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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 348/23 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del Presidente Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore
IO appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Francesca Sprizzi e Controparte_1
NI PA appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, la sig.ra lamentava Controparte_1
l'illegittimità dei provvedimenti del 02.03.2022 prot. n. 0101919, n. 0101904 e n. 0101910, Pt_1 con i quali era stata disposta la riduzione/cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli di n. 27 giornate lavorative per l'anno 2018, n. 25 giornate lavorative per l'anno 2019 e n. 16 giornate lavorative per l'anno 2020.
Deduceva di avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Controparte_2 per n. 102 giornate rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020, seguendo le direttive del datore di lavoro, titolare dell'omonima azienda agricola, o, comunque, di altro soggetto a questo fine preposto dal datore di lavoro, lavorando per circa sette ore giornaliere (tra le ore 8.00 e le ore 16.00 circa), compresa un'ora di pausa per il pranzo e venendo retribuita secondo paga sindacale, sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di RA e di VA AP IN, consistenti sia in terreni coltivati all'aperto che in serre, in particolare uliveti, agrumeti (limoni), vitigni, prugni e piante orticole protette.
Le mansioni svolte dalla sig.ra concernevano la coltivazione dei fondi, la pulizia degli stessi CP_1
e la raccolta dei frutti, variando a seconda delle esigenze del terreno, della stagione, delle direttive impartite dal datore di lavoro.
Concludeva chiedendo “Piaccia all'On. le Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare che parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della Azienda Agricola TT
MA, per 102 giornate per l'anno 2018, 2019 e 2020; per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2018, 2019 e 2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l' a provvedere alla relativa Pt_1 iscrizione ed alla liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale Pt_1 adito, nonché la decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge
11.3.1970, n.83. Nel merito l' deduceva che a seguito dell'attività ispettiva di cui al verbale unico di Pt_1 accertamento e notificazione n. 2021004331/DDL del 15/06/2021, eseguita presso l'azienda
, erano state ridotte le giornate agricole per gli anni 2018, 2019 e 2020 sulla Controparte_2 posizione assicurativa della ricorrente, con conseguente modificazione della posizione contributiva nell'elenco degli agricoli e con effetto sulle prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate.
Ciò in quanto dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, risultava che, confrontando le giornate denunciate e risultanti dalle buste paga acquisite con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell Controparte_3
Molochio e Taurianova, era emerso che l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose.
Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni rappresentava le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno.
L' concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, improponibile e Pt_1 improcedibile e, nel merito, che venisse rigettato in quanto infondato.
Con sentenza emessa in data 04.07.2023 il Tribunale così provvedeva: “1) accoglie il ricorso, e per
l'effetto accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra Controparte_1
e l'azienda agricola negli anni 2018, 2019 e 2020 per un numero di 102 giornate Controparte_2 lavorative per ciascun anno, ad ogni effetto di legge, anche ai fini del riconoscimento del periodo contributivo maturato;
2) riconosce il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di RA per gli anni 2018, 2019 e 2020, per un numero di 102 giornate lavorative per ciascun anno;
3) riconosce il diritto della ricorrente alle prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti dal predetto rapporto di lavoro e dalla maturata contribuzione previdenziale;
4) condanna l' alle spese di lite che liquida in favore di Pt_1 [...]
in € 900,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in CP_1 favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc”.
Con la suddetta sentenza il Tribunale rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l'eccezione di decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito accoglieva il ricorso in quanto dalla narrazione dei fatti resa dalle parti, dalla documentazione offerta in giudizio e dall'attività istruttoria compiuta era emerso che la sig.ra negli anni 2018, 2019 e 2020 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze CP_1 della ditta . Controparte_2
Inoltre, nel corso della prova testimoniale erano state confermate le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati dalla ricorrente, infatti era emerso in particolare, che la negli anni 2018, CP_1
2019 e 2020 aveva prestato la sua attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta TT MA rispettivamente per 102 giorni.
Ciò che l' aveva contestato era il numero di giornate di effettivo lavoro svolto dalla Pt_1 CP_1 negli anni 2018, 2019 e 2020 alle dipendenze della ditta TT MA in ragione delle giornate di pioggia che erano state registrate negli anni in questione dai Centri di rilevazione pluviometrica siti in Molochio e Taurianova, ritenendo legittimo ridurre sic et simpliciter il numero di CP_3 giornate di lavoro tra tutti i dipendenti della azienda agricola TT MA, e quindi anche quello della ricorrente.
Ciò senza tuttavia eseguire alcun distinguo fra i lavoratori, senza indicare con esattezza in quali giorni dell'anno e in quali ore di quel particolare giorno sui terreni aziendali siti in RA e
VA AP IN la pioggia fosse stata talmente forte da impedire qualsiasi attività agricola, finanche dentro le serre, tale da escludere persino la messa a disposizione dell'azienda da parte della lavoratrice.
