Articolo 2 della Legge 12 agosto 1993, n. 316
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 settembre 1993
Art. 2. 1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministro di grazia e giustizia una relazione delle attivita' svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.
Entrata in vigore il 7 settembre 1993