese della CTU di cui al giudizio ex art. 696-bis c.p.c definitivamente a carico del dott. resistente soccombente;
CP_1
h) dichiara assorbita la domanda proposta dalla nei Pt_2 Controparte_3 confronti della società Parte_4
i) dichiara la sentenza esecutiva ex lege. Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 17.11.2025
Il giudice dott.ssa AT RU
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 4152 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 17/11/2025 ; tenuto conto che con decreto del 25.9.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa AT RU
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
AT RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4152/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente tra
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Garofali n. 29 c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donato Sandro Putignano C.F._1
(c.f. e RI IN AN (c.f. ); C.F._2 C.F._3 parte ricorrente
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi residente in Controparte_1 C.F._4
Viale degli Aranci, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Luigi RI e dall'avv.
TO RI e con loro elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste n. 146;
P IVA n. , con Sede Legale in Parte_2 P.IVA_1
Caserta alla Via Giuseppe De Falco n. 24, in persona del Legale Rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in
Foggia alla Via Silvio Pellico n. 5 presso lo studio dell'Avv. Gilberto Mercuri, C.F.: C.F._5
, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
[...] parti resistenti nonchè
, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità
32 presso lo studio dell'avv. Renato Magaldi del Foro di Napoli (C.F. ), dal quale C.F._6
è rappresentata e difesa come da mandato in atti;
terza chiamata in causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. 2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. notificato in data 07-06-2023 la ricorrente Parte_1 citava in giudizio la clinica e il dott. ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 ndo in capo all'equipe chir onale in conseguenze derivate dall'intervento chirurgico di mastoplastica additiva cui la stessa si era sottoposta in data 15/3/2018, in regime di Day surgery presso la;
Controparte_4 premettava di aver intrapreso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., le cui risultanze evidenziavano una responsabilità della struttura sanitaria per imperizia, negligenza e imprudenza nell'intervento chirurgico. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva data la proproa estraneità rispetto all'intervento effettuato, comprovata dalla scrittura privata sottoscritta tra il medico e la paziente attestante il rapporto contrattuale privatistico tra le stesse. Parte resistente, specificamente, asseriva la coincidenza tra detta scrittura e una lettera di manleva, atta a sollevare la clinica da qualsivoglia responsabilità in ordine all'intervento chirurgico svolto, rinvenendosi, invero, una responsabilità esclusiva e diretta in capo al solo medico chirurgo operatore. In via subordinata, la resistente esperiva domanda in regresso nei confronti del dott. per i motivi sopra CP_1 evidenziati;
domandava inoltre essere autorizzata alla chiamata in causa della Società Assicuratrice
Generali CP_2
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la Controparte_2 preliminarmente eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa nei confronti della
[...] per scadenza della stessa;
nel merito, contestava il ricorso introduttivo per infondatezza Parte_2
e genericità delle domande proposte.
In data 18.9.2025 si costituiva in giudizio il dott. eccependo, in primo luogo, Controparte_1 la nullità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione, in quanto dalla domanda proposta dalla ricorrente non sussistevano le contestazioni dalla stessa mosse al suo operato. Nel merito, specificava che la paziente si era sottoposta all'intervento di mastoplastica additiva con protesi sottomuscolare;
le venivano consegnati il consenso informato e il protocollo della procedura chirurgica, comprensivi di tutte le possibili complicanze tipiche dell'intervento; il dolore post-operatorio veniva correttamente gestito con terapia medica e risultava prevedibile data la scelta di posizionare le protesi in sede sottomuscolare, così come la possibile modesta asimmetria derivatane;
il decorso post- operatorio risultava regolare in ogni sua fase ed il presunto stato psico-emotivo, oltre che l'aumento ponderale di circa 3 kg, non risultavano riconducibili alla procedura chirurgica, atteso che l'intervento veniva eseguito con competenza e professionalità, salvaguardando l'interesse della paziente ed il suo stato di salute. Detto intervento, infatti, veniva richiesto dalla paziente e non era di stretta necessità clinica. Il dott. concludeva, pertanto, domandando il rigetto del ricorso CP_1 proposto, con vittoria di spese. Acquisiti gli atti del procedimento di ATP e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa all'udienza del 17.11.2025 all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza di discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
PREMESSA SISTEMATICA
3.1La responsabilità medica.
Una corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone un breve excursus delle posizioni assunte, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza, al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (ed eventualmente ai sanitari) in ipotesi di specie.
Solo all'esito di tale indagine, infatti, è possibile enucleare e comprendere i principi che reggono il sistema della responsabilità medica, ai quali questo Giudice intende uniformarsi.
3.2L'evoluzione giurisprudenziale
L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi con riferimento al tema della responsabilità medica impone anzitutto di distinguere tra medico dipendente - ovvero, il che è lo stesso, incardinato nell'organizzazione - di una struttura ospedaliera (intesa, si badi, in senso lato) o meno.
