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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa EN ER, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4726 R.G. Cont. anno 2020
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( c.f. p.i. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola, giusta procura in atti
-Appellante-
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
(C.F. Parte_10 C.F._10
( ) Parte_11 CodiceFiscale_11
-1 di 8- (C.F. Parte_12 C.F._12
( Parte_13 CodiceFiscale_13
(C.F. ) Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
(C.F. ) Parte_16 C.F._16
(C.F. Parte_17 C.F._17
(C.F. ) Parte_18 C.F._18
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Monetti giuste procure in atti
- Appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1/2020 del Giudice di Pace di Airola.
CONCLUSIONI: come formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1/2020 del Giudice di Pace di Airola depositata il 17 gennaio 2020 con cui erano state rigettate, previa riunione dei fascicoli, le opposizioni da essa proposte ai decreti ingiuntivi n. 466/17, 463/17, 455/17, 465/17, 289/17,
288/17, 595/17, 417/17, 416/17, 480/17, 275/17, 270/17, 383/17,
296/17, 295/17, 508/17, 307/17, 291/17 emessi dal Giudice di Pace di Airola ed erano stati confermati i decreti ingiuntivi di cui sopra, eccetto i decreti ingiuntivi n. 289/17 (relativo all'odierno appellato e n. 270/17 (relativo Parte_5 all'odierno appellato , revocati per avere la Parte_12
adempiuto all'ordine, con conferma delle spese monitorie Pt_1 liquidate;
il tutto con compensazione delle spese di lite.
La ha chiesto con l'atto di appello la riforma integrale Pt_1 della detta sentenza, con accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo, la revoca di tutti i decreti ingiuntivi, la condanna
-2 di 8- delle parti appellate e per esse del loro procuratore distrattario alla restituzione in favore dell'appellante delle somme pagate in esecuzione dei decreti ingiuntivi e la condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto ed allegato, a sostegno dell'appello proposto:
- che con l'atto di appello erano stati impugnati i punti della sentenza nei quali il giudice di primo grado aveva disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e aveva ritenuto sussistente l'interesse ad agire degli odierni appellati nonché la ricorrenza delle condizioni ex art. 633 c.p.c.;
- che la domanda monitoria era improponibile e/o improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione imposto dalla L. 249/1997;
- che gli odierni appellati avevano allegato nel ricorso monitorio di avere interesse ad acquisire la copia del contratto di telefonia per poter adire il Corecom ed ottenere l'indennizzo per un disservizio non meglio specificato subito nel 2017 ma che la detta formulazione non consentiva di ritenere esistente l'interesse ad agire, tenuto altresì conto che la copia del contratto non era documento necessario da allegare o esibire in sede di conciliazione dinanzi al Corecom e tenuto altresì conto che la detta copia non è idonea a dimostrare la titolarità della
Part ;
- che non ricorrevano i presupposti per agire in via monitoria in quanto il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto un facere attivo
(attività di ricerca in archivio, formazione di duplicato, la verifica del pagamento del contributo prescritto dalla delibera n.
14 del 23/12/04 e l'invio del riscontro all'utente) e non un obbligo di dare consistente nella mera attività di consegna;
-che inoltre l'ingiunzione aveva ad oggetto una cosa di incerta esistenza stante la forma libera del contratto di telefonia.
-3 di 8- Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, la conferma della sentenza impugnata, il pagamento dele spese del doppio grado di giudizio e la condanna della per lite temeraria. Pt_1
Hanno dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom non era condizione di proponibilità del ricorso monitorio come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;
- che ricorrevano i presupposti ex art 633 c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata;
- che le parti avevano interesse ad agire rispetto alla richiesta di copia del contratto in quanto, in contenziosi passati, avevano agito per ottenere l'indennizzo per l'interruzione del servizio telefonico nei confronti della e le domande erano state rigettate, tra l'altro, per il Pt_1 difetto della prova di titolarità dell'utenza telefonica per mancato deposito dei relativi contratti;
- che la , rispetto a talune parti, aveva consegnato Pt_1 copia dei contratti prima della notifica del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 16 giugno 2021 parte appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio degli appellati per difetto di procura alle liti poiché mancavano del carattere della specialità, essendo prive delle indicazioni del codice fiscale delle parti e dei dati anche giudiziali del presente giudizio e/o del precedente grado opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero dell'atto di appello notificato il 23 ottobre 2020 e/o della sentenza impugnata. Inoltre ha dedotto che dalle sottoscrizioni delle procure non era possibile rilevare il nome e cognome delle parti in quanto illeggibili, ancora le procure presentavano delle date che risalivano al 2016 ovvero al 2017 e quindi anteriori alla emissione della sentenza impugnata.
-4 di 8- Gli appellati hanno replicato deducendo la regolarità delle procure.
All'udienza del 2 marzo 2022 l'appellante ha sollevato ulteriori doglianze sulla validità delle procure depositate.
Acquisiti i fascicoli di opposizione a decreto ingiuntivo ed i relativi fascicoli monitori, all'udienza del 6 novembre 2024 sono stati concessi i termini ex art. 190 cpc alla cui scadenza la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente rilevare che risultano depositate agli atti le procure al difensore da parte di tutti gli odierni appellati, e non risultano sussistenti vizi delle stesse tali da inficiarne la validità.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'appello è tempestivo e risulta ammissibile, contenendo l'atto introduttivo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(cfr. S.U. n. 27119/2017), così come richiesto dall'art. 342
c.p.c..
Passando al merito dell'impugnazione, occorre per la ragione più liquida esaminare il motivo di appello concernente l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in monitorio degli appellati.
Il detto motivo risulta fondato.
Dall'esame dei ricorsi per decreti ingiuntivi di cui è causa si evince che gli stessi hanno adito il Giudice di Pace per ottenere ingiunzione di consegna del contratto di telefonia, allegando che tale documento era necessario per poter adire il Parte_20
e richiedere l'indennizzo per non meglio specificati disservizi subiti nell'anno 2017- all'inizio di mesi diversi- sempre di durata di 7 giorni. Non è dato comprendere quale fosse il disservizio subito, la sua entità, gli effettivi giorni in cui si era verificato, indicazione necessaria al fine di consentire la
-5 di 8- verifica dell'interesse ad agire per l'ottenimento del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto.
Né risultano depositati da parte degli appellati i fascicoli di parte dei singoli giudizi monitori poi riuniti, al fine di esaminare le richieste stragiudiziali di invio del contratto
(alcune delle quali peraltro, da quel che si evince dalla lettura delle date indicate nell'indice in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, addirittura anteriori al mese indicato del disservizio); la mancata produzione da parte dell'appellata di tale documentazione di parte impedisce di verificare se nelle singole diffide stragiudiziali il disservizio patito dai singoli ricorrenti fosse stato specificato.
Al riguardo, rinviando per relationem a un precedente di questo tribunale (sentenza n. 2342/2022) si sottolinea che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e non può risolversi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se da questa non discende un'utilità effettiva, non potendo il processo essere utilizzato per la soluzione, in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. nn. 6749/2012 e 2057/2019, secondo cui
“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”).
Nel caso di specie, il generico richiamo ad un disservizio all'inizio di un mese del 2017- che varia nei diversi decreti- durato sempre 7 giorni, non consente di ritenere esistente uno specifico interesse ad agire in monitorio per ottenere la copia del contratto.
-6 di 8- Quanto ai decreti ingiuntivi n.289/17 (RG 80/18) e n. 270/17 (RG
109/18) deve procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere per avvenuta consegna della documentazione;
alla detta declaratoria deve seguire la revoca dei detti decreti ingiuntivi nella loro interezza, anche in relazione alle spese di lite ivi liquidate, tenuto conto che anche in relazione ad essi non risulta la prova dell'interesse ad agire dei relativi ricorrenti odierni appellati.
L'appellante ha infine richiesto, nel caso di accoglimento dell'appello, la condanna degli appellati alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione dei decreti Pt_1 ingiuntivi quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite.
La detta domanda è fondata. Difatti, sebbene il pagamento non risulti documentato, controparte nulla ha contestato in ordine alla relativa ricezione, per cui deve ritenersi che la pretesa restitutoria, in ragione della revoca dei d.i. e della riforma della sentenza di prime cure, debba essere accolta. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difensore distrattario, anche se non evocato in giudizio, è comunque tenuto alla restituzione delle spese ricevute in virtù del titolo poi revocato (cfr. Cass. 9280/2019 che ha chiarito, ex multis, che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e che quest'ultimo subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza nella giurisprudenza di merito di divergenti orientamenti giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice dott.ssa EN
ER, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Airola n. 1/2020, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle opposizioni ai decreti ingiuntivi aventi n. 270/17 e 289/2017
(rispettivamente r.g. 109/2018 e RG 80/18) revocando nella loro interezza i decreti ingiuntivi;
-accoglie le opposizioni proposte da avverso tutti Parte_1 gli altri decreti ingiuntivi opposti oggetto della sentenza impugnata e per l'effetto revoca nella loro interezza i citati decreti ingiuntivi;
-condanna gli opposti a restituire le spese di lite corrisposte dalla in esecuzione dei decreti ingiuntivi Parte_1 revocati;
-compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EN ER
-8 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa EN ER, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4726 R.G. Cont. anno 2020
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( c.f. p.i. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola, giusta procura in atti
-Appellante-
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9
(C.F. Parte_10 C.F._10
( ) Parte_11 CodiceFiscale_11
-1 di 8- (C.F. Parte_12 C.F._12
( Parte_13 CodiceFiscale_13
(C.F. ) Parte_14 C.F._14
(C.F. ) Parte_15 C.F._15
(C.F. ) Parte_16 C.F._16
(C.F. Parte_17 C.F._17
(C.F. ) Parte_18 C.F._18
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Monetti giuste procure in atti
- Appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1/2020 del Giudice di Pace di Airola.
CONCLUSIONI: come formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza a trattazione scritta del 6 novembre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha tempestivamente proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1/2020 del Giudice di Pace di Airola depositata il 17 gennaio 2020 con cui erano state rigettate, previa riunione dei fascicoli, le opposizioni da essa proposte ai decreti ingiuntivi n. 466/17, 463/17, 455/17, 465/17, 289/17,
288/17, 595/17, 417/17, 416/17, 480/17, 275/17, 270/17, 383/17,
296/17, 295/17, 508/17, 307/17, 291/17 emessi dal Giudice di Pace di Airola ed erano stati confermati i decreti ingiuntivi di cui sopra, eccetto i decreti ingiuntivi n. 289/17 (relativo all'odierno appellato e n. 270/17 (relativo Parte_5 all'odierno appellato , revocati per avere la Parte_12
adempiuto all'ordine, con conferma delle spese monitorie Pt_1 liquidate;
il tutto con compensazione delle spese di lite.
La ha chiesto con l'atto di appello la riforma integrale Pt_1 della detta sentenza, con accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo, la revoca di tutti i decreti ingiuntivi, la condanna
-2 di 8- delle parti appellate e per esse del loro procuratore distrattario alla restituzione in favore dell'appellante delle somme pagate in esecuzione dei decreti ingiuntivi e la condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto ed allegato, a sostegno dell'appello proposto:
- che con l'atto di appello erano stati impugnati i punti della sentenza nei quali il giudice di primo grado aveva disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e aveva ritenuto sussistente l'interesse ad agire degli odierni appellati nonché la ricorrenza delle condizioni ex art. 633 c.p.c.;
- che la domanda monitoria era improponibile e/o improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione imposto dalla L. 249/1997;
- che gli odierni appellati avevano allegato nel ricorso monitorio di avere interesse ad acquisire la copia del contratto di telefonia per poter adire il Corecom ed ottenere l'indennizzo per un disservizio non meglio specificato subito nel 2017 ma che la detta formulazione non consentiva di ritenere esistente l'interesse ad agire, tenuto altresì conto che la copia del contratto non era documento necessario da allegare o esibire in sede di conciliazione dinanzi al Corecom e tenuto altresì conto che la detta copia non è idonea a dimostrare la titolarità della
Part ;
- che non ricorrevano i presupposti per agire in via monitoria in quanto il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto un facere attivo
(attività di ricerca in archivio, formazione di duplicato, la verifica del pagamento del contributo prescritto dalla delibera n.
14 del 23/12/04 e l'invio del riscontro all'utente) e non un obbligo di dare consistente nella mera attività di consegna;
-che inoltre l'ingiunzione aveva ad oggetto una cosa di incerta esistenza stante la forma libera del contratto di telefonia.
-3 di 8- Gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, la conferma della sentenza impugnata, il pagamento dele spese del doppio grado di giudizio e la condanna della per lite temeraria. Pt_1
Hanno dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom non era condizione di proponibilità del ricorso monitorio come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;
- che ricorrevano i presupposti ex art 633 c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata;
- che le parti avevano interesse ad agire rispetto alla richiesta di copia del contratto in quanto, in contenziosi passati, avevano agito per ottenere l'indennizzo per l'interruzione del servizio telefonico nei confronti della e le domande erano state rigettate, tra l'altro, per il Pt_1 difetto della prova di titolarità dell'utenza telefonica per mancato deposito dei relativi contratti;
- che la , rispetto a talune parti, aveva consegnato Pt_1 copia dei contratti prima della notifica del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 16 giugno 2021 parte appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio degli appellati per difetto di procura alle liti poiché mancavano del carattere della specialità, essendo prive delle indicazioni del codice fiscale delle parti e dei dati anche giudiziali del presente giudizio e/o del precedente grado opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero dell'atto di appello notificato il 23 ottobre 2020 e/o della sentenza impugnata. Inoltre ha dedotto che dalle sottoscrizioni delle procure non era possibile rilevare il nome e cognome delle parti in quanto illeggibili, ancora le procure presentavano delle date che risalivano al 2016 ovvero al 2017 e quindi anteriori alla emissione della sentenza impugnata.
