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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1680/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES UP Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI UL Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1680/2024 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
, C.F. , nato a [...] il 5 dicembre Parte_1 C.F._1
1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ET UR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 140, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
C.F. nato a [...] il 3 Controparte_1 C.F._2 giugno 2004, residente in [...]
ADOTTANDO con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 residenti in [...], rappresentati e assistiti dall'AVV.
1 PAMELA PANATTONI quale Curatrice Speciale nominata con ordinanza del
Tribunale di Tivoli, domiciliata presso il suo studio in Tivoli, via Colsereno n. 56 –
00019 (RM)
TERZI INTERVENUTI
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 16 aprile 2024, il sig. Parte_1
ha chiesto l'adozione del sig.
[...] Controparte_1
L'adottante ha dedotto di aver contratto matrimonio nel 2014 con la sig.ra Per_1
madre dell'adottando, e ha precisato che dall'unione coniugale sono nati i
[...] figli (il 9 maggio 2011) e (il 23 gennaio 2015). CP_2 Parte_2
A fondamento della domanda di adozione, il ricorrente ha precisato di aver instaurato con l'adottando un forte legame affettivo, assimilabile a quello genitoriale, e ha quindi espresso il desiderio di dare veste giuridica a tale rapporto familiare.
All'udienza del 4 febbraio 2025 sono stati acquisiti i consensi dell'adottante e dell'adottando e l'assenso della madre biologica di quest'ultimo; è stato quindi disposto il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al padre biologico dell'adottando.
All'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha esibito la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a padre biologico Testimone_1 dell'adottando, e ha insistito per l'accoglimento della domanda di adozione;
il giudice in precedenza assegnatario del procedimento ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 5-27 settembre 2025, il Collegio ha nominato una curatrice speciale per i figli minori del ricorrente e ha rimesso la causa sul ruolo fissando per l'audizione dei minori.
Con ordinanza del 20 novembre 2025, la giudice delegata ha revocato il disposto ascolto dei minori, rilevandone la superfluità.
2 Con comparsa di costituzione depositata il 19 novembre 2025, si è costituita la curatrice speciale dei minori che, dopo aver ascoltato i minori, ha confermato
“l'esistenza di un rapporto di condivisione ed affetto tra tutti i membri del nucleo familiare interessato”, e ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda osservando che, nel caso di specie, l'istituto dell'adozione del maggiorenne “assurge a strumento di tutela dell'interesse morale e giuridico di tutti
i componenti del nucleo, adottante, madre naturale dell'adottando e coniuge dell'adottante, adottando medesimo e minori, di vedere riconosciuta giuridicamente quella formazione sociale nella quale essi si identificano come “autentica famiglia””.
All'udienza del 28 novembre 2025, sono comparsi il ricorrente, l'adottando e la madre naturale dell'adottando, che hanno ribadito la volontà già espressa in prima udienza, e la curatrice speciale dei minori che, riportandosi alla propria comparsa, ha confermato la volontà dei minori di aderire alla domanda di adozione;
l'adottando ha altresì dichiarato: “vorrei chiamarmi solo se non si può allora Persona_2
“ ”; la giudice ha trattenuto la causa in decisione Parte_3 riservandosi di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e
3 dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
2.1. All'udienza del 4 febbraio 2025, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione, con dichiarazioni rese personalmente.
L'adottante è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre
18 anni rispetto all'adottanda (nato il [...]).
È stato acquisito l'assenso della sig.ra madre dell'adottando e Persona_1 coniuge dell'adottante, espresso personalmente in udienza.
2.2. La curatrice speciale dei figli minori dell'adottante e della sig.ra ha Per_1 espresso parere favorevole all'adozione.
In proposito, va osservato che da tempo la giurisprudenza anche di legittimità ha precisato che, in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione “Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento,
e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, comma 1, n. 2,
c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
La curatrice speciale dei minori, dopo aver proceduto all'ascolto di costoro, ha confermato l'esistenza di un forte legame affettivo e familiare tra tutti i membri del nucleo familiare, che merita riconoscimento giuridico.
