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Sentenza 22 settembre 2022
Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2022, n. 35428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35428 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN FR n. a Roma il 29/10/1985 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 4/3/2021 -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Domenico Seccia che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso -dato atto che con nota del 12 luglio 2022 il difensore, Avv. Gai, ha rinunziato alla già disposta trattazione orale, riportandosi al ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava integralmente la decisione del locale Tribunale che, in data 13/10/2017 aveva riconosciuto il OL colpevole della ricettazione continuata di due autovetture (una Range Rover Sport e una Mini Cooper SD Countryman) di provenienza furtiva, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen.- ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Cesare Gai, deducendo: 2.1 erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35428 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 13/07/2022 La difesa lamenta che la Corte d'appello abbia disatteso la richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. evidenziando l'incongruità della somma offerta (euro 500,00 per ciascuna delle persone offese) e affermando che la stessa non era stata messa a disposizione ma semplicemente promessa. Il ricorrente sostiene che la lettera integralmente richiamata dai giudici d'appello avesse natura di offerta reale, il cui importo corrispondeva alle concrete disponibilità economiche dell'imputato, e forniva alle pp.00. la possibilità di addivenire a differenti ed ulteriori soluzioni risarcitorie da concordare. L'assenza di riscontro alla missiva da parte degli interessati non consentiva al prevenuto di formalizzare l'offerta mediante l'effettivo deposito della somma indicata. Assume il difensore che la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della circostanza, non ritiene rilevanti le modalità con cui viene effettuato il risarcimento reputando valida anche un'offerta effettuata in modo irrituale purchè congrua e seria, requisiti che debbono essere rapportati alla capacità economica del soggetto tenuto all'adempimento. Aggiunge che anche un parziale risarcimento è suscettibile di integrare l'attenuante invocata alla luce della previsione relativa al fattivo impegno dell'imputato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. La Corte nel giudizio di congruità della somma offerta non ha tenuto conto dell'identità delle pp.00., un ente assicuratore e una persona fisica comunque garantita da copertura assicurativa, e del fatto che entrambe le autovetture erano tornate nella disponibilità dei legittimi proprietari;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 61 n. 7 cod.pen. La difesa lamenta che la Corte territoriale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ha confermato la sussistenza dell'aggravante nonostante la capacità economica delle pp.00 e la restituzione dei veicoli ai proprietari, rendendo una motivazione che non dà conto della rilevanza soggettiva del danno;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69,81 cpv cod.pen. per avere la Corte di merito disatteso con motivazione incongrua le richieste difensive in tema di trattamento sanzionatorio, negando la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche e un più contenuto aumento a titolo di continuazione . A tal fine la Corte di merito ha richiamato la capacità a delinquere del ricorrente e asseriti collegamenti in ambito criminale in contrasto con l'avvenuta esclusione della recidiva e l'assenza di precedenti significativi, omettendo, altresì, di considerare il corretto comportamento processuale del prevenuto e l'immediato ravvedimento;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla revoca dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen. disposta d'ufficio dalla Corte territoriale. La difesa, premesso che i giudici d'appello hanno disposto la revoca in 2 ragione del superamento del limite di anni due derivante dal cumulo tra la pena irrogata in questo giudizio e quella di mesi sei relativa a pregressa condanna, sostiene che siffatta determinazione fosse preclusa al giudice del gravame in assenza di atto di impugnazione del P.m., dovendo al riguardo provvedere il giudice dell'esecuzione. Quanto alla revoca del beneficio della sospensione concesso dal Tribunale di Roma con sentenza del 11/5/2010, irrevocabile il 2 novembre seguente, la difesa evidenzia che all'epoca dei fatti il prevenuto era infraventunenne, limite che doveva essere valutato e che implica un apprezzamento di natura non meramente dichiarativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (in tal senso,Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021;Sez. 3, n. 11573 del 2971/2018, Rv. 272303;Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265831; nel senso dell'esclusione della circostanza in fattispecie di risarcimento corrisposto ratealmente, Sez. 2 , n. 9877 del 12/02/2021, Rv. 280725). Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto assume la difesa, le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile;
l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno 3 GQ,L con riferimento alla seconda ipotesi. (Sez. 3, Sentenza n. 31841 del 02/04/2014, Rv. 260290; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Rv. 247710). 2.Destituite di pregio s'appalesano anche le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. giacché, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446; n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543). La valutazione dei giudici di merito è coerente con il richiamato principio alla luce delle emergenze probatorie acquisite circa il valore dei veicoli in contestazione. Deve aggiungersi che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso e, pertanto, la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all'avente diritto, risulta irrilevante (Sez. 2 , n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032; n. 3369 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254780). 3. Inammissibili perché non consentiti in questa sede risultano, altresì, i rilievi in punto di giudizio di bilanciamento e dosimetria della pena, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà motivazionale tra l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti ed avendo la Corte di merito congruamente giustificato, alla stregua dei parametri dosimetrici e in aderenza alle risultanze processuali, il trattamento sanzionatorio praticato. 4. Quanto alla revoca della sospensione condizionale illegittimamente accordata in violazione dell'art. 164, comma 4, cod.pen., la tesi difensiva che vorrebbe preclusa detta facoltà al giudice d'appello in assenza di impugnazione del p.m. è destituita di pregio, atteso che il potere di revoca può essere esercitato anche d'ufficio dal giudice del gravame in via surrogatoria rispetto al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv. 282076; n. 30710 del 10/05/2019, Rv. 276408; sulla natura della revoca in discorso anche Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015,P.M. in proc..Longo, Rv. 264381). Infatti, il divieto di reformatio in pejus ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al giudice di appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di "revocare benefici", impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice, non anche la revoca obbligatoria a norma del comma primo e 4 Il President del comma terzo dell'art. 168 cod. pen. In siffatti casi, infatti, si tratta di provvedimenti di natura meramente ricognitiva e a contenuto dichiarativo vincolato, disponendo l'art. 168, comma 3, cod.pen. che la sospensione condizionale "è revocata" quando risulti concessa in violazione dell'art. 164 comma 4 cod.pen. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022 Il Consigliere estensore
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 61 n. 7 cod.pen. La difesa lamenta che la Corte territoriale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ha confermato la sussistenza dell'aggravante nonostante la capacità economica delle pp.00 e la restituzione dei veicoli ai proprietari, rendendo una motivazione che non dà conto della rilevanza soggettiva del danno;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69,81 cpv cod.pen. per avere la Corte di merito disatteso con motivazione incongrua le richieste difensive in tema di trattamento sanzionatorio, negando la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche e un più contenuto aumento a titolo di continuazione . A tal fine la Corte di merito ha richiamato la capacità a delinquere del ricorrente e asseriti collegamenti in ambito criminale in contrasto con l'avvenuta esclusione della recidiva e l'assenza di precedenti significativi, omettendo, altresì, di considerare il corretto comportamento processuale del prevenuto e l'immediato ravvedimento;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla revoca dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen. disposta d'ufficio dalla Corte territoriale. La difesa, premesso che i giudici d'appello hanno disposto la revoca in 2 ragione del superamento del limite di anni due derivante dal cumulo tra la pena irrogata in questo giudizio e quella di mesi sei relativa a pregressa condanna, sostiene che siffatta determinazione fosse preclusa al giudice del gravame in assenza di atto di impugnazione del P.m., dovendo al riguardo provvedere il giudice dell'esecuzione. Quanto alla revoca del beneficio della sospensione concesso dal Tribunale di Roma con sentenza del 11/5/2010, irrevocabile il 2 novembre seguente, la difesa evidenzia che all'epoca dei fatti il prevenuto era infraventunenne, limite che doveva essere valutato e che implica un apprezzamento di natura non meramente dichiarativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (in tal senso,Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021;Sez. 3, n. 11573 del 2971/2018, Rv. 272303;Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265831; nel senso dell'esclusione della circostanza in fattispecie di risarcimento corrisposto ratealmente, Sez. 2 , n. 9877 del 12/02/2021, Rv. 280725). Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto assume la difesa, le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile;
l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno 3 GQ,L con riferimento alla seconda ipotesi. (Sez. 3, Sentenza n. 31841 del 02/04/2014, Rv. 260290; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Rv. 247710). 2.Destituite di pregio s'appalesano anche le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. giacché, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446; n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543). La valutazione dei giudici di merito è coerente con il richiamato principio alla luce delle emergenze probatorie acquisite circa il valore dei veicoli in contestazione. Deve aggiungersi che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso e, pertanto, la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all'avente diritto, risulta irrilevante (Sez. 2 , n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032; n. 3369 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254780). 3. Inammissibili perché non consentiti in questa sede risultano, altresì, i rilievi in punto di giudizio di bilanciamento e dosimetria della pena, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà motivazionale tra l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti ed avendo la Corte di merito congruamente giustificato, alla stregua dei parametri dosimetrici e in aderenza alle risultanze processuali, il trattamento sanzionatorio praticato. 4. Quanto alla revoca della sospensione condizionale illegittimamente accordata in violazione dell'art. 164, comma 4, cod.pen., la tesi difensiva che vorrebbe preclusa detta facoltà al giudice d'appello in assenza di impugnazione del p.m. è destituita di pregio, atteso che il potere di revoca può essere esercitato anche d'ufficio dal giudice del gravame in via surrogatoria rispetto al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv. 282076; n. 30710 del 10/05/2019, Rv. 276408; sulla natura della revoca in discorso anche Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015,P.M. in proc..Longo, Rv. 264381). Infatti, il divieto di reformatio in pejus ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al giudice di appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di "revocare benefici", impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice, non anche la revoca obbligatoria a norma del comma primo e 4 Il President del comma terzo dell'art. 168 cod. pen. In siffatti casi, infatti, si tratta di provvedimenti di natura meramente ricognitiva e a contenuto dichiarativo vincolato, disponendo l'art. 168, comma 3, cod.pen. che la sospensione condizionale "è revocata" quando risulti concessa in violazione dell'art. 164 comma 4 cod.pen. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022 Il Consigliere estensore