Nel primo caso, infatti, detta responsabilità ha carattere tipicamente contrattuale, trovando pacificamente la propria fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra il paziente ed il medico.
Nel secondo caso, che poi è quello che in questa sede interessa, invece, posto che il rapporto negoziale diretto si perfeziona tra il paziente e la struttura in cui l'intervento viene eseguito, le opzioni ricostruttive della fattispecie sono state diverse:
a) alla stregua di una prima - più antica ed ormai superata - impostazione, mentre la responsabilità dell'ente deve ricondursi nell'alveo della responsabilità contrattuale, quella dell'operatore sanitario è da collocare nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con applicazione analogica e rigidamente letterale delle previsioni contenute nell'art. 2236 cod. civ., in quanto “la ratio di questa norma consiste nella necessità di non mortificare l'iniziativa del professionista nella risoluzione di casi di particolare difficoltà e ricorre, pertanto, indipendentemente dalla qualificazione dell'illecito” (cfr., in tal senso, Cass. SS. UU., 6 maggio 1971, n. 1282).
D'altra parte, si osserva, una simile ricostruzione trova il proprio fondamento nell'art. 1228 cod. civ. per cui chi, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale di dipendenti o ausiliari, che risponde in via contrattuale nei confronti della controparte, mentre il dipendente (o ausiliario) rimane estraneo al rapporto tra i primi due (cfr. Cass. 24 marzo 1979, n. 1716);
b) secondo una diversa prospettiva, invece, sviluppatasi all'esito della rilettura che dell'art. 2236 cod. civ. fornì la Corte Costituzionale con la nota sentenza 28 novembre 1973, n. 166 (in quel frangente la Consulta fu, infatti, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 del Codice Penale), nonché della mutata interpretazione fornita all'art. 32 della Costituzione (che da norma di natura programmatica divenne norma di carattere precettivo), la responsabilità del medico deve essere necessariamente ampliata, nel senso che: b1) il limite del dolo e della colpa grave contemplato dalla citata disposizione va confinato alle ipotesi di imperizia, non essendo lo stesso applicabile ai danni cagionati da negligenza e/o imprudenza (cfr. anche, di recente, Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042 e Cass. 5 luglio 2004, n.
12273): ed infatti, si osserva, posto che nei casi più complessi (quelli in cui la responsabilità si concretizza in presenza del dolo o della colpa grave) la soglia di prudenza e diligenza, al pari di quella della perizia deve essere necessariamente alta (proprio in considerazione della complessità del caso da affrontare),
“mentre per la perizia l'indulgenza del magistrato è direttamente proporzionale alla difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di formale severità”; b2) la soglia della responsabilità deve essere alzata, adottando criteri probabilistici di accertamento causale e ponendo, altresì, la distinzione tra interventi di facile esecuzione (o routinari) - in cui, come si è sovente affermato, res ipsa loquitur - ed interventi contraddistinti, a contrario, da un elevato grado di difficoltà quale discrimen tra un'obbligazione (oramai) divenuta (sostanzialmente) di risultato ed una rimasta (quale tradizionalmente è quella del medico) di mezzi (cfr., per il primo intervento Cass. 21 dicembre 1978, n.
4161). Anche con riferimento a tali tipologie di interventi, peraltro, l'art. 2236 cod. civ. subisce una rilettura, nel senso che esso trova applicazione soltanto se il caso affidato al medico sia di particolare complessità, siccome non oggetto di studio, non sperimentato ovvero, ancora, perché importi un ampio margine di rischio (cfr., in tal senso, Cass. 11 aprile 1995, n. 4154; Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297); b3) sia la responsabilità del medico che della struttura sanitaria vanno configurate in termini di responsabilità contrattuale, presentando la propria radice comune nel contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria medesima (cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144): tale radice comune è stata giustificata ora facendo riferimento all'art. 28 Cost. - per ciò che concerne le strutture pubbliche - ora - con riferimento alle strutture private - alla stipulazione di un contratto a favore di terzi ovvero con effetti protettivi del terzo (da individuare nel paziente);
c) alla luce di una terza impostazione, infine - che ha visto il proprio sbocco nella nota sentenza della Corte di legittimità del 22 gennaio 1999, n. 589, confermata dal successivo intervento reso a Sezioni Unite nel corso del 2002 (cfr., in tal senso, Cass. 1° luglio 2002, n. 9556 nonché, di recente, Cass. 19 aprile 2006, n.
9085) e sulla quale ci si soffermerà più a lungo infra - ribadito che sia la responsabilità della struttura sanitaria, che quella del medico hanno natura contrattuale, il fondamento precipuo di quest'ultima – con espresso riferimento all'attività del medico - non va ravvisato nella radice comune di cui si è sopra detto, ma, piuttosto, in “un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto” che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. In particolare, la Suprema Corte fonda tale conclusione sulla considerazione per cui “la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento
(l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”. Sicché, come si è correttamente osservato, la professionalità qualifica ab origine l'opera del medico e si traduce, a propria volta, in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in contatto con lui.