2.3. Quanto al richiesto consenso del padre naturale dell'adottando, occorre precisare che costui è risultato irreperibile al momento della notificazione del
4 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; la notifica è stata infatti effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Dalle dichiarazioni delle parti è emerso che il padre biologico dell'adottando non vede il figlio “dal giorno della separazione dei suoi genitori, precisamente dal
29.06.2007, non ha mai provveduto al suo mantenimento né tantomeno si è occupato della sua educazione, istruzione e quant'altro” (cfr. ricorso introduttivo); all'udienza del 4 febbraio 2025, con riferimento al proprio padre biologico,
l'adottando ha dichiarato “Non ho mai visto , non ho nessun Testimone_1 rapporto, non so nemmeno com'è fisicamente”.
Tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 297 c.c. il giudice può pronunciare ugualmente l'adozione anche quando è negato l'assenso dei genitori o del coniuge dell'adottando se il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, può senz'altro farsi luogo all'adozione anche in assenza dell'esplicito consenso del padre del sig. È infatti evidente che CP_1
l'eventuale rifiuto del genitore naturale dell'adottando sarebbe contrario all'interesse di costui che, come risulta dalle dichiarazioni rese da tutte le parti e dall'atteggiamento osservato in udienza, è da tempo parte integrante del nucleo familiare del ricorrente.
2.4. In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottante e all'adottando, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti.
L'adozione risponde infatti all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. Non può invece essere accolta l'istanza di sostituzione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha infatti precisato che: “Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 299, comma 1, c.c., censurato per violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, Cost., per lesione del diritto all'identità personale e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'adozione piena del minore d'età, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il
5 consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Né è irragionevole che il legislatore abbia omesso di dare rilievo, nella disciplina concernente l'attribuzione del cognome all'adottato maggiore d'età, a elementi estranei a tale istituto, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai
è maggiore d'età, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell'adozione civile, quali sono i genitori biologici dell'adottato divenuto maggiorenne. Né sussis te una irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, ri sultando evidente la disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. L'interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che que l segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono, è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato,
e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento”.
3.1. Ai sensi del primo comma dell'art. 299 c.c. e come richiesto in subordine dall'adottando, costui assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio.
4. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di Controparte_1
C.F. nato a [...] il [...], da parte di C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
b) dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga proprio;
6 c) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI UL ES UP
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES UP Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI UL Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1680/2024 V.G. avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne proposto da:
, C.F. , nato a [...] il 5 dicembre Parte_1 C.F._1
1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ET UR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 140, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
C.F. nato a [...] il 3 Controparte_1 C.F._2 giugno 2004, residente in [...]
ADOTTANDO con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4 residenti in [...], rappresentati e assistiti dall'AVV.
1 PAMELA PANATTONI quale Curatrice Speciale nominata con ordinanza del
Tribunale di Tivoli, domiciliata presso il suo studio in Tivoli, via Colsereno n. 56 –
00019 (RM)
TERZI INTERVENUTI
Con l'intervento del P.M.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 291 e ss. c.c., depositato il 16 aprile 2024, il sig. Parte_1
ha chiesto l'adozione del sig.
[...] Controparte_1
L'adottante ha dedotto di aver contratto matrimonio nel 2014 con la sig.ra Per_1
madre dell'adottando, e ha precisato che dall'unione coniugale sono nati i
[...] figli (il 9 maggio 2011) e (il 23 gennaio 2015). CP_2 Parte_2
A fondamento della domanda di adozione, il ricorrente ha precisato di aver instaurato con l'adottando un forte legame affettivo, assimilabile a quello genitoriale, e ha quindi espresso il desiderio di dare veste giuridica a tale rapporto familiare.