Il Giudice ha ritenuto non provato l'effettivo numero di giornate di pioggia registrate negli anni
2018, 2019 e 2020 sui terreni dell'azienda agricola di , considerato che i dati Controparte_2 assunti a riferimento dagli erano i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale CP_4
Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e Taurianova e che dette stazioni pluviometriche si trovavano distanti dai terreni dell'azienda . CP_2
Pertanto, non vi era alcuna certezza che le condizioni meteo rilevate da quelle stazioni pluviometriche coincidessero con quelle esistenti nelle località in cui si trovavano i terreni dell'azienda.
La sentenza del Giudice di prime cure è stata gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiede Pt_1 la riforma.
L' lamenta l'erroneo riparto dell'onere probatorio e l'infondatezza della decisione nel merito. Pt_1
Ritenendo che si tratti di azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e non di annullamento dei provvedimenti emessi dall' , l'ente sottolinea che Pt_1
i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sostiene che le allegazioni della contrastino in modo inconciliabile con le risultanze del CP_1 verbale ispettivo e che le dichiarazioni testimoniali siano contraddittorie e generiche. Evidenzia come i testi non abbiano specificato in quali giornate, nonostante la pioggia copiosa, i lavoratori avevano ugualmente lavorato, né abbiano mosso alcuna contestazione alle precise indicazioni di dette giornate segnate in neretto nell'elenco allegato al verbale e prodotto da questa difesa.
Conclude chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la chiede il rigetto dell'appello. CP_1
Nel merito osserva che il rapporto di lavoro sotteso alla domanda non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sulla stessa non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto Pt_1 di disconoscimento, a condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine.
Evidenzia come era documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Inoltre, i dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di CP_3
Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte insistono nei Comuni di CP_2
RA e VA AP IN.
Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore.
Ritiene che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda promossa da parte appellante e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato.
Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda TT, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l' in via meramente logico – deduttiva e non a Pt_1 seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute.
Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi.
Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante.
Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in costanza di Pt_1 periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Molochio e Controparte_3
Taurianova.
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Pt_1
Molochio e Taurianova, mentre i terreni agricoli delle ditte TT insistevano nei CP_3
Comuni di RA e VA AP IN, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Molochio e Taurianova ai CP_3
Comuni di RA e VA AP IN;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del riconoscimento Pt_1 parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere contestato in sede giudiziale. La carenza ora evidenziata impedisce di poter apprezzare l'asserita genericità delle deposizioni testimoniali, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non può demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità.
Ove vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica
- sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, la ricorrente non avrebbe potuto provare più di quanto ha provato, vale a dire che anche in costanza di piogge, l'attività veniva svolta all'aperto se la pioggia era lieve e all'interno delle serre se la pioggia era violenta e, comunque, i lavoratori restavano a disposizione del datore di lavoro.
Al riguardo, infatti, il teste ha riferito: “ADR Nei giorni di pioggia i braccianti Controparte_2 agricoli restano a disposizione dell'azienda, pertanto, quando piove i dipendenti vengono in azienda e vengono impiegati a seconda delle condizioni meteo o sui campi quando la pioggia non è troppo intensa e si può lavorare con gli impermeabili, quando è molto forte si aspetta che smetta e si lavora nelle serre. Le serre sono presenti sia sui terreni siti in RA sia sui terreni siti in
VA AP IN. Devo precisare che la mia proprietà si trova sul confine dei due comuni limitrofi di RA e VA AP IN. La mia proprietà divide i due comuni”.
Il teste ha confermato quanto riferito dall'altro teste: “ADR è vero che nei Testimone_1 giorni di pioggia parte ricorrente prestava regolarmente la propria opera, anche in serra, il datore di lavoro disponeva infatti che anche nei giorni di pioggia si rimanesse a disposizione dell'azienda”.
Dello stesso tenore anche il teste “ADR è vero che nei giorni di pioggia, parte Testimone_2 ricorrente, come tutti noi dipendenti, prestava regolarmente la propria opera. Nelle giornate di pioggia si prendeva regolarmente servizio sul posto di lavoro, si aspettava al riparo che la pioggia smettesse, e si restava comunque a disposizione dell'azienda sul luogo di lavoro, e a seconda delle condizioni meteo, o si usciva sui campi quando smetteva di piovere o si lavorava nelle serre”.
“ADR è vero che nei giorni di pioggia, il datore di lavoro disponeva che noi operai si rimanesse a disposizione dell'azienda.
La ha, dunque, dimostrato, a mezzo di prova testimoniale, che la circostanza dedotta CP_1 dall' , che ha costituito l'unica ragione di riduzione parziale del rapporto di lavoro con Pt_1 conseguente riduzione delle giornate accreditate nell'elenco dei lavoratori agricoli, è infondata poiché non trova alcun positivo riscontro probatorio.
Soccorre, inoltre, a sostegno dell'argomentazione di parte ricorrente il dato di comune esperienza secondo il quale le aziende agricole non arrestano del tutto la propria attività in caso di pioggia, e capita a tutte le aziende agricole di affrontare nel corso dell'anno giornate di pioggia, ciononostante l' non decurta, in ragione delle giornate di pioggia, le giornate di lavoro della manodopera Pt_1 agricola denunciata e regolarmente registrata dalle aziende.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza determina che l' vada condannato alla rifusione delle spese di questo grado di Pt_1 giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in 3.473,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Controparte_1
Lavoro e Previdenza, in data 04.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)