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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16763 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
DE VA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 62804 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione il 12 maggio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
Parte_1
(avv. Leonardo Pandiscia)
attrice
E
CP_1
(avv. Francesca Romagnoli)
CP_2
(avv. Andrea Ferraguto)
Controparte_3
(avv.ti Maria Cristina Tandoi e Gabriella Mazzoli)
convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., i difensori delle parti così concludevano: per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che la ha erogato in Parte_1 favore del sig. le prestazioni sanitarie descritte in premessa e per l'effetto Parte_2 condannare la in via alternativa o solidale con la al CP_2 Parte_3 pagamento della somma di euro 23.446,94 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02, o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia, corrispondente alla retta dovuta per il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
periodo di degenza del Sig. dal 2015 a oggi. In via subordinata, nella Parte_2 denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, condannare il
, in persona del legale rappresentata pro tempore, in via Controparte_4 alternativa e solidale rispetto al Sig. al pagamento della somma di cui sopra Parte_2 in virtù delle prestazioni socio assistenziali fornite dalla RSA in favore del paziente. Con vittoria di spese di lite.” per la convenuta , riportandosi ai propri scritti difensivi: “Voglia l'Ecc.mo CP_1 Tribunale adito – in ordine alla domanda principale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
In via subordinata nella denegata ipotesi CP_1 accoglimento della domanda principale, quindi nel caso in cui le spese relative al ricovero del sig. non venissero ritenute di competenza esclusiva del Sevizio Sanitario Parte_2 Nazionale, respingere integralmente le domande formulate dal nei Parte_1 confronti di perché totalmente infondate in fatto ed indiritto e, comunque CP_1 non provate. Condannare il al pagamento delle spese di lite oltre che Parte_1 ai sensi dell'art 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.” per la convenuta , riportandosi ai propri scritti difensivi: “Voglia l'adito CP_2 tribunale, rigettata ogni contraria richiesta ed eccezione di parte attrice, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della o, in subordine, l'infondatezza della CP_2 richiesta di pagamento nei suoi confronti.” per la convenuta , riportandosi ai propri scritti difensivi: Controparte_3
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] e rigettare nel merito la richiesta poiché infondata in fatto e in diritto, giacché in Pt_3 nessun caso potrà essere preteso alcun importo dalla ” Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La ha convenuto in giudizio la , l Parte_1 CP_2 Controparte_3
, e , chiedendo: a) di condannare la “
[...] CP_1 Parte_2 CP_2
in via alternativa o solidale con la ”, al pagamento della somma di €
[...] Parte_3
23.446,94 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, corrispondente alla retta dovuta per il periodo di degenza di per le prestazioni socioassistenziali fornite dalla casa di cura Parte_2
San Raffaele Rocca di Papa;
b) in via subordinata, di condannare al pagamento della medesima somma e , “in via alternativa o solidale”. CP_1 Parte_2
A tal fine parte attrice, premettendo di gestire la casa di cura San Raffaele Rocca di
Papa, ha rappresentato quanto segue: (i) in data 11.10.2016 veniva Parte_2 ricoverato presso la predetta casa di cura con previsione di un'assistenza specialistica a Part mantenimento alto;
a seguito di apposita valutazione dell'allora , il ricovero Pt_4 veniva prorogato sino al 16.10.2017; (ii) in data 23.5.2016, il Giudice tutelare dichiarava aperta l'amministrazione di sostegno in favore del , nominando, a tal fine, l'avv. Luigi Pt_2
Calvaruso; (iii) durante il periodo di ricovero sopra indicato, la maturava un Parte_1 credito pari ad € 23.446,94, corrispondente alla retta di degenza.
Sulla scorta della predetta ricostruzione, l'attrice ha evidenziato come, nel caso di specie, vista la gravità della patologia del Forte, vi sia una netta prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali e come, pertanto, i relativi oneri avrebbero dovuto essere
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
posti interamente a carico del (i.e. della e/o Controparte_5 CP_2 Part dell . In via subordinata, secondo la prospettazione offerta dall'attrice, Pt_3 qualora si volesse distinguere – nell'ambito delle prestazioni rese – fra una quota sanitaria e una quota assistenziale/sociale, i relativi oneri avrebbero dovuto essere assolti dal paziente e/o dal Comune di residenza dello stesso (i.e. ). CP_1
ha eccepito: (i) con riferimento alla domanda formulata in via principale, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, qualora vi fosse stata una prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali, i relativi costi graverebbero interamente sul Servizio Sanitario Nazionale;
(ii) con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, l'infondatezza della stessa, in quanto, a seguito dell'esperimento dell'apposita procedura, l'Amministrazione capitolina aveva già provveduto al pagamento della quota sociale di competenza comunale delle prestazioni rese sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, nè avrebbe potuto pretendersi dal il pagamento della parte CP_4 di quota sociale a carico del paziente;
(iii) l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell CP_2 [...]