3.3. La disciplina applicabile. La responsabilità della struttura e dei sanitari.
L'evoluzione di cui si è detto e che ha infine trovato sbocco nella terza tesi innanzi delineata
(responsabilità contrattuale sia del medico che della struttura) rappresenta, invero, il frutto di una mutata sensibilità verso la professione medica: in altre parole, si è passati ad esigere dal medico, al di là delle espressioni di rito, un vero e proprio risultato, che va ben al di là della cura diligente.
E di tale mutata prospettiva ha dimostrato di essere ben consapevole la Suprema Corte con la richiamata sentenza n. 589 del 22 gennaio 1999, laddove è precisato che, riconducendo la responsabilità del medico all'ambito di operatività dell'art. 2043 cod. civ., “proprio colui che si presenta al paziente come apprestatore di cure all'uopo designato dalla struttura sanitaria, viene considerato come l'autore di un qualsiasi fatto illecito (un quisque). L'esito - si legge ivi - sembra cozzare contro l'esigenza che la forma giuridica sia il più possibile aderente alla realtà materiale”.
Orbene, tanto osservato e doverosamente premesso, rileva il Tribunale come la Suprema Corte a Sezioni
Unite, con sentenza 1° luglio 2002, n. 9556 ha - come innanzi anticipato - confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della Casa di cura
(ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa Casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . Parte_3
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu Controparte_5 alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. SS.UU.11 gennaio 2008, n. 577; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953,
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio e/o equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore
(cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
A quanto precede, infine, va aggiunto che, applicando il principio del concorso o cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (pacificamente ammesso nel nostro ordinamento. cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU. 14 maggio 1987, n. 4441; Cass. 10 aprile 1989, n. 1855; Cass. 23 giugno 1994, n. 6064; Cass. 6 ottobre 1997, n. 9705), la struttura può anche essere chiamata a ristorare il danno extracontrattuale subito dal paziente e connesso al proprio deficit organizzativo. Posto, infatti, che il ristoro di tale specifica voce di danno è connesso alla violazione del diritto alla salute, di spettanza esclusiva del paziente, costituzionalmente sancito e protetto dall'art. 32 Cost., riflesso del principio del neminem laedere a prescindere dall'eventuale sussistenza di un contratto, va da sé che il “fatto storico” della inadeguata organizzazione dei servizi necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni connesse al contratto di spedalità, oltre ad impedire la corretta esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto è idoneo, di per sé, a menomare la sfera giuridico -personale del paziente e ad integrare una autonoma voce di danno (cfr. Tribunale di Brescia, 28 dicembre 2004).
Naturalmente, i principi appena espressi sono applicabili non solo in caso di intervento chirurgico, ma in ipotesi di qualunque contatto od intervento latu sensu inteso del medico in favore del paziente.
Ricapitolando, dunque, in ipotesi di danno verificatosi nell'esercizio della professione medica, la struttura sanitaria risponde:
1) a titolo di responsabilità contrattuale, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore
(assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto ed alloggio);
2) a titolo di responsabilità contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario;
3) a titolo di responsabilità extracontrattuale laddove, in conseguenza dei propri deficit organizzativi, sia conseguito al paziente un danno alla salute, autonomamente valutabile ex artt. 2059 cod. civ. e 32 Cost. quale violazione del generale principio del neminem laedere.
3.4 Il riparto dell'onere della prova.
Quanto supra detto incide anche in ordine ad altro aspetto, che è quello dell'onere probatorio, che, come noto, è stato rivisitato alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto.
E tale rivisitazione è stata definitivamente compiuta da un trittico di sentenze pressoché coeve (cfr. Cass.
19 maggio 2004, n. 9471; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488) le quali hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conclusione che ne discende per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario (allegare e) provare che la prestazione era di particolare difficoltà. Con ciò, peraltro, non si pone a carico del medico una prova negativa di assenza di colpa quanto, piuttosto, si esige dallo stesso la prova positiva della perizia richiesta dall'ars medica.
Insomma: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr.
Cass. 28 maggio 2004, n. 10297 cit.).
La suddetta rivisitazione, del resto, non ha mancato, anche di recente, di trovare il conforto delle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, con una motivazione che, nella parte relativa alla suddetta adesione, risulta senza dubbio opportuno, con espresso riguardo alle finalità proprie della presente pronuncia, riportare in maniera estensiva: “Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria
(Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297;
Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.
29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
3.2. Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico. Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa.
Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle Sezioni Unite (1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n.
571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura
(anche in quel caso, privata) che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
3.3. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c. c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.
3.4. Questa ricostruzione del rapporto struttura - paziente va condivisa e confermata.
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa
(insufficiente o inidonea organizzazione).
Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità in primo luogo, ed anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Infatti, sul piano della responsabilità, ove si ritenga sussistente un contratto di spedalità tra clinica e paziente, la responsabilità della clinica prescinde dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento chirurgico.
