Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1348/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.,
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luigi CUPELLI (C.F. C.F._1
- opponente -
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonio SANNINO (C.F: C.F._2
e
(C.F. Parte_2
), mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore P.IVA_2 delle PMI di cui alla legge n. 662/96, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Federico
FEDELE (C.F. ) C.F._3
- opposte -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con ricorso depositato il 28.11.2023, la Parte_1
(di seguito, in breve, ) ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03420239004151500000 (ricevuta il 9.11.2023), limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420150021953971000 e n. 03420160026347392000 emesse dall' per “revoca contributo concesso” da CP_2 [...]
Contr di seguito, , rispettivamente nel 2014 e Parte_2
nel 2015.
Ha eccepito: 1) omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
2) prescrizione quinquennale dei crediti.
Ha chiesto di dichiarare la nullità o di annullare l'intimazione opposta, unitamente alle predette sottese cartelle di pagamento.
1.2. – Si è costituita l' che ha chiesto di rigettare l'opposizione per infondatezza, CP_2
evidenziando che: le cartelle sono state ritualmente notificate;
ciò rendeva inammissibile l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti;
successivamente sono stati notificati vari atti interruttivi.
Contr 1.3. – Si è costituita la che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità o di rigettare l'opposizione.
2. – Ciò posto, l'opposizione va rigettata.
2.1. – L' ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, delle cartelle sottese: la n. CP_2
03420150021953971000 il 14.9.2015 e la n. 03420160026347392000 il 30.8.2016.
2.2. – L'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alle predette cartelle è
inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni ex art. 617 cpc dalla notifica delle medesime cartelle.
2 2.3. – È infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Al di là degli atti interruttivi dedotti da e del periodo di sospensione COVID di CP_2
572 giorni (dall'8.3.2020 al 30.9.2021) ai sensi dell'art. 68, 1° comma, d.l. 18/2020
(applicabile alle cartelle già emesse, come nel caso di specie, prima dell'8.3.2020), è
sufficiente considerare che dalle date di notifica delle cartelle de quibus – il 14.9.2015
ed il 30.8.2016 – non è maturato il termine di prescrizione generale di dieci anni ex art. 2946 c.c. (in mancanza di norme speciali applicabili), prima della notifica (il 9.11.2023)
dell'intimazione impugnata.
Non si applica, infatti, il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in quanto la restituzione di un contributo revocato non può essere considerata prestazione periodica.
Non trova riscontro, inoltre, in alcuna norma o principio, l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui tutti i crediti oggetto delle cartelle di pagamento, indipendentemente dalla loro natura, sarebbero soggetti al termine quinquennale di prescrizione.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) previsti dal DM 5/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale con riferimento ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore – di € 4.217,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte opposta, con distrazione al procuratore di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00 per compenso,
3 oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte opposta, con distrazione, quanto alla parte di al suo CP_2
procuratore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 10 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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