(alla quale farebbe capo il rapporto convenzionale instaurato con la struttura Pt_3 sanitaria privata), nonché l'infondatezza, nel merito, della richiesta di pagamento, in quanto le prestazioni erogate nel caso di specie non potrebbero ritenersi di carattere prevalentemente sanitario e, pertanto, le stesse andrebbero ripartite fra il Servizio
Sanitario Nazionale e il paziente (con l'eventuale concorso del comune di residenza dello stesso, laddove egli non sia abbiente).
L ha a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e Parte_3
l'infondatezza della domanda, deducendo che solo in presenza del livello assistenziale
“estensivo” potrebbe registrarsi una prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali, mentre, nel caso di specie, essendo stato assegnato al paziente il livello assistenziale “mantenimento alto”, nulla sarebbe dovuto da parte dell'azienda sanitaria.
In data 5.6.2019, sono state dichiarate la contumacia del convenuto e Parte_2
l'interruzione del processo, in ragione del decesso del difensore dell Il Parte_3 giudizio è stato quindi riassunto dalla con ricorso del 16.9.2019. Parte_1
All'udienza del 24.11.2021 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale allo scopo di accertare la natura delle prestazioni rese in favore di , Parte_2 con nomina, a tal fine, del collegio composto dai dott. e Persona_1 [...]
Per_2
Successivamente, all'udienza del 27.9.2023, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di presso l'amministratore di Parte_2 sostegno dello stesso (in quanto, sia al momento dell'introduzione del giudizio che al momento della riassunzione, le notifiche erano state effettuate solo al Pt_2
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
personalmente, nonostante egli fosse sottoposto ad amministrazione di sostegno).
L'ordine di rinnovazione della notifica è rimasto tuttavia inadempiuto e, pertanto, con ordinanza del 23.9.2024, è stata dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al convenuto , con prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti. Parte_2
La causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
2 – In primo luogo, occorre precisare il perimetro della domanda proposta dall'attrice.
2.1 Infatti, sebbene quest'ultima, nell'atto introduttivo, indichi nella data dell'11.10.2016
l'inizio del periodo di ricovero del presso la casa di cura San Raffaele Rocca di Pt_2
Papa, la domanda deve intendersi inerente al più ampio periodo decorrente dal mese di agosto 2015, sino ad arrivare al mese di ottobre 2017, come da fatture allegate all'atto di citazione come doc. 6 e come confermato dalla stessa attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., almeno per quanto riguarda il dies a quo della pretesa: “ […] il periodo di riferimento della pretesa creditoria risulta chiaro e manifesto dalle fatture prodotte che attengono alle annualità 2015/2016 e descritto il titolo negoziale della pretesa, ossia le prestazioni di ricovero in favore del sig. (per quanto neanche Pt_2 contestate)”.
Del resto, il doc. 1 allegato dall'attrice indica nella data del 9.8.2015 l'inizio del ricovero del forte presso la casa di cura San Raffaele Rocca di Papa.
2.2 Ancora, la domanda deve intendersi finalizzata ad ottenere il 100% della remunerazione delle prestazioni rese e non una quota residua, rimasta insoluta a seguito di eventuali pagamenti effettuati da taluno dei convenuti, come da prospettazione offerta dall'attrice dall'introduzione del giudizio (pag. 2 atto di citazione: “Nonostante le lettere a/r inviate da Direttore operativo del San Raffaele Rocca di Papa per il pagamento della somma maturata (all. n. 7), tali somme non sono mai state corrisposte né dal paziente, né tantomeno dalle amministrazioni tenute per legge al pagamento”) fino agli scritti conclusivi (si veda, ad esempio, quanto riportato nelle memoria di replica: “Anzitutto, al contrario di quanto erroneamente riferito dalla la ha agito con Parte_3 Parte_1 il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del 100% delle prestazioni emesse nei confronti del Sig. e non solo del 50%, come ex adverso affermato a pag. 3 della Pt_2 comparsa di risposta.”).
