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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/05/2023 da
1) , con l'Avv. TOSTO PAOLA RITA, presso la quale Parte_1 ha eletto domicilio telematico
Nei confronti di
2) con l'Avv. BILOTTA FRANCESCO , presso il quale ha eletto domicilio CP_1 telematico
Con l'intervento del PM- sede
Conclusioni congiunte delle parti, rassegnate all'udienza del 2 aprile 2025:
“Le parti chiedono che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate richiamandosi altresì alla nota di conclusioni congiunte in atti. Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza relativa a procedimento per la separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio e che, non trattandosi di atto notarile, il giudice e/o il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio del processo intervenuto nella redazione del verbale di udienza e/o destinati al controllo dei documenti depositati dalla parti, non assumono alcuna funzione, assimilabile a quella notarile, di interpretazione della volontà delle parti, di consiglio o di traduzione nella forma dell'atto pubblico, ma si limitano a prendere atto delle dichiarazioni delle parti in riferimento ai trasferimenti immobiliari, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle stesse ed in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica, all'effetto traslativo conseguente all'accordo e senza interferire sui poteri del Conservatore nella trascrizione del provvedimento.
Le parti si assumono la responsabilità della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo formale e sostanziale, per la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo, sotto quello urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli e, sotto ogni altro aspetto ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento.
Le parti e i legali delle stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
***
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale, le
Parti, nel richiamarsi integralmente alla documentazione ivi allegata, convengono e dichiarano quanto segue:
1. La sig.ra nata a [...] cf. e Controparte_2 C.F._1 residente in [...], cede e trasferisce al sig. CP_1
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...] che accetta e acquista, con ogni garanzia di legge, la quota di ½ della piena proprietà dei seguenti immobili, con le quote di pertinenza condominiale, il tutto così censito in:
Comune amministrativo di Trieste e censuario di
[...]
8041 Controparte_3
- c.t. 1°: alloggio sito al primo piano dello stabile civico numero 1 di Via delle Docce, orlato in grigio e marcato “3” con le congiunte 91,02/1.000 i.p. del c.t. 1° della Partita Tavolare 7384, costituito dal fondo p.c.n. 1677/7 e delle parti comuni del suerettovi fabbricato;
- c.t. 2°: cantina sita al piano terra del suddetto stabile, orlata in grigio e marcata “29” con le congiunte 0,86/1.000 i.p. del c.t. 1° della predetta partita tavolare 7384, il tutto come risulta dai piani archiviati in Atti Tavolari sub G. N. ri 130/1979 e 6014/1983. Alla P.T. 7384 di – ct. 1° (madre del condominio) è congiunta la quota di 12/176 CP_3 della P.T. 7385 di c.t. 1° (p.c.n. 1677/1, pertinente cortile). CP_3
All'Agenzia del Territorio di Trieste
Sezione Urbana J – Foglio 9 di Trieste – Particella n. 1677/7 sub 3 – via delle Docce numero
1 – piano 1 – Z.C. 2 – Cat. A/4 – cl. 5 – vani 4,5, superficie totale 82 mq – Totale escluse aree scoperte 77 mq – R.C. Euro 511, 29
La cantina è iscritta alla Sezione Urbana J – Foglio 9 di Trieste – Particella numero 1677/7 sub 29 – via delle Docce numero 1 – piano S1 – Z.C. 2 – Cat. C/2 – cl. 4 – consistenza metri quadrati 5 – Superficie totale 6 mq – R.C. Euro 11,62. come da contratto di compravendita stipulato tra i Sig.ri nella qualità di Parte_2
Venditore e ed , nella qualità di acquirenti rogato Controparte_2 CP_1 dal Notaio Repertorio n. 85494 Raccolta n. 12585, Registrazione del 10 Persona_1 agosto 2022, n. 8390 serie 1T (ALL. 1), intavolato presso l'Ufficio Tavolare Regionale di
Trieste al Giornal Numero 9485/22 (ALL. 2).
2. Gli immobili oggetto del presente trasferimento sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze ed eventuali servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previste nell'atto di provenienza. La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità, e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
3. La parte cedente dichiara, ai fini del D.P.R. n. 380/2001 e della L. n. 47/1985 e s.m.i., in qualità di proprietaria, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze previste all'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di dichiarazioni false o mendaci, che la costruzione degli immobili oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non ha subito modifiche necessitanti previe licenze, permessi, concessioni, denunce, segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori o autorizzazioni edilizie comunque denominate.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1° co, bis legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010
n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che lo stato di fatto delle realità immobiliari oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in Catasto ed allegate al presente verbale.
5. La parte cedente, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52/1985 (introdotto con l'art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010), dichiara che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dell'Ufficio Tavolare.
6. La parte cedente dichiara l'esistenza dell'agibilità e abitabilità, con atto Ufficio tecnico del
Comune di Trieste, prot. corr. 586/8-1954 di data 13 settembre 1955 7. In relazione agli impianti, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, la parte cedente dichiara che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo onere a carico della parte cedente ad espletare, a propria cura e spesa, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
8. Il cessionario da atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile, rilasciata dal Geom. Controparte_4 in data 2 marzo 2022, depositata presso il Catasto Energetico della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia con protocollo Insiel TS1-REGAPE-2022-0005005-A che trovasi allegato al sopra citato contratto di compravendita in atti tavolari al Numero 9485/22. Pt_3
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
9. La parte alienante dichiara e garantisce che quanto è oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed inscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente i medesimi beni.
10. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, le parti, nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22, legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, dichiarano e danno atto che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene con la corresponsione della somma di euro diecimila euro, di cui tremila euro, già versati come anticipo e settemila euro da versare in rate mensili, pari a trecento euro a partire da aprile 2025.
La parte cedente dichiara che nessun diritto di ipoteca legale le deriva dal presente atto ed esonera i pubblici uffici competenti da ogni responsabilità al riguardo.
11. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrere possa, rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., ed esonera i pubblici uffici competenti da ogni responsabilità al riguardo.
12. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999, essendo la descritta cessione funzionale ed indispensabile al raggiungimento dell'accordo di separazione. 13. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per l'intavolazione presso l'Ufficio Tavolare
Regionale, si obbligano a curare la detta intavolazione nel più breve tempo possibile e a depositare il decreto del Giudice tavolare presso la Cancelleria del Tribunale.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 bis della Legge Tavolare le parti eleggono domicilio presso l'Avv. Francesco Bilotta, via Santa Caterina da Siena, n. 5 – Trieste, allo scopo di ottenere l'intavolazione dell'immobile predetto a nome di esso acquirente e altresì nominano l'avvocato Francesco Bilotta (PEC Email_1 domiciliatario per la notificazione, presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, del decreto di accoglimento della domanda di intavolazione del presente atto.”
FATTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2023, ha Parte_1 esposto di aver contratto matrimonio con il 14.03.2018 a Bronte e che dalla CP_1 loro unione non nascevano figli.
Rappresentando la cessazione della comunione spirituale, parte ricorrente ha insistito affinché il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, chiedendo che nulla sia disposto per il reciproco mantenimento.
Si è costituito in giudizio , che ha rassegnato le sue conclusioni. CP_1
All'udienza del 2 aprile 2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe e, in presenza di un trasferimento immobiliare, hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo e delle planimetrie in udienza.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le conclusioni congiunte delle parti potranno essere recepite dal Collegio in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese compensate, attesa la natura e gli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 ed , che hanno contratto matrimonio a Bronte (CT), il 14.03.2018 CP_1
(atto di matrimonio n. 2, Parte I, anno 2018) 2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Spese compensate
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bronte, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 09/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli