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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2861/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2861/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_1
Zuccarini, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Controparte_1
Ciarrocchi, giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo dofensore in data 04/02/2025.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28/05/2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 28/05/2025, così come integrato dalla precisazione fatta dai Procuratori e confermata dalle parti nella predetta udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Montorio al Vomano in data 22/08/1999 con da cui erano nati i figli (il 02/06/2001) Controparte_1 Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, affetto da autismo e riconosciuto invalido civile al 100% e (il 12/11/2013) e che, con Per_2
provvedimento del 15/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG.
2498/2022, il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocazione Per_2
prevalente presso la madre nell'abitazione di Teramo presso la quale attualmente risiede;
regolamentare i tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
porre a proprio carico l'assegno di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
disporre che il figlio continui a vivere con sé presso l'abitazione di Per_1
Montorio al Vomano, di proprietà dei nonni materni;
disporre la revoca dell'assegno di € 100,00 dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio disporre che il padre possa decidere Per_1
autonomamente in merito alle questioni assistenziali relative al figlio e Per_1
possa autonomamente gestire il conto corrente ed i beni di questi, che verranno utilizzati per far fronte alle esigenze di vita del ragazzo;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-il figlio viveva stabilmente con lui, che provvedeva in via pressochè Per_1
esclusiva a tutte le sue necessità di vita e di cura, mentre la madre lo vedeva in maniera più sporadica;
-dal tempo della separazione le proprie condizioni economiche si erano modificate in peggio, poiché aveva subito un a decurtazione della retribuzione mensile.
Con comparsa in data 23/02/2024 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dal marito ed ha chiesto: di affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre;
di regolamentare dei tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 250,00
a titolo di mantenimento in favore del figlio ed assegno mensile di € Per_2
100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio che continuerà a Per_1
vivere con il padre presso l'abitazione in Montorio al Vomano di proprietà dei nonnni materni, somme soggette a rivalutazione annuale ISTAT;
di porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 75% a carico del padre ed il restante 25% a carico della madre;
di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 in suo favore a titolo di assegno di divorzio.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la scelta relativa alla collocazione del figlio – affetto da disturbo dello Per_1
spettro autistico - presso il padre, rispondeva all'esigenza di fornire al ragazzo adeguate cure soprattutto dal punto di vista fisico, dato che la resistente, minuta di costituzione, non era oggettivamente in grado di farvi fronte;
-la resistente aveva diritto all'assegno divorzile poiché aveva rinunciato ad ogni prospettiva lavorativa per occuparsi della famiglia e dei figli e, a causa dell'età
(47 anni) e della mancanza di titoli di studio idonei, non era in grado di reperire un'occupazione stabile e ben retribuita;
-il marito aveva subito una minima decurtazione dello stipendio (€ 300,00), che non giustificava la revoca del contributo al mantenimento del figlio nei Per_1
giorni che questi trascorreva presso la madre;
-tale contributo era stato pattuito dai coniugi anche in relazione alle attività di lavaggio e stiraggio degli indumenti di di cui la madre si era sempre Per_1
occupata.
All'udienza del 28/05/2025, i Procuratori delle parti hanno dato atto che i propri assistiti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritto e depositato in pari data.
La procuratrice della resistente ha precisato che in merito al punto relativo alla frequentazione del centro di riabilitazione, a seguito della collocazione presso la madre, sarà questa a garantirne la frequentazione, anche se dovesse sceglierne uno più distante dall'attuale e, quindi, più vicino a lei.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e della precisazione effettuata in ordine al punto relativo frequentazione del centro di riabilitazione, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, nella presente sede possono essere recepite quelle contenute nell'accordo sottoscritto e depositato dalle parti in data
28/05/2025, così come integrato dalla precisazione fatta dai Procuratori e confermata dalle parti all'udienza del 28/05/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di
Teramo e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre come da accordo;
il versamento a carico del padre dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma soggetta a rivalutazione Per_2
annuale ISTAT;
spese straordinarie carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno come da Protocollo con il Coa di Teramo del 05/12/2018; ripartizione dell'assegno unico INPS tra le parti in ragione del 50% per ciascun coniuge), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 22/08/1999 a Montorio al Parte_1 Controparte_1
Vomano, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato dalle parti in data 28/05/2025, così come integrato dalla precisazione in ordine al punto relativo alla frequentazione da parte di del centro di Per_1
riabilitazione, effettuata dai Procuratori e confermata dalle parti all'udienza del 28/05/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2861/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_1
Zuccarini, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Controparte_1
Ciarrocchi, giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo dofensore in data 04/02/2025.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28/05/2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 28/05/2025, così come integrato dalla precisazione fatta dai Procuratori e confermata dalle parti nella predetta udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Montorio al Vomano in data 22/08/1999 con da cui erano nati i figli (il 02/06/2001) Controparte_1 Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, affetto da autismo e riconosciuto invalido civile al 100% e (il 12/11/2013) e che, con Per_2
provvedimento del 15/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG.