2.3 In conclusione, la domanda deve intendersi finalizzata ad ottenere il 100% della remunerazione delle prestazioni rese in favore di nel periodo di ricovero Parte_2 riferito all'arco temporale agosto 2015 - ottobre 2017.
3 – Stabilito quanto precede, occorre verificare a carico di quali soggetti vadano poste le spese per le prestazioni mediche, la cui erogazione non è stata contestata, previa individuazione della categoria a cui ascrivere sia le condizioni patologiche del , sia Pt_2 le prestazioni in concreto erogategli.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
3.1 Il collegio dei consulenti tecnici d'ufficio formato dai dott. e è Persona_3 Persona_4 stato incaricato, con ordinanza del 24.11.2021, di rispondere ai seguenti quesiti:
“esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, il collegio dei CTU: 1) valuti le patologie dalle quali è affetto il sig. , a decorrere dal suo iniziale ricovero Parte_2 presso la Casa di cura “ ” di Rocca di Papa (RM); 2) dica se le cure e Parte_1
l'assistenza sociosanitaria praticate in detta struttura siano adeguate al suo stato psico- fisico secondo i protocolli e/o le linee-guida sanitarie applicabili;
3) dica a quale delle categorie enumerate nell'art.
3-septies d. lgs. n. 502/1992 siano ascrivibili le prestazioni erogate al paziente: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;
4) indichi, alla stregua delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, nonché della normativa regionale di riferimento (DCA 103/2010, DCA 8/2011, DCA
99/2012 DCA 101/2013) la misura e il soggetto a carico del quale va posta la spesa delle prestazioni in concreto erogate al sig. ”. Pt_2
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare quanto segue: 1) le patologie gravanti sul al momento del suo ricovero si configuravano come “sindrome da Pt_2 allettamento in cirrosi epatica scompensata con versamento ascitico in etilismo cronico, encefalopatia porto sistemica, lesioni da decubito multiple, incontinenza, sfinterica, non autosufficienza. Le condizioni cliniche attuali non gli consentono di usufruire di permesso di uscita”; 2) le cure erogate al paziente nel periodo di ricovero esaminato erano adeguate allo stato psico-fisico del paziente;
3) le cure erogate erano ascrivibili a prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
4) quantomeno nel periodo agosto 2015 - marzo 2016 il paziente necessitava di un livello assistenziale estensivo (e non di mantenimento), con conseguente onere a carico del servizio sanitario nazionale nella misura del 100%.
3.2 Conseguentemente, si ritiene: (i) da un lato, che nel periodo agosto 2015 - marzo
2016, nonostante gli fosse stato assegnato un livello assistenziale di mantenimento alto, il necessitava, in realtà, di un livello assistenziale di tipo estensivo, il cui onere Pt_2 grava interamente a carico del servizio sanitario nazionale;
(ii) dall'altro lato, che, nel restante periodo (aprile 2016 - ottobre 2017), nonostante l'attribuzione del livello assistenziale di mantenimento alto, al paziente erano state erogate cure ascrivibili a prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, anch'esse totalmente a carico del servizio sanitario nazionale.
Infatti, l'art. 3, comma 3 del D.P.C.M. 14.2.2001, dopo aver offerto una definizione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma
4, del D. Lgs. n. 502 del 1992, precisa come le stesse siano a carico del servizio sanitario: “[…] Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario”.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Si veda, del resto, quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte a proposito della nozione di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, nonché a proposito della sussistenza di un trattamento terapeutico personalizzato e della conseguente gratuità della prestazione: “Nell'indicato quadro normativo, le 'prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria' vanno distinte sia dalle 'prestazioni sanitarie a rilevanza sociale' che dalle 'prestazioni sociali a rilevanza sanitaria'. Quanto all'interpretazione della nozione di 'prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria', questa Sezione (così, in motivazione, Cass., sez. III, 7 novembre 2017, n.
28321, che richiama, sul punto, Cass., sez. I, 22 marzo 2012, n. 4558 e Cass., sez. lav.,
9 novembre 2016, n. 22776) ha affermato che: a) ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socioassistenziali, 'nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la 'complessiva prestazione' deve essere erogata a titolo gratuito'; b) «la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica», concerne, per l'appunto, «la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie 'inscindibili' con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo». In sostanza, si è osservato, 'l'elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale «inscindibile» dalla prestazione sanitaria e prestazione socioassistenziale «pura», non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale', e ciò perché in tal caso, 'l'intervento «sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico'. Conclusivamente, questa Corte ha ravvisato nella «individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale
'inscindibilmente connessa' a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.” (Cass., ord. 19.12.2024 n. 33394).
