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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
DO RI, Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5052/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133877956000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133877956000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133877956000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220116328492000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210122232906000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210072418967000 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12989/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09720249133877956 notificata il 05.12.2024 limitatamente alle cartelle nn. 09720210072418967000, 09720210122232906000, 097202201166328492000, il sig. Ricorrente_1 , a mezzo del proprio procuratore, eccepiva la nullità/illegittimità dell'avviso impugnato deducendo la prescrizione del credito ivi riportato nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
Per tali motivi – previa sospensione dell'atto impugnato – chiedeva per l'accoglimento del ricorso vinte le spese di lite.
Con memoria in data 6 marzo 2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate riscossione sostenendo che le cartelle presupposte risultano ritualmente notificate a mezzo pec ed ha chiesto il rigetto.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va respinto per i motivi che seguono.
Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Secondo quanto previsto dall'dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 < autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>.
Dunque- a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione era consentita (lett. e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi propri dell'atto impugnato.
Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione delle medesime cartelle.
L'eccezione risulta infatti infondata, atteso che la cartella n. 09720210072418967000 è stata notificata il
16.03.2022, la cartella n. 09720210122232906000 è stata notificata il 01.07.2022 e da ultimo la cartella
097202201166328492000 notificata il 14.10.2022 tutte a mezzo pec all'indirizzo estratto dal registro delle imprese, come da visura allegata.
Ne deriva il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
6.036,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 Il Relatore IL PRESIDENTE Cristiana
ON GI AB
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
DO RI, Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5052/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133877956000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133877956000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133877956000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220116328492000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210122232906000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210072418967000 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12989/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09720249133877956 notificata il 05.12.2024 limitatamente alle cartelle nn. 09720210072418967000, 09720210122232906000, 097202201166328492000, il sig. Ricorrente_1 , a mezzo del proprio procuratore, eccepiva la nullità/illegittimità dell'avviso impugnato deducendo la prescrizione del credito ivi riportato nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
Per tali motivi – previa sospensione dell'atto impugnato – chiedeva per l'accoglimento del ricorso vinte le spese di lite.
Con memoria in data 6 marzo 2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle entrate riscossione sostenendo che le cartelle presupposte risultano ritualmente notificate a mezzo pec ed ha chiesto il rigetto.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va respinto per i motivi che seguono.
Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Secondo quanto previsto dall'dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 < autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>.
Dunque- a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione era consentita (lett. e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi propri dell'atto impugnato.
Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione delle medesime cartelle.
L'eccezione risulta infatti infondata, atteso che la cartella n. 09720210072418967000 è stata notificata il
16.03.2022, la cartella n. 09720210122232906000 è stata notificata il 01.07.2022 e da ultimo la cartella
097202201166328492000 notificata il 14.10.2022 tutte a mezzo pec all'indirizzo estratto dal registro delle imprese, come da visura allegata.
Ne deriva il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
6.036,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 Il Relatore IL PRESIDENTE Cristiana
ON GI AB