-4 di 8- Gli appellati hanno replicato deducendo la regolarità delle procure.
All'udienza del 2 marzo 2022 l'appellante ha sollevato ulteriori doglianze sulla validità delle procure depositate.
Acquisiti i fascicoli di opposizione a decreto ingiuntivo ed i relativi fascicoli monitori, all'udienza del 6 novembre 2024 sono stati concessi i termini ex art. 190 cpc alla cui scadenza la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente rilevare che risultano depositate agli atti le procure al difensore da parte di tutti gli odierni appellati, e non risultano sussistenti vizi delle stesse tali da inficiarne la validità.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'appello è tempestivo e risulta ammissibile, contenendo l'atto introduttivo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(cfr. S.U. n. 27119/2017), così come richiesto dall'art. 342
c.p.c..
Passando al merito dell'impugnazione, occorre per la ragione più liquida esaminare il motivo di appello concernente l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in monitorio degli appellati.
Il detto motivo risulta fondato.
Dall'esame dei ricorsi per decreti ingiuntivi di cui è causa si evince che gli stessi hanno adito il Giudice di Pace per ottenere ingiunzione di consegna del contratto di telefonia, allegando che tale documento era necessario per poter adire il Parte_20
e richiedere l'indennizzo per non meglio specificati disservizi subiti nell'anno 2017- all'inizio di mesi diversi- sempre di durata di 7 giorni. Non è dato comprendere quale fosse il disservizio subito, la sua entità, gli effettivi giorni in cui si era verificato, indicazione necessaria al fine di consentire la
-5 di 8- verifica dell'interesse ad agire per l'ottenimento del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto.
Né risultano depositati da parte degli appellati i fascicoli di parte dei singoli giudizi monitori poi riuniti, al fine di esaminare le richieste stragiudiziali di invio del contratto
(alcune delle quali peraltro, da quel che si evince dalla lettura delle date indicate nell'indice in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, addirittura anteriori al mese indicato del disservizio); la mancata produzione da parte dell'appellata di tale documentazione di parte impedisce di verificare se nelle singole diffide stragiudiziali il disservizio patito dai singoli ricorrenti fosse stato specificato.
Al riguardo, rinviando per relationem a un precedente di questo tribunale (sentenza n. 2342/2022) si sottolinea che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e non può risolversi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se da questa non discende un'utilità effettiva, non potendo il processo essere utilizzato per la soluzione, in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. Cass. nn. 6749/2012 e 2057/2019, secondo cui
“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”).
Nel caso di specie, il generico richiamo ad un disservizio all'inizio di un mese del 2017- che varia nei diversi decreti- durato sempre 7 giorni, non consente di ritenere esistente uno specifico interesse ad agire in monitorio per ottenere la copia del contratto.
-6 di 8- Quanto ai decreti ingiuntivi n.289/17 (RG 80/18) e n. 270/17 (RG
109/18) deve procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere per avvenuta consegna della documentazione;
alla detta declaratoria deve seguire la revoca dei detti decreti ingiuntivi nella loro interezza, anche in relazione alle spese di lite ivi liquidate, tenuto conto che anche in relazione ad essi non risulta la prova dell'interesse ad agire dei relativi ricorrenti odierni appellati.
L'appellante ha infine richiesto, nel caso di accoglimento dell'appello, la condanna degli appellati alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione dei decreti Pt_1 ingiuntivi quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite.
La detta domanda è fondata. Difatti, sebbene il pagamento non risulti documentato, controparte nulla ha contestato in ordine alla relativa ricezione, per cui deve ritenersi che la pretesa restitutoria, in ragione della revoca dei d.i. e della riforma della sentenza di prime cure, debba essere accolta. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difensore distrattario, anche se non evocato in giudizio, è comunque tenuto alla restituzione delle spese ricevute in virtù del titolo poi revocato (cfr. Cass. 9280/2019 che ha chiarito, ex multis, che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e che quest'ultimo subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza nella giurisprudenza di merito di divergenti orientamenti giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice dott.ssa EN
ER, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Airola n. 1/2020, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle opposizioni ai decreti ingiuntivi aventi n. 270/17 e 289/2017
(rispettivamente r.g. 109/2018 e RG 80/18) revocando nella loro interezza i decreti ingiuntivi;
-accoglie le opposizioni proposte da avverso tutti Parte_1 gli altri decreti ingiuntivi opposti oggetto della sentenza impugnata e per l'effetto revoca nella loro interezza i citati decreti ingiuntivi;
-condanna gli opposti a restituire le spese di lite corrisposte dalla in esecuzione dei decreti ingiuntivi Parte_1 revocati;
-compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EN ER
-8 di 8-