Articolo 11 della Legge 12 marzo 1968, n. 259
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 aprile 1968
Art. 11.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire un concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale di terza classe della carriera del personale esecutivo degli uffici locali che si renderanno vacanti, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale anzidetto, dal 7 agosto 1967 al 6 agosto 1968, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.
Al concorso predetto sono ammessi a partecipare:
a) il personale della carriera ausiliaria degli uffici locali munito del titolo di studio di scuola media inferiore;
b) gli ufficiali giornalieri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo di partecipare, e non vi hanno preso parte, al concorso previsto dall' articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832 , ovvero, avendo partecipato al concorso medesimo, ne sono stati esclusi per non aver presentato la documentazione richiesta entro il termine di tempo prescritto; l'ammissione al concorso avverra' nei modi ed alle condizioni previsti dalla medesima legge 832.
Entrata in vigore il 17 aprile 1968
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