2498/2022, il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocazione Per_2
prevalente presso la madre nell'abitazione di Teramo presso la quale attualmente risiede;
regolamentare i tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
porre a proprio carico l'assegno di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
disporre che il figlio continui a vivere con sé presso l'abitazione di Per_1
Montorio al Vomano, di proprietà dei nonni materni;
disporre la revoca dell'assegno di € 100,00 dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio disporre che il padre possa decidere Per_1
autonomamente in merito alle questioni assistenziali relative al figlio e Per_1
possa autonomamente gestire il conto corrente ed i beni di questi, che verranno utilizzati per far fronte alle esigenze di vita del ragazzo;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo con il COA di Teramo in data 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-il figlio viveva stabilmente con lui, che provvedeva in via pressochè Per_1
esclusiva a tutte le sue necessità di vita e di cura, mentre la madre lo vedeva in maniera più sporadica;
-dal tempo della separazione le proprie condizioni economiche si erano modificate in peggio, poiché aveva subito un a decurtazione della retribuzione mensile.
Con comparsa in data 23/02/2024 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dal marito ed ha chiesto: di affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre;
di regolamentare dei tempi di permanenza presso il padre come da ricorso;
di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 250,00
a titolo di mantenimento in favore del figlio ed assegno mensile di € Per_2
100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio che continuerà a Per_1
vivere con il padre presso l'abitazione in Montorio al Vomano di proprietà dei nonnni materni, somme soggette a rivalutazione annuale ISTAT;
di porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 75% a carico del padre ed il restante 25% a carico della madre;
di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 500,00 in suo favore a titolo di assegno di divorzio.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la scelta relativa alla collocazione del figlio – affetto da disturbo dello Per_1
spettro autistico - presso il padre, rispondeva all'esigenza di fornire al ragazzo adeguate cure soprattutto dal punto di vista fisico, dato che la resistente, minuta di costituzione, non era oggettivamente in grado di farvi fronte;
-la resistente aveva diritto all'assegno divorzile poiché aveva rinunciato ad ogni prospettiva lavorativa per occuparsi della famiglia e dei figli e, a causa dell'età
(47 anni) e della mancanza di titoli di studio idonei, non era in grado di reperire un'occupazione stabile e ben retribuita;
-il marito aveva subito una minima decurtazione dello stipendio (€ 300,00), che non giustificava la revoca del contributo al mantenimento del figlio nei Per_1
giorni che questi trascorreva presso la madre;
-tale contributo era stato pattuito dai coniugi anche in relazione alle attività di lavaggio e stiraggio degli indumenti di di cui la madre si era sempre Per_1
occupata.
All'udienza del 28/05/2025, i Procuratori delle parti hanno dato atto che i propri assistiti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritto e depositato in pari data.
La procuratrice della resistente ha precisato che in merito al punto relativo alla frequentazione del centro di riabilitazione, a seguito della collocazione presso la madre, sarà questa a garantirne la frequentazione, anche se dovesse sceglierne uno più distante dall'attuale e, quindi, più vicino a lei.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e della precisazione effettuata in ordine al punto relativo frequentazione del centro di riabilitazione, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, nella presente sede possono essere recepite quelle contenute nell'accordo sottoscritto e depositato dalle parti in data
28/05/2025, così come integrato dalla precisazione fatta dai Procuratori e confermata dalle parti all'udienza del 28/05/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di
Teramo e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre come da accordo;
il versamento a carico del padre dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma soggetta a rivalutazione Per_2
annuale ISTAT;
spese straordinarie carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno come da Protocollo con il Coa di Teramo del 05/12/2018; ripartizione dell'assegno unico INPS tra le parti in ragione del 50% per ciascun coniuge), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 22/08/1999 a Montorio al Parte_1 Controparte_1
Vomano, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato dalle parti in data 28/05/2025, così come integrato dalla precisazione in ordine al punto relativo alla frequentazione da parte di del centro di Per_1
riabilitazione, effettuata dai Procuratori e confermata dalle parti all'udienza del 28/05/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani