Ordinanza cautelare 9 luglio 2018
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RM EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza e dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RA OL in Latina, viale dello Statuto 24, come da procura in atti;
contro
Comune di Spigno Saturnia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Azienda Strade Lazio -Astral Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pasteur 5, come da procura in atti;
nei confronti
New Energy S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Palmirani, Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Palmirani in Sessa Aurunca, via Nazionale n.40, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'autorizzazione d'esercizio prot. n. 7455 datata 27/10/2017 rilasciata dal Comune di Spigno Saturnia, con la quale è stato autorizzato il potenziamento con GPL per autotrazione e Metano del predetto impianto carburanti;
- della nota AS prot. conc. 1715, n. 0020009 datata 24/10/2016;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI AN il 17\10\2018 :
- della nota prot. n. 2654/2018 datata 10/04/2018 del Comune di Spigno Saturnia;
- della nota AS prot. conc. 1715, n. 0020009 datata 24/10/2016;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Spigno Saturnia e di Azienda Strade Lazio -Astral Spa e di New Energy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il consigliere LE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato l’8 giugno 2018 e depositato il successivo giorno 18, il sig. EL ha impugnato la nota prot. n. 2654/2018 datata 10/04/2018 del Comune di Spigno Saturnia, con la quale in riferimento alla sentenza di questo T.A.R. n. 176/2018, è stato comunicato che l’impianto di distribuzione carburanti della New Energy s.r.l. sito in Comune di Spigno Saturnia, S.R. 630 km 23+800, è stato autorizzato al potenziamento con GPL per autotrazione e Metano; l’autorizzazione d’esercizio prot. n. 7455 datata 27/10/2017 rilasciata dal Comune di Spigno Saturnia, con la quale è stato autorizzato il potenziamento con GPL per autotrazione e Metano del predetto impianto carburanti; la nota AS prot. conc. 1715, n. 0020009 datata 24/10/2016.
2. – Il ricorrente afferma di essere titolare, quale gestore, dell’impianto di distribuzione carburanti colori ENI, sito in Ausonia, S.R. 630, km 20+450, preposto alle vendite di benzine, gasolio e GPL per autotrazione, e che detto distributore carburanti è ubicato sulla stessa strada (S.R. 630) e serve lo stesso bacino d’utenza dell’impianto di distribuzione carburanti della New Energy s.r.l., sito in Comune di Spigno Saturnia, S.R. 630 km 23+800.
Quest’ultimo avrebbe sempre erogato esclusivamente benzine e gasolio; e tuttavia, ad un dato momento, il ricorrente avrebbe avuto contezza che esso aveva installato anche degli erogatori di propellente a gas e avrebbe preso ad erogare anche tale tipo di carburante.
3. – Il ricorrente prosegue esponendo di avere, allora, intimato al Comune di Spigno Saturnia di inibire all’attività concorrente la vendita di tali carburanti, e che, a fronte del silenzio-inadempimento del Comune, aveva proposto ricorso ex art. 17 c.p.a. davanti a questo TAR, ottenendo la sentenza n. 176\2018, con cui l’Ente locale era stato dichiarato obbligato a provvedere sulla sua istanza entro trenta giorni.
4. – Il Comune, pertanto, con nota n. 2654/2018 datata 10/04/2018, ha comunicato all’istante che l’impianto di distribuzione carburanti della New Energy s.r.l., previo conseguimento di taluni pareri, era stato autorizzato al potenziamento con GPL per autotrazione e Metano; successivamente, il 22 maggio 2018, ha osteso al ricorrente l’autorizzazione d’esercizio n. 7455 datata 27/10/2017 e la nota AS (ente proprietario della strada) prot. conc. 1715, n. 0020009 datata 24/10/2016.
5. – Il ricorso è affidato ai motivi che seguono.
1) Violazione di legge – eccesso di potere.
Il ricorrente premette che, mentre per le modifiche degli impiant di distribuzione di carburante, disciplinate dagli artt. 14 e 6 l.reg Lazio, n. 8/2001, che attengono alla vendita di carburanti già autorizzati, è sufficiente una semplice comunicazione, al contrario, per i potenziamenti degli impianti (disciplinati dagli artt. 5 e 10 l.reg. Lazio n. 8/2011), che implicano la vendita di nuovi carburanti non in precedenza autorizzati (nella specie: GPL per autotrazione e Metano per autottrazione), sarebbe necessaria una apposita autorizzazione d’esercizio ex art. 1 d.lgs. n. 32\1998.
Ma, a dire dello stesso ricorrente, nel caso in esame, a causa di specifiche caratteristiche della viabilità circostante, tale autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata.
2) Eccesso di potere – violazione di legge.
L’autorizzazione rilasciata sconterebbe anche dei vizi procedimentali, quale, innanzitutto, l’assenza della perizia giurata prevista dall’art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 32\1998, rilasciata solo in via postuma.
5. – L’ente proprietario della strada Astral s.p.a. si è costituito in giudizio eccependo, con memoria, il difetto di legittimazione del ricorrente e l’infondatezza del gravame.
Si è altresì costituito il Comune di Spigno Saturnia, che ha eccepito la tardività del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe avuto onere d’impugnazione a partire dalla data di conoscenza dei manufatti la cui realizzazione ritiene esiva dei suoi interessi, ossia dal 19 luglio 2017 (data della diffida inviata al Comune), oltre che per tardiva impugnazione degli atti presupposti all’autorizzazione avversata; ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di reale portata lesiva dell’autorizzazione, in ragione del concreto stato dei luoghi e dell’assetto della circolazione stradale; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la controinteressata New Energy, che ha svolto le medesime difese delle altre parti resistenti, in rito e in merito, deducendo in particolare, quanto alla eccepita tardività del ricorso, l’avvenuta contestazione dell’altrui autorizzazione da parte del ricorrente sin dal mese di agosto 2017.
6. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il primo ottobre 2018, il sig. EL, premesso che “dall’esame dei documenti depositati dalla difesa dell’AS in data 02/07/2018 (segnatamente doc. 3, 5 e 6) è possibile proporre ulteriori motivi di censura rispetto a quelli di cui al ricorso introduttivo”, ha svolto un motivo rubricato “Violazione di legge – eccesso di potere”, con cui ha sostenuto l’illegittimità degli atti gravati per difettosa rappresentazione della realtà, sotto il profilo della configurazione della rete viaria, del presupposto parere dell’Astral.
7. – Dopo lo scambio di memorie di cui all’art. 73 c.p.a., il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
8. – L’impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione in capo al ricorrente, data l’assenza di vicinitas commerciale tra l’impianto da questi gestito e quella della New Energy.
Come noto (Consiglio di Stato sez. IV, 8/09/2025, n. 7237), i presupposti affinché un imprenditore sia legittimato a impugnare l'autorizzazione commerciale, ovvero un titolo abilitativo ampiamente inteso, rilasciato ad altro imprenditore in concorrenza, occorre che: 1) sussista la vicinitas commerciale, basata sul fatto che entrambi gli insediamenti attingono al medesimo bacino di utenza, la cui individuazione implica l'utilizzo di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del giudice; 2) sia invocata la lesione di interessi concernenti la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali per evitare che l'interesse oppositivo del terzo che agisce in giudizio si risolva in un interesse anticoncorrenziale, di natura emulativa, dovendo piuttosto qualificarsi come interesse commerciale al corretto dispiegamento della dinamica concorrenziale; 3) sia fornita in modo rigoroso la prova di un pregiudizio significativo derivante dal contestato insediamento della nuova impresa.
Nel caso in esame, ammesso che possa -come solo allegato dal ricorrente- sussistere il requisito sub 1, alcuna prova -e finanche alcuna allegazione- è stata fornita in giudizio della lesione degli interessi diversi da quelli privati e commerciali del ricorrente sub 2), nonché del pregiudizio significativo sub 3.
9. – A tanto segue l’inammissibilità del ricorso.
Per la peculiarità in fatto della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando dichiara inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TR, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE TR |
IL SEGRETARIO