Non assume, in particolare, più rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell'ente.
4.1. Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n.
13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio - condiviso da questo Collegio - secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
4.2. La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ha ritenuto che gravasse sull'attore (paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria) oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario.
Resta a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento diligente
(Cass. n. 12362 del 2006; Cass. 11.11.2005, n. 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 3.8.2004, n. 14812)”. Quanto, invece, alla dimostrazione del nesso di causalità (di cui pure subito infra), la sentenza delle Sezioni
Unite Civili di cui si tratta ha ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali erano giunte le tre pronunce dell'anno 2004 già sopra menzionate.
Al riguardo, infatti, il supremo organo di nomofilachia, nel prosieguo delle argomentazioni già sopra riportate per esteso, ha così motivato: “4.3. Il punto relativo alla prova del nesso di causalità non può essere condiviso, nei termini in cui è stato enunciato, poiché esso risente implicitamente della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, che se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dell'onere probatorio dalla predetta sentenza delle S.U. n. 13533/2001 (vedasi anche S.U.
28.7.2005, n. 15781).
5.1. La dottrina ha assunto posizioni critiche sull'utilizzo della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, ancorché operante soltanto all'interno della categoria delle obbligazioni di fare (a differenza che in Francia dove rappresenta una summa divisio valida per tutte le obbligazioni), ha originato contrasti sia in ordine all'oggetto
o contenuto dell'obbligazione, sia in relazione all'onere della prova e, quindi, in definitiva, allo stesso fondamento della responsabilità del professionista.
Come insegna la definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell'attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l'attività richiesta nel modo dovuto.
In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con l'ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato dall'aleatorietà, perchè dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione.
5.2. Tale impostazione non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni.
In realtà, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicché molti Autori criticano la distinzione poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, come l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo.
5.3. Dalla casistica giurisprudenziale emergono spunti interessanti in ordine alla dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, spesso utilizzata al fine di risolvere problemi di ordine pratico, quali la distribuzione dell'onere della prova e l'individuazione del contenuto dell'obbligo, ai fini del giudizio di responsabilità, operandosi non di rado, per ampliare la responsabilità contrattuale del professionista, una sorta di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l'individuazione di doveri di informazione e di avviso (cfr. segnatamente, per quanto riguarda la responsabilità professionale del medico: Cass. 19.5.2004, n. 9471), definiti accessori ma integrativi rispetto all'obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale in senso proprio.
5.4. Sotto il profilo dell'onere della prova, la distinzione (talvolta costruita con prevalente attenzione alla responsabilità dei professionisti intellettuali e dei medici in particolare) veniva utilizzata per sostenere che mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, sul creditore incombesse l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, sul debitore incombeva l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile.
5.5. Ma anche sotto tale profilo la distinzione è stata sottoposta a revisione sia da parte della giurisprudenza che della dottrina.
Infatti, come detto, questa Corte (sent. n. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c. c., sia che domandi il risarcimento per
l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c. c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.
6.1. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che
l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Con la legge dell'8 marzo 2017, n. 24 c.d. legge “ ”, il legislatore è intervenuto sul tema della CP_6 responsabilità derivante dall'esercizio di attività sanitaria, compiendo un'opera di revisione complessiva e introducendo un sistema a doppio binario.
Invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implico (accettazione) del paziente e, per l'effetto, risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.; diversamente, si assiste ad una “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico, la cui responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente. In altre parole, la condotta del medico costituisce un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto, come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; derivano una serie di conseguenze sul piano sistematico, ricadendo l'onere probatorio in capo al paziente, con una serie di ostilità, poiché l'attore dovrà dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie con termine prescrizionale quinquennale del relativo dritto al risarcimento del danno. La “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico operata dalla Legge “Gelli-Bianco” comporta maggiori oneri probatori a carico del paziente e, quindi, un minor rischio di condanna del sanitario.
3.5. Il nesso di causalità.
Quanto, ancora, al nesso di causalità tra condotta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento
(danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), la giurisprudenza appare oscillante, nel senso che, mentre parte di essa opta per l'applicazione, al campo dell'illecito civile, dei principi elaborati da Cass. SS. UU. Penali, 11 settembre 2002, n. 30328 – (onde il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistico probabilistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Dunque, l'esistenza del nesso di causalità non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica), altra parte di essa - più recente e pienamente condivisa da questo Giudicante - ritiene di poter ricorrere, nell'ambito dell'illecito civile, ad un differente giudizio qualificatorio del nesso eziologico, ravvisandone gli estremi nella regola del “più probabile che non” (cfr., da ultimo, Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619).
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, già sopra citata.