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
3.3 Con riferimento alla remunerazione di tali prestazioni, deve affermarsi la legittimazione passiva sostanziale (rectius, la titolarità dell'obbligazione di pagamento dal lato passivo del rapporto), della – quale ente incaricato del pagamento del CP_2 corrispettivo – in continuità con l'orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 2.5.2024, n. 11720). Ciò determina, altresì, Part l'esclusione del vincolo di solidarietà fra la e la dedotto da parte attrice. CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 24758/2021), in ordine alla legittimazione passiva è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (anche di questo Tribunale: cfr., ex pluribus, le sentenze nn. 4880/2024; 12411/2020; 15511/2018;
3337/2018; 21472/2017; 21279/2017; 16680/2017), seguìto da quando Cass. 30.6.2015,
n. 13333 ha confermato quanto sostenuto nella precedente sentenza n. 18448 del
31.8.2007, secondo cui si estende alle aziende sanitarie previste dal d. lgs. n. 502/1992 la norma posta dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito nella l. n. 423/1993, espressamente prevista per il regime del convenzionamento esterno di cui alla legge n.
833/1978. L'art. 1, comma 10, cit. stabilisce che "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente" (nello stesso senso v., da ultimo, Cass. 13.2.2020, n. 3676; 5.7.2018, n.
17587; 23.12.2016, n. 26959). Tale orientamento è conforme alla tendenza legislativa – motivata da esigenze di controllo della spesa pubblica e distribuzione del finanziamento – ad un progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con distinzione fra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento e competenza al pagamento del corrispettivo delle stesse.
In definitiva, stante il difetto di legittimazione passiva dell la Parte_3 CP_2 deve essere condannata al pagamento della retta di degenza di per il Parte_2 periodo agosto 2015 - ottobre 2017, con rigetto della domanda proposta nei confronti di
. CP_1
4 – Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al D.
Lgs. n. 231/2002, la stessa deve essere disattesa, posto che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la corresponsione di tale tipologia di interessi richiede necessariamente la conclusione di un contratto in forma scritta rientrante nella nozione di transazione commerciale, che, nel caso di specie, non risulta essere stato stipulato fra la parte attrice e la : “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai CP_2 sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_6
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.” (Cass. sez. un.
14.12.2023 n. 35092, massima).
Sono pertanto dovuti unicamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di proposizione della domanda (28.9.2018), posto che il sollecito di pagamento formulato con la missiva in data 2.12.2016 (doc. 7 fasc. attore) è stato inviato al solo avvocato Luigi Calvaruso, quale amministratore di sostegno di . Parte_2
5 – Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali, si statuisce quanto segue:
a) in ragione della propria soccombenza, la deve essere condannata al CP_2 pagamento in favore della delle spese processuali, liquidate in Parte_1 dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal DM Giustizia n. 55 del 2014, avendo riguardo al valore della causa;
b) in ragione del difetto di legittimazione passiva dell e dell'infondatezza Parte_3 della domanda proposta nei confronti di , la deve CP_1 Parte_1 essere condannata al pagamento, in favore di queste ultime, delle spese processuali, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal DM Giustizia n. 55 del 2014, avendo riguardo al valore della causa;
c) le spese relative all'onorario del c.t.u., in considerazione dell'esito complessivo della lite, devono essere poste definitivamente a carico della . CP_2
Non si ravvisano i presupposti per disporre la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. richiesta da . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della , dell e di , così CP_2 Parte_3 CP_1 provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Parte_3
b) accoglie la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima
[...] dell'importo di € 23.446,94, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
28.9.2018;
c) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_1
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
d) condanna la al pagamento in favore della delle CP_2 Parte_1 spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta;
e) condanna la al pagamento in favore della e di Parte_1 Parte_3 [...]
delle spese di giudizio, liquidate –- in favore di ciascuna di esse – in € 5.077,00 CP_1 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, ed eventuali diversi oneri accessori;
f) pone le spese relative all'onorario del c.t.u. definitivamente a carico della CP_2
.
[...]
Così deciso in Roma, il 1.12.2025
Il Giudice
DE VA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
DE VA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 62804 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione il 12 maggio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica), vertente
TRA
Parte_1
(avv. Leonardo Pandiscia)
attrice
E
CP_1
(avv. Francesca Romagnoli)
CP_2
(avv. Andrea Ferraguto)
Controparte_3
(avv.ti Maria Cristina Tandoi e Gabriella Mazzoli)
convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., i difensori delle parti così concludevano: per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che la ha erogato in Parte_1 favore del sig. le prestazioni sanitarie descritte in premessa e per l'effetto Parte_2 condannare la in via alternativa o solidale con la al CP_2 Parte_3 pagamento della somma di euro 23.446,94 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02, o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia, corrispondente alla retta dovuta per il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
periodo di degenza del Sig. dal 2015 a oggi. In via subordinata, nella Parte_2 denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, condannare il
, in persona del legale rappresentata pro tempore, in via Controparte_4 alternativa e solidale rispetto al Sig. al pagamento della somma di cui sopra Parte_2 in virtù delle prestazioni socio assistenziali fornite dalla RSA in favore del paziente. Con vittoria di spese di lite.” per la convenuta , riportandosi ai propri scritti difensivi: “Voglia l'Ecc.mo CP_1 Tribunale adito – in ordine alla domanda principale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
In via subordinata nella denegata ipotesi CP_1 accoglimento della domanda principale, quindi nel caso in cui le spese relative al ricovero del sig. non venissero ritenute di competenza esclusiva del Sevizio Sanitario Parte_2 Nazionale, respingere integralmente le domande formulate dal nei Parte_1 confronti di perché totalmente infondate in fatto ed indiritto e, comunque CP_1 non provate. Condannare il al pagamento delle spese di lite oltre che Parte_1 ai sensi dell'art 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.” per la convenuta , riportandosi ai propri scritti difensivi: “Voglia l'adito CP_2 tribunale, rigettata ogni contraria richiesta ed eccezione di parte attrice, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della o, in subordine, l'infondatezza della CP_2 richiesta di pagamento nei suoi confronti.” per la convenuta , riportandosi ai propri scritti difensivi: Controparte_3
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] e rigettare nel merito la richiesta poiché infondata in fatto e in diritto, giacché in Pt_3 nessun caso potrà essere preteso alcun importo dalla ” Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La ha convenuto in giudizio la , l Parte_1 CP_2 Controparte_3
, e , chiedendo: a) di condannare la “
[...] CP_1 Parte_2 CP_2
in via alternativa o solidale con la ”, al pagamento della somma di €
[...] Parte_3
23.446,94 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, corrispondente alla retta dovuta per il periodo di degenza di per le prestazioni socioassistenziali fornite dalla casa di cura Parte_2
San Raffaele Rocca di Papa;
b) in via subordinata, di condannare al pagamento della medesima somma e , “in via alternativa o solidale”. CP_1 Parte_2
A tal fine parte attrice, premettendo di gestire la casa di cura San Raffaele Rocca di
Papa, ha rappresentato quanto segue: (i) in data 11.10.2016 veniva Parte_2 ricoverato presso la predetta casa di cura con previsione di un'assistenza specialistica a Part mantenimento alto;
a seguito di apposita valutazione dell'allora , il ricovero Pt_4 veniva prorogato sino al 16.10.2017; (ii) in data 23.5.2016, il Giudice tutelare dichiarava aperta l'amministrazione di sostegno in favore del , nominando, a tal fine, l'avv. Luigi Pt_2
Calvaruso; (iii) durante il periodo di ricovero sopra indicato, la maturava un Parte_1 credito pari ad € 23.446,94, corrispondente alla retta di degenza.
Sulla scorta della predetta ricostruzione, l'attrice ha evidenziato come, nel caso di specie, vista la gravità della patologia del Forte, vi sia una netta prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali e come, pertanto, i relativi oneri avrebbero dovuto essere
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posti interamente a carico del (i.e. della e/o Controparte_5 CP_2 Part dell . In via subordinata, secondo la prospettazione offerta dall'attrice, Pt_3 qualora si volesse distinguere – nell'ambito delle prestazioni rese – fra una quota sanitaria e una quota assistenziale/sociale, i relativi oneri avrebbero dovuto essere assolti dal paziente e/o dal Comune di residenza dello stesso (i.e. ). CP_1
ha eccepito: (i) con riferimento alla domanda formulata in via principale, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, qualora vi fosse stata una prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali, i relativi costi graverebbero interamente sul Servizio Sanitario Nazionale;
(ii) con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, l'infondatezza della stessa, in quanto, a seguito dell'esperimento dell'apposita procedura, l'Amministrazione capitolina aveva già provveduto al pagamento della quota sociale di competenza comunale delle prestazioni rese sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, nè avrebbe potuto pretendersi dal il pagamento della parte CP_4 di quota sociale a carico del paziente;
(iii) l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell CP_2 [...]
