Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 879 del R.G.
2024, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ex art. 22 Legge 689/81,
T R A
(C.F.: ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta RI OL (P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_1 di procura in atti, dall'avv. Martino Bruno, presso il cui studio, sito in NA AN
(TA) al viale Europa n. 1/E, è elettivamente domiciliato;
-opponente-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dal funzionario CP_1 P.IVA_2 delegato dott.ssa Adriana Tursi, giusta delega allegata in atti, con domicilio eletto presso il Contenzioso/TA, sito in Taranto alla via Dante n. 63;
-opposta-
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il provvedimento di confisca SA/2024/0024/TA/PI del 29.01.2024, con il quale la ha disposto la Controparte_2 confisca e la distruzione di 85,2 kg di carne della tipologia “capocollo”, per non aver predisposto le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, di cui all'art. 6 comma 6 del D.lgs. n. 193/2007, in relazione all'art. 5 del Regolamento CE n.
852/2004.
A fondamento del provvedimento impugnato è stato posto il verbale di sequestro n. 13v-
04012023-1/NASCCTA del 04.01.2024 redatto dai Carabinieri del Nucleo
Antisofisticazione e Sanità di Taranto a seguito di sopralluogo effettuato presso l'impresa
1
G. Fanelli n. 78-80, all'esito del quale “è stata rilevata la detenzione di 85,2 kg di carne della tipologia “capocollo”, sottoposto a procedura di abbattimento termico, per il quale risulta omessa qualsivoglia indicazione attestante: tipologia del prodotto abbattuto, data di abbattimento, temperatura di abbattimento, data di scadenza dell'alimento.
L'opponente, inoltre, “non è stato in grado di esibire il manuale HACCP aziendale e schede di registrazione propedeutiche, anche in riferimento alle procedure di abbattimento eventualmente previste”.
Con un unico motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto la mancanza degli elementi della fattispecie dell'art.6 comma 6 D. lgs. n. 193/2007.
In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente opposto, la situazione riscontrata in sede di controllo non configura una violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari, atteso che i prodotti alimentari oggetto di verifica sono stati prontamente abbattuti e regolarmente conservati - conformemente alle prescrizioni contenute del manuale di HACCP e nel relativo registro in cui vi erano annotate le temperature, il luogo e la scadenza del prodotto - nell'altro locale, sito in NA AN
(TA) viale Stazione n. 3, adibito a ristorazione, ove la merce è stata consegnata il giorno prima dell'ispezione dei NAS (in data 03.01.2024).
Il ricorrente ha evidenziato che l'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 193/2007 non prevede che l'abbattimento dei prodotti alimentari debba avvenire necessariamente nello stesso luogo in cui gli stessi vengono rinvenuti e che la carne, solo temporaneamente, in data
04.01.2024 è stata trasferita nei locali della macelleria, attraverso l'utilizzo di un veicolo abito al trasporto.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 04.04.2024, la ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto.
In particolare, ha dedotto che, all'atto dell'accertamento, l'opponente non ha esibito il manuale HACCP aziendale e le schede di registrazione propedeutiche, in violazione di un preciso obbligo documentale (art. 6, comma 6 D.lgs. 193/2007; art. 5 del reg. CE n.
852/2004).
Inoltre, non vi è alcun riscontro documentale circa le modalità di trasporto e consegna della carne, che l'opponente dichiara essere stata abbattuta giorni prima presso i locali della “Trattoria e trasferita presso la sede della macelleria Parte_2
. Pt_1
Ha aggiunto che, dalla lettura del manuale HACCP, trasmesso successivamente
2 all'accertamento dell'infrazione, emerge che tra i cicli di manipolazione degli alimenti non è indicato quello relativo ad un all'eventuale trattamento termico negativo relativo alla produzione di capocollo, né tra le schede HACCP vi era quella specificatamente destinata al trattamento termico;
peraltro, l'abbattitore di temperatura, oltre che non indicato sulla “relazione tecnica dell'attività” e sulla “tavola unica lay-out attrezzature”, non è neanche presente nell'elenco attrezzature a disposizione della macelleria.
Rigettata l'istanza di sospensiva all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che secondo la normativa comunitaria e nazionale richiamata nell'ingiunzione impugnata, l'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo igienico-sanitario che gli Operatori del Settore Alimentare
(OSA) sono obbligati ad applicare per legge. Tale sistema serve a prevenire l'insorgere di "problemi" igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle norme durante le fasi di produzione, manipolazione e vendita degli alimenti da parte degli addetti. In sostanza, tutti coloro che lavorano a stretto contatto con cibi e bevande, oltre alle aziende che operano nel settore alimentare, sono tenuti a rispettare la normativa
HACCP e di conseguenza sono obbligati a "autocontrollare" le proprie produzioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (in base alle indicazioni contenute nel
Manuale all'uopo predisposto).
L'Hazard Analysis and Critical Control Points, infatti, è un sistema che prevede, impone
(e presuppone) il cd. autocontrollo: si tratta, dunque, di uno strumento che consente agli
OSA di conseguire un livello molto elevato di sicurezza alimentare. Il sistema HACCP difatti prevede ed impone la redazione di uno specifico Manuale, che racchiude tutte le azioni e le verifiche necessarie per gestire correttamente la produzione, la somministrazione e la vendita degli alimenti.
In particolare, il manuale di autocontrollo è obbligatorio per tutte le imprese in cui si lavorano, depositano, somministrano, confezionano o imballano generi alimentari.
Deve essere sempre in azienda, opportunamente redatto e aggiornato, perché si tratta della documentazione da fornire agli organi di controllo per eventuali verifiche.
L'obiettivo dell'HACCP è infatti quella di garantire la sicurezza degli alimentari in tutte le fasi della catena alimentare e, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE
852/2004, tutte le imprese del settore sono obbligate ad adottarlo (e cfr. altresì art. 8 del
Regolamento CE n. 178/2002, nonché l'art. 14 del Regolamento CE n. 178/2008).
Tanto premesso, nella specie, da quanto emerso dalla documentazione in atti e dedotto
3 dallo stesso ricorrente, appare pacifico che questi non abbia esibito al momento dell'ispezione, il manuale di sicurezza alimentare.
A nulla rileva che la carne, secondo quanto allegato dall'opponente, è stata abbattuta presso i locali del ristorante. Nel piano di autocontrollo redatto dalla RI
, infatti, non è fatta menzione della trattoria riconducibile allo stesso Pt_1
dove la carne della tipologia “capocollo” è stata abbattuta e poi trasportata Pt_1 nei locali della macelleria.
Tale omissione configura l'illecito contestato (violazione dell'art. 6, comma 6 D.lgs. n.
193/2007) poiché la sede di viale Stazione n.3, in NA AN (Ta) non è neppure indicata nel piano di autocontrollo, trascurando così che il trasporto della carne da un luogo all'altro configura uno di quei punti critici che necessitano di essere esaminati ed assistiti da specifiche cautele in modo da assicurare la continuità della catena del freddo.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va rigettata.
Sulle spese di lite, nonostante la soccombenza dell'opponente, avendo assunto la difesa dell'Ente convenuto un suo funzionario, in difetto di prova di spese ulteriori rispetto a quelle generali, non si fa luogo ad alcuna condanna in favore di parte resistente (Cass.
n.31860/2018; Cass, n. 8413/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione
2. nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 08.05.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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