Il nesso di causalità è un elemento strutturale dell'illecito che rileva sul piano strettamente oggettivo, individuando la relazione esterna tra il comportamento astrattamente considerato e l'evento, il quale non va confuso con la colpa che è, invece, elemento soggettivo della fattispecie illecita. Ebbene, nell'àmbito della responsabilità medica, il paziente- danneggiato che agisce in giudizio dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, ai sensi dell'art 2043 c.c.; quindi, l'attore dovrà provare la sussistenza del nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale, ossia la discendenza dell'evento lesivo dalla condotta posta in essere dal sanitario, sia sotto il profilo della causalità giuridica, ossia la individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento, precisando che tale prova potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni. In altri termini, la violazione delle regole di diligenza professionale non ha una intrinseca attitudine causale alla produzione del danno- evento, che rileva sotto il profilo della causalità materiale, poiché l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione della leges dell'ars medica e potrebbero avere una diversa eziologia. Pertanto, la mera allegazione della causalità materiale non assorbe ipso iure la causalità giuridica;
allegare il solo inadempimento non significa allegare il danno-evento, che ha ad oggetto un interesse ulteriore che corrisponde alla lesione dell'interesse presupposto, in termini di danno alla salute. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio del c.d. “doppio ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle:
l'onere di provare la causalità tra condotta e danno-evento e tra questo e il danno-conseguenza grava sul paziente, ossia sul creditore della prestazione;
una volta che il creditore abbia provato, anche per il tramite di presunzioni, il nesso eziologico fra condotta del debitore, nella sua materialità e l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, ossia del medico, il quale dovrà dimostrare l'assenza di colpa, ossia che l'inadempimento o inesatto adempimento sia disceso da cause esterne ad egli non imputabili e come tali imprevedibili ed inevitabili.
L'AZIONE PROPOSTA
4. Lo svolgimento dei fatti
4. Tanto premesso, l'attuale giudizio è volto ad accertare eventuali responsabilità del dott. CP_1
e della struttura sanitaria a seguito
[...] Parte_2 dell'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 15.03.2018, dal quale sarebbero derivati alla paziente asimmetria delle mammelle, infossamento del seno sinistro, oltre ad esiti Parte_1 cicatriziali deturpanti e discromici.
Orbene, in base ai principi esposti in precedenza: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico
(ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
L'accertamento del nesso causale deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati negli artt. 40 e 41 cod. pen., applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale , un valido nesso causale tra una condotta ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento e l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Tribunale che l'attrice ha certamente fornito la prova del titolo mediante il deposito della documentazione sanitaria e della cartella clinica. Orbene, alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata, ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si attiene, nonché della documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'istante, è emersa prova certa e sufficiente della condotta censurabile dei convenuti.
Al riguardo i CCTTUU nominati hanno ricostruito l'iter clinico della paziente i cui dati salienti possono essere in questa sede sintetizzati nei seguenti passaggi.
a)In merito all'anamnesi:
- la ricorrente all'età di 19 anni, precisamente nel marzo 2018, essendole stata diagnosticata una “ipoplasia mammaria destra e sinistra”, si ricoverava presso la casa di Cura
“ di Caserta, affinchè venisse eseguito il relativo Parte_2 intervento chirurgico presso la suddetta clinica, in pari data, specificamente dal dott. chirurgo;
Controparte_1
- durante l'intervento chirurgico, previa infiltrazione di soluzione di Klein si procedeva con taglio cutaneo mammario a destra e sinistra, confezione tasca sottomuscolare;
emostasi; disinfezione e dopo ulteriore controllo emostasi si procedeva ad inserimento di protesi, sutura a strati e Cute Monocryl 3/0 intradermica;
- la paziente veniva dimessa in data 15/03/2018 in ottime condizioni generali, dopo controllo chirurgico ed anestesiologico, con terapia domiciliare e follow up a distanza di sette giorni;
- nell'immediato postoperatorio la paziente lamentava intenso dolore mammario bilaterale, più accentuato a sinistra, con nausea, vomito e lipotimia, per i quali il dott. prescriveva CP_1 antidolorifici;
- a distanza di sette giorni il dott. rimuoveva i punti di sutura, accorgendosi di un CP_1 seno più basso a sinistra;
- seguivano ulteriori medicazioni locali per due settimane, al termine delle quali si completava il processo di cicatrizzazione;
- allo stato attuale la perizianda lamenta reazione psico-emotiva sfavorevole e ipo- anestesia areolare e parte inferiore di entrambi i seni;
riferisce incremento ponderale di oltre 3 kg rispetto all'epoca dell'intervento. I CCTTUU nominati, in sede di visita medico legale, dopo aver svolto una disamina sull'intervento di cui sopra, hanno riscontrato, in sede di esame obiettivo locale, in merito al torace “Protesi mammarie in sede retromuscolare, con dislocazione caudale di grado lieve bilateralmente, ma maggiore a sinistra. Differenza di altezza dei solchi inframammari di circa 0.5 cm e delle areole di circa 1.5 cm. Modico deficit della rappresentazione della tasca inferomediale, poco più evidente a destra. Cicatrici di 10 cm, distalmente, a livello del polo inferiore della mammella, lungo il quadrante infero-mediale, arcuate bilateralmente verso l'alto e diastasate. Distanza
ZO (C-E) 17.5 a dx e 17.0 a sx. Distanza O/ (C-G) 17.5 a dx e 17.0 a sx.