(alla quale farebbe capo il rapporto convenzionale instaurato con la struttura Pt_3 sanitaria privata), nonché l'infondatezza, nel merito, della richiesta di pagamento, in quanto le prestazioni erogate nel caso di specie non potrebbero ritenersi di carattere prevalentemente sanitario e, pertanto, le stesse andrebbero ripartite fra il Servizio
Sanitario Nazionale e il paziente (con l'eventuale concorso del comune di residenza dello stesso, laddove egli non sia abbiente).
L ha a sua volta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e Parte_3
l'infondatezza della domanda, deducendo che solo in presenza del livello assistenziale
“estensivo” potrebbe registrarsi una prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali, mentre, nel caso di specie, essendo stato assegnato al paziente il livello assistenziale “mantenimento alto”, nulla sarebbe dovuto da parte dell'azienda sanitaria.
In data 5.6.2019, sono state dichiarate la contumacia del convenuto e Parte_2
l'interruzione del processo, in ragione del decesso del difensore dell Il Parte_3 giudizio è stato quindi riassunto dalla con ricorso del 16.9.2019. Parte_1
All'udienza del 24.11.2021 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale allo scopo di accertare la natura delle prestazioni rese in favore di , Parte_2 con nomina, a tal fine, del collegio composto dai dott. e Persona_1 [...]
Per_2
Successivamente, all'udienza del 27.9.2023, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di presso l'amministratore di Parte_2 sostegno dello stesso (in quanto, sia al momento dell'introduzione del giudizio che al momento della riassunzione, le notifiche erano state effettuate solo al Pt_2
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personalmente, nonostante egli fosse sottoposto ad amministrazione di sostegno).
L'ordine di rinnovazione della notifica è rimasto tuttavia inadempiuto e, pertanto, con ordinanza del 23.9.2024, è stata dichiarata l'estinzione del processo limitatamente al convenuto , con prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti. Parte_2
La causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
2 – In primo luogo, occorre precisare il perimetro della domanda proposta dall'attrice.
2.1 Infatti, sebbene quest'ultima, nell'atto introduttivo, indichi nella data dell'11.10.2016
l'inizio del periodo di ricovero del presso la casa di cura San Raffaele Rocca di Pt_2
Papa, la domanda deve intendersi inerente al più ampio periodo decorrente dal mese di agosto 2015, sino ad arrivare al mese di ottobre 2017, come da fatture allegate all'atto di citazione come doc. 6 e come confermato dalla stessa attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., almeno per quanto riguarda il dies a quo della pretesa: “ […] il periodo di riferimento della pretesa creditoria risulta chiaro e manifesto dalle fatture prodotte che attengono alle annualità 2015/2016 e descritto il titolo negoziale della pretesa, ossia le prestazioni di ricovero in favore del sig. (per quanto neanche Pt_2 contestate)”.
Del resto, il doc. 1 allegato dall'attrice indica nella data del 9.8.2015 l'inizio del ricovero del forte presso la casa di cura San Raffaele Rocca di Papa.
2.2 Ancora, la domanda deve intendersi finalizzata ad ottenere il 100% della remunerazione delle prestazioni rese e non una quota residua, rimasta insoluta a seguito di eventuali pagamenti effettuati da taluno dei convenuti, come da prospettazione offerta dall'attrice dall'introduzione del giudizio (pag. 2 atto di citazione: “Nonostante le lettere a/r inviate da Direttore operativo del San Raffaele Rocca di Papa per il pagamento della somma maturata (all. n. 7), tali somme non sono mai state corrisposte né dal paziente, né tantomeno dalle amministrazioni tenute per legge al pagamento”) fino agli scritti conclusivi (si veda, ad esempio, quanto riportato nelle memoria di replica: “Anzitutto, al contrario di quanto erroneamente riferito dalla la ha agito con Parte_3 Parte_1 il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del 100% delle prestazioni emesse nei confronti del Sig. e non solo del 50%, come ex adverso affermato a pag. 3 della Pt_2 comparsa di risposta.”).