Distanza OL AM (C-I) 10 a dx e 11 a sx che allo strech test diventano 13 cm a dx e 14 cm a sx. Diametro Areolare 4 cm ca”. Venivano, poi, riprodotte le foto relative allo stato biologico obiettivato in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
I consulenti tecnici d'ufficio, dopo un'approfondita analisi documentale e scientifica, valutando gli esiti dell'intervento chirurgico a carico della , e considerando i parametri della “mammella ideale” Pt_1 hanno osservato che “nel caso specifico si evidenzia un risultato finale di discreta qualità, con differenza di altezza dei solchi inframammari di circa 0.5 cm. La differenza di altezze delle areole è di circa 1.5 cm;
vi è un lieve deficit della rappresentazione della tasca inferomediale appena più evidente a destra;
un verosimile malposizionamento della cicatrice al solco inframammario che non appare essere nel solco ma bensì lungo il polo inferiore della mammella e più in particolare lungo il quadrante inferolaterale. Le cicatrici appaiono di dimensioni maggiori (circa 10 cm) rispetto alla media (circa 4-5 cm), diastasate ed arcuate lateralmente verso l'alto. I parametri rilevati alla misurazione della paziente sono: Distanza ZO (C-E) 17.5 a dx e 17.0 a sx. Distanza
O/ (C-G) 17.5 a dx e 17.0 a sx. Distanza OL AM (C-I) 10 a dx e 11 a sx che allo strech test diventano 13 cm a dx e 14 cm a sx. Diametro Areolare 4 cm ca” (cfr. pag. 20 e ss. c.t.u.).
La negligenza è stata rinvenuta nel riscontro di una “ una asimmetria di grado lieve tra le due mammelle ed un verosimile malposizionamento delle cicatrici poste al solco inframammario, con dimensioni delle stesse maggiori rispetto alla media, con aumento della lunghezza del polo inferiore di circa 2-3 cm, rispetto ai parametri ideali, che determina la presenza di maggior volume mammario nella porzione inferiore della mammella, rispetto a quella superiore, rapportato al parametro ritenuto ideale di 50%/50% rispetto ad una linea trasversale passante per il capezzolo.
Pertanto, in assenza di documentazione preoperatoria quali foto e disegni preoperatori prodotte in atti ed in assenza altresì di documentazione nel registro operatorio di fissazione del “…illeggibile …neosolco” programmato con punti di sutura, si deve propendere, in termini presuntivi, per un inaccurato planning e/o realizzazione alla base del quadro clinico descritto”.
In particolare, “in merito alla diastasi della cicatrice, si deve evidenziare che in descrizione intervento, si segnala “…sutura a strati…” ma non si specifica quale sia il tipo di filo utilizzato, né se ne segnala il calibro.
Tale rilievo non consente di provare, da parte del resistente, la buona condotta chirurgica intraoperatoria.
Il presente caso, esaminato nell'ambito della responsabilità contrattuale, poneva - a seguito della l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, il conseguente onere probatorio, sulla parte resistente, di aver bene e correttamente operato, nel rispetto delle linee guida e delle regole della buona pratica medica;
ebbene, il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) come rilevato in sede di c.t.u., “non allega alcuna documentazione fotografica pre-operatoria, né i rilievi clinici necessari in quella fase, relativamente alla condizione mammaria della giovanissima paziente (anni 19). Inoltre, anche le varie fasi dell'intervento e le specifiche modalità dei mezzi utilizzati per le suture, non vengono indicati con chiarezza ed evidenza “; dunque , tale prova non è stata fornita.
Ne consegue che l'attuale risultato estetico sfavorevole, in assenza di altri momenti etiologici che abbiano ragionevolmente e probabilisticamente potuto determinarlo, va ascritto alle responsabilità della parte resistente.
Ed ancora, i Consulenti osservano, dal punto di vista valutativo, che una buona parte degli esiti residuati può essere emendata con un nuovo intervento chirurgico. È infatti possibile eseguire un intervento di risutura del solco e di riposizionamento della cicatrice nel solco inframammario, correggendo così la dislocazione. Risulta inoltre possibile rivedere la cicatrice chirurgica escidendola completamente e risuturandola in triplo strato. Di contro, visto il posizionamento della cicatrice stessa e la sua lunghezza che non è possibile ridurre, può ritenersi che all'esito dei procedimenti chirurgici suddetti possa determinare un miglioramento dell'attuale condizione estetica nella misura del 70%.
Tale intervento di revisione consiste nell'escidere la pregressa cicatrice, eseguire capsulectomia del polo inferiore della mammella e fissare il neosolco con punti di sutura nella corretta posizione, con successivo nuovo inserimento protesico
e sutura triplo strato della ferita chirurgica, ad un costo medio pari ad euro 6.000,00 (seimila), omnicomprensivi.
La valutazione del danno biologico risarcibile, per tutto quanto sopra discusso, viene dai CCTTUU quantificata nel modo seguente: spese complessive di futuro intervento € 6.000,00; danno biologico relativo agli esiti esteticamente inemendabili (residuati dopo la “correzione chirurgica”) pari al 4%, e dunque, in riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano ed all'età della periziata, all'epoca dei fatti
(anni 19) in € 6.477,00 - Temporanea relativa al reintervento: - giorni 1 (uno) di ITT € 99,00 - giorni
10 (dieci) di ITP al 50% € 495,00 , per un totale di euro 13.071,00.
Valutando le spese future di “riabilitazione” estetica, nulla va riconosciuto relativamente alle spese sostenute in precedenza, atteso che essere sarebbero state comunque necessarie, anche in caso d'intervento correttamente eseguito.
Sulla base delle conclusioni raggiunte dai consulenti, nei limiti evidenziati, deve essere senza dubbio riconosciuta la responsabilità del medico convenuto per gli insoddisfacenti esiti residuati dall'intervento di mastoplastica additiva, eseguito in un chiaro quadro di malpractice medica in data 15.03.2018 presso la
. Parte_2
5. La responsabilità della clinica - esclusione Parte_2
Quanto alla responsabilità della summenzionata clinica, in giurisprudenza la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2025, n. 8163) ha esaminato la fattispecie della concessione in locazione un locale, con relativa strumentazione da parte della casa di cura.
Secondo la prospettazione del giudice di legittimità, il contratto di locazione stipulato tra struttura sanitaria e medico non integra un contratto con effetti protettivi a favore del terzo, schema utilizzato in passato dalla giurisprudenza, ma non più seguito dalla Suprema Corte, che anzi ha negato che nel contratto fra medico e struttura possa ravvisarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente (Cass. civ., n.
11320/2022). Inoltre, la responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge del 2017, presuppone pur sempre che la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria: occorre dunque un titolo perché essa possa essere chiamata a rispondere del fatto del medico. La struttura sanitaria risponde dunque del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7, L. n. 24 del 2017): occorre dunque che la struttura abbia assunto obbligazione verso il paziente e, per adempiervi, si sia avvalsa del medico.
Se la struttura risponde per fatto proprio si intende che l'obbligazione è propria, sebbene eseguita da altri (ausiliario, dipendente), e cioè significa che la struttura ha assunto direttamente l'obbligazione di effettuare la prestazione sanitaria. Il che implica che vi sia una fonte di quella obbligazione secondo la previsione codicistica. Del resto, anche a considerare la responsabilità per fatto altrui, allora deve esistere un rapporto con il medico che giustifichi il fatto che la struttura risponde non per un fatto proprio ma per la condotta di costui, e questo rapporto non può essere quello di aver locato ad una società, di cui il medico
è parte, i locali dove costui svolge la sua attività.
La responsabilità della struttura locatrice non si giustifica ovviamente nemmeno in base al contratto di locazione, dal quale, come è noto, sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all'interno dell'immobile.
Da tale assunto segue il conseguente accoglimento della sollevata eccezione da parte della struttura avente ad oggetto la sua totale estraneità rispetto alla prestazione chirurgica;
eccezione di parte Pt_2 fondata, in particolare, sul dato testuale della scrittura privata intercorsa tra il dott. e la parte CP_1 ricorrente (cfr. “Scrittura privata”, allegato alla costituzione di parte resistente del 23.11.2023).
Secondo la prospettazione della : “le suindicate prime due parti (sig. Parte_2 Parte_1
e dr. hanno individuato la terza ( che gestisce la “Città della
[...] CP_1 Controparte_3
Medicina PO”) quale struttura idonea alla prestazione dei servizi accessori di mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera, nonché nella messa a disposizione del personale paramedico;
nell'apprestamento dei medicinali, degli ambulatori, delle sale operatorie e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
nella messa a disposizione delle prestazioni pre e post operatorie, con specificazione che l'esecuzione e somministrazione dei medicamenti, le medicazioni, le terapie e, più in generale, ogni e qualsiasi analisi e accertamento pre e post operatorio, sarà eseguito da personale qualificato della struttura sanitaria, ma sotto le dirette indicazioni, controllo e responsabilità del suindicato medico chirurgo”, ed in particolare, “le parti sono perfettamente consapevoli che la Città della Medicina
PO è espressamente esclusa da qualsivoglia attività della fase operatoria”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, tali dichiarazioni attestano la sola prestazione dei servizi accessori di mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera, nonché nella messa a disposizione del personale paramedico per l'espletata attività di intervento chirurgico, conseguentemente rimessa al solo medico operatore.
In conclusione, l'assenza di un titolo perché la struttura possa essere chiamata a rispondere del fatto del medico; la assenza della prova che la stessa si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7, L. n. 24 del 2017) e la assenza della assunzione di una obbligazione verso il paziente, comporta il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità contrattuale in capo alla per l'operato del dott. Parte_2 CP_1
5. IL QUANTUM DEL RISARCIMENTO
Circa il quantum del risarcimento, essendo emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio che l'attuale risultato estetico sfavorevole, in assenza di altri momenti etiologici che abbiano ragionevolmente e probabilisticamente potuto determinarlo, vada ascritto alle responsabilità della parte resistente – specificamente del dott. – vista anche l'età della danneggiata (19 anni) al momento dell'intervento CP_1
(nel 2018), il danno biologico complessivo deve essere liquidato in € 13.071,00 (consistente in: spese complessive del futuro intervento ammontanti ad euro 6.000,00; danno biologico permanente nella misura del 4% equivalente ad € 6.477,00; 1 gg di ITT pari ad euro 99,00; 10 gg di ITP al 50% pari ad euro 495,00).
6. Nel caso di specie si ravvisano, inoltre, i presupposti per la personalizzazione della liquidazione, nella misura ritenuta equa del 20% sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Con le note sentenze del 11.11.2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria la liquidazione automatica del danno morale e del danno esistenziale in termini percentuali rispetto al danno biologico.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico-relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del
"danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico- relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, da quanto emerso in sede di questionario sulla personalizzazione del danno nei confronti di parte attrice (cfr. allegato n. 5 al ricorso datato 1.06.2023, produzione di parte attrice), è stato accertato che l'evento dannoso ha provocato sentimenti di grande disagio che si ripercuotono sulla sua vita di relazione e di coppia, così come segue: “Frequentavo una palestra di fitness ma ho abbandonato i corsi perché l'abbigliamento mi metteva in difficoltà. Inoltre, avevo timore di dovermi spogliare in presenza di altri negli spogliatoi;
esco meno e cerco di incontrare meno le persone. Ho il timore che dai vestiti si notino i miei difetti;
ho ridotto notevolmente fino quasi ad azzerare le vacanze al mare. Ho vergogna a mostrarmi in costume e lo faccio sempre indossando copricostumi. Cerco di non mostrarmi mai a seno scoperto e questo incide molto nella mia relazione. Spogliarmi mi provoca grande disagio”.
Tanto giustifica la personalizzazione della liquidazione con il riconoscimento a favore dell'attrice, nella misura del 20%, della somma di € 1.024,26 (importo che si somma al danno biologico complessivo, per un totale di € 14.095,26).
Va nondimeno aggiunto che la somma è debito di valore e, pertanto, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito all'attualità.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della maturazione del diritto, sicché l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza l'avente diritto non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore alla maturazione del detto diritto.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v. Cass.
30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra individuati, la somma indicata, riferita al marzo dell'anno 2018 (data dell'intervento), va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente).
La somma risultante è pari ad euro.
Il resistente dott. dovrà corrispondere a parte ricorrente gli interessi al tasso legale CP_1 inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro € 11.904,78 (importo corrispondente a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 15.03.2018 - data dell'evento dannoso - di quello testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 15.03.2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La domanda di manleva
8. Il rigetto della domanda proposta verso la comporta l'assorbimento della Parte_2 domanda di manleva verso la Controparte_7
Le spese
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ordine a quelle in favore di parte ricorrente, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese della CTU devono essere, altresì, poste a carico del dott. resistente soccombente. CP_1 In base al medesimo criterio vanno poste a carico della parte soccombente le spese del procedimento di ATP.
Tuttavia, in considerazione dell'applicazione del principio giurisprudenziale di nuovissimo conio ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c. ( …nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,) atto a escludere la responsabilità della Parte_2
sussistono comprovate ragioni per compensare le spese tra parte ricorrente e la
[...] Parte_2
e tra la e la chiamata in causa Parte_2 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità del dott. CP_1 per l'evento dannoso subito da parte ricorrente e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento
[...] dei danni in favore di , che si liquidano nella somma complessiva di € 14.095,26 oltre Parte_1 interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 11.904,78 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 15.03.2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b) rigetta la domanda proposta nei confronti della Controparte_3
c) condanna il dott. a rifondere a parte ricorrente le spese processuali del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali ed € 518,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
d) compensa le spese del presente giudizio tra parte ricorrente e la Parte_1
; Parte_2
e) compensa le spese del presente giudizio tra la e la Parte_2 [...]
CP_2
f) condanna il dott. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio ex art. 696-bis c.p.c., pari a € 259,00 per spese ed € 1.170,00 per onorari oltre rimborso forfettario IVA, CPA e spese generali, come per legge, con distrazione;
g) pone le spese della CTU di cui al giudizio ex art. 696-bis c.p.c definitivamente a carico del dott. resistente soccombente;
CP_1
h) dichiara assorbita la domanda proposta dalla nei Pt_2 Controparte_3 confronti della società Parte_4
i) dichiara la sentenza esecutiva ex lege. Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 17.11.2025
Il giudice dott.ssa AT RU