2.3 In conclusione, la domanda deve intendersi finalizzata ad ottenere il 100% della remunerazione delle prestazioni rese in favore di nel periodo di ricovero Parte_2 riferito all'arco temporale agosto 2015 - ottobre 2017.
3 – Stabilito quanto precede, occorre verificare a carico di quali soggetti vadano poste le spese per le prestazioni mediche, la cui erogazione non è stata contestata, previa individuazione della categoria a cui ascrivere sia le condizioni patologiche del , sia Pt_2 le prestazioni in concreto erogategli.
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3.1 Il collegio dei consulenti tecnici d'ufficio formato dai dott. e è Persona_3 Persona_4 stato incaricato, con ordinanza del 24.11.2021, di rispondere ai seguenti quesiti:
“esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, il collegio dei CTU: 1) valuti le patologie dalle quali è affetto il sig. , a decorrere dal suo iniziale ricovero Parte_2 presso la Casa di cura “ ” di Rocca di Papa (RM); 2) dica se le cure e Parte_1
l'assistenza sociosanitaria praticate in detta struttura siano adeguate al suo stato psico- fisico secondo i protocolli e/o le linee-guida sanitarie applicabili;
3) dica a quale delle categorie enumerate nell'art.
3-septies d. lgs. n. 502/1992 siano ascrivibili le prestazioni erogate al paziente: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;
4) indichi, alla stregua delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, nonché della normativa regionale di riferimento (DCA 103/2010, DCA 8/2011, DCA
99/2012 DCA 101/2013) la misura e il soggetto a carico del quale va posta la spesa delle prestazioni in concreto erogate al sig. ”. Pt_2
La consulenza medica espletata ha consentito di accertare quanto segue: 1) le patologie gravanti sul al momento del suo ricovero si configuravano come “sindrome da Pt_2 allettamento in cirrosi epatica scompensata con versamento ascitico in etilismo cronico, encefalopatia porto sistemica, lesioni da decubito multiple, incontinenza, sfinterica, non autosufficienza. Le condizioni cliniche attuali non gli consentono di usufruire di permesso di uscita”; 2) le cure erogate al paziente nel periodo di ricovero esaminato erano adeguate allo stato psico-fisico del paziente;
3) le cure erogate erano ascrivibili a prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
4) quantomeno nel periodo agosto 2015 - marzo 2016 il paziente necessitava di un livello assistenziale estensivo (e non di mantenimento), con conseguente onere a carico del servizio sanitario nazionale nella misura del 100%.
3.2 Conseguentemente, si ritiene: (i) da un lato, che nel periodo agosto 2015 - marzo
2016, nonostante gli fosse stato assegnato un livello assistenziale di mantenimento alto, il necessitava, in realtà, di un livello assistenziale di tipo estensivo, il cui onere Pt_2 grava interamente a carico del servizio sanitario nazionale;
(ii) dall'altro lato, che, nel restante periodo (aprile 2016 - ottobre 2017), nonostante l'attribuzione del livello assistenziale di mantenimento alto, al paziente erano state erogate cure ascrivibili a prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, anch'esse totalmente a carico del servizio sanitario nazionale.
Infatti, l'art. 3, comma 3 del D.P.C.M. 14.2.2001, dopo aver offerto una definizione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma
4, del D. Lgs. n. 502 del 1992, precisa come le stesse siano a carico del servizio sanitario: “[…] Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario”.
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Si veda, del resto, quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte a proposito della nozione di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, nonché a proposito della sussistenza di un trattamento terapeutico personalizzato e della conseguente gratuità della prestazione: “Nell'indicato quadro normativo, le 'prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria' vanno distinte sia dalle 'prestazioni sanitarie a rilevanza sociale' che dalle 'prestazioni sociali a rilevanza sanitaria'. Quanto all'interpretazione della nozione di 'prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria', questa Sezione (così, in motivazione, Cass., sez. III, 7 novembre 2017, n.
28321, che richiama, sul punto, Cass., sez. I, 22 marzo 2012, n. 4558 e Cass., sez. lav.,
9 novembre 2016, n. 22776) ha affermato che: a) ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socioassistenziali, 'nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la 'complessiva prestazione' deve essere erogata a titolo gratuito'; b) «la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica», concerne, per l'appunto, «la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie 'inscindibili' con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo». In sostanza, si è osservato, 'l'elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale «inscindibile» dalla prestazione sanitaria e prestazione socioassistenziale «pura», non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale', e ciò perché in tal caso, 'l'intervento «sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico'. Conclusivamente, questa Corte ha ravvisato nella «individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale
'inscindibilmente connessa' a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.” (Cass., ord. 19.12.2024 n. 33394).
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3.3 Con riferimento alla remunerazione di tali prestazioni, deve affermarsi la legittimazione passiva sostanziale (rectius, la titolarità dell'obbligazione di pagamento dal lato passivo del rapporto), della – quale ente incaricato del pagamento del CP_2 corrispettivo – in continuità con l'orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 2.5.2024, n. 11720). Ciò determina, altresì, Part l'esclusione del vincolo di solidarietà fra la e la dedotto da parte attrice. CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 24758/2021), in ordine alla legittimazione passiva è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (anche di questo Tribunale: cfr., ex pluribus, le sentenze nn. 4880/2024; 12411/2020; 15511/2018;
3337/2018; 21472/2017; 21279/2017; 16680/2017), seguìto da quando Cass. 30.6.2015,
n. 13333 ha confermato quanto sostenuto nella precedente sentenza n. 18448 del
31.8.2007, secondo cui si estende alle aziende sanitarie previste dal d. lgs. n. 502/1992 la norma posta dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito nella l. n. 423/1993, espressamente prevista per il regime del convenzionamento esterno di cui alla legge n.
833/1978. L'art. 1, comma 10, cit. stabilisce che "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente" (nello stesso senso v., da ultimo, Cass. 13.2.2020, n. 3676; 5.7.2018, n.
17587; 23.12.2016, n. 26959). Tale orientamento è conforme alla tendenza legislativa – motivata da esigenze di controllo della spesa pubblica e distribuzione del finanziamento – ad un progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con distinzione fra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento e competenza al pagamento del corrispettivo delle stesse.
In definitiva, stante il difetto di legittimazione passiva dell la Parte_3 CP_2 deve essere condannata al pagamento della retta di degenza di per il Parte_2 periodo agosto 2015 - ottobre 2017, con rigetto della domanda proposta nei confronti di
. CP_1
4 – Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento degli interessi di cui al D.
Lgs. n. 231/2002, la stessa deve essere disattesa, posto che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la corresponsione di tale tipologia di interessi richiede necessariamente la conclusione di un contratto in forma scritta rientrante nella nozione di transazione commerciale, che, nel caso di specie, non risulta essere stato stipulato fra la parte attrice e la : “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai CP_2 sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_6
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all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.” (Cass. sez. un.
14.12.2023 n. 35092, massima).
Sono pertanto dovuti unicamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di proposizione della domanda (28.9.2018), posto che il sollecito di pagamento formulato con la missiva in data 2.12.2016 (doc. 7 fasc. attore) è stato inviato al solo avvocato Luigi Calvaruso, quale amministratore di sostegno di . Parte_2
5 – Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali, si statuisce quanto segue:
a) in ragione della propria soccombenza, la deve essere condannata al CP_2 pagamento in favore della delle spese processuali, liquidate in Parte_1 dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal DM Giustizia n. 55 del 2014, avendo riguardo al valore della causa;
b) in ragione del difetto di legittimazione passiva dell e dell'infondatezza Parte_3 della domanda proposta nei confronti di , la deve CP_1 Parte_1 essere condannata al pagamento, in favore di queste ultime, delle spese processuali, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal DM Giustizia n. 55 del 2014, avendo riguardo al valore della causa;
c) le spese relative all'onorario del c.t.u., in considerazione dell'esito complessivo della lite, devono essere poste definitivamente a carico della . CP_2
Non si ravvisano i presupposti per disporre la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. richiesta da . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della , dell e di , così CP_2 Parte_3 CP_1 provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Parte_3
b) accoglie la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima
[...] dell'importo di € 23.446,94, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
28.9.2018;
c) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_1
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d) condanna la al pagamento in favore della delle CP_2 Parte_1 spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta;
e) condanna la al pagamento in favore della e di Parte_1 Parte_3 [...]
delle spese di giudizio, liquidate –- in favore di ciascuna di esse – in € 5.077,00 CP_1 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, ed eventuali diversi oneri accessori;
f) pone le spese relative all'onorario del c.t.u. definitivamente a carico della CP_2
.
[...]
Così deciso in Roma, il 1.12.2025
Il Giudice
DE VA
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