All'udienza del 4 febbraio 2025 sono stati acquisiti i consensi dell'adottante e dell'adottando e l'assenso della madre biologica di quest'ultimo; è stato quindi disposto il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al padre biologico dell'adottando.
All'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha esibito la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a padre biologico Testimone_1 dell'adottando, e ha insistito per l'accoglimento della domanda di adozione;
il giudice in precedenza assegnatario del procedimento ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 5-27 settembre 2025, il Collegio ha nominato una curatrice speciale per i figli minori del ricorrente e ha rimesso la causa sul ruolo fissando per l'audizione dei minori.
Con ordinanza del 20 novembre 2025, la giudice delegata ha revocato il disposto ascolto dei minori, rilevandone la superfluità.
2 Con comparsa di costituzione depositata il 19 novembre 2025, si è costituita la curatrice speciale dei minori che, dopo aver ascoltato i minori, ha confermato
“l'esistenza di un rapporto di condivisione ed affetto tra tutti i membri del nucleo familiare interessato”, e ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda osservando che, nel caso di specie, l'istituto dell'adozione del maggiorenne “assurge a strumento di tutela dell'interesse morale e giuridico di tutti
i componenti del nucleo, adottante, madre naturale dell'adottando e coniuge dell'adottante, adottando medesimo e minori, di vedere riconosciuta giuridicamente quella formazione sociale nella quale essi si identificano come “autentica famiglia””.
All'udienza del 28 novembre 2025, sono comparsi il ricorrente, l'adottando e la madre naturale dell'adottando, che hanno ribadito la volontà già espressa in prima udienza, e la curatrice speciale dei minori che, riportandosi alla propria comparsa, ha confermato la volontà dei minori di aderire alla domanda di adozione;
l'adottando ha altresì dichiarato: “vorrei chiamarmi solo se non si può allora Persona_2
“ ”; la giudice ha trattenuto la causa in decisione Parte_3 riservandosi di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e
3 dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2
c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
2.1. All'udienza del 4 febbraio 2025, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione, con dichiarazioni rese personalmente.
L'adottante è persona con età superiore ai 35 anni, ha una differenza di età di oltre
18 anni rispetto all'adottanda (nato il [...]).
È stato acquisito l'assenso della sig.ra madre dell'adottando e Persona_1 coniuge dell'adottante, espresso personalmente in udienza.
2.2. La curatrice speciale dei figli minori dell'adottante e della sig.ra ha Per_1 espresso parere favorevole all'adozione.
In proposito, va osservato che da tempo la giurisprudenza anche di legittimità ha precisato che, in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione “Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento,
e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, comma 1, n. 2,
c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
La curatrice speciale dei minori, dopo aver proceduto all'ascolto di costoro, ha confermato l'esistenza di un forte legame affettivo e familiare tra tutti i membri del nucleo familiare, che merita riconoscimento giuridico.
2.3. Quanto al richiesto consenso del padre naturale dell'adottando, occorre precisare che costui è risultato irreperibile al momento della notificazione del
4 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; la notifica è stata infatti effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Dalle dichiarazioni delle parti è emerso che il padre biologico dell'adottando non vede il figlio “dal giorno della separazione dei suoi genitori, precisamente dal
29.06.2007, non ha mai provveduto al suo mantenimento né tantomeno si è occupato della sua educazione, istruzione e quant'altro” (cfr. ricorso introduttivo); all'udienza del 4 febbraio 2025, con riferimento al proprio padre biologico,
l'adottando ha dichiarato “Non ho mai visto , non ho nessun Testimone_1 rapporto, non so nemmeno com'è fisicamente”.
Tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 297 c.c. il giudice può pronunciare ugualmente l'adozione anche quando è negato l'assenso dei genitori o del coniuge dell'adottando se il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, può senz'altro farsi luogo all'adozione anche in assenza dell'esplicito consenso del padre del sig. È infatti evidente che CP_1
l'eventuale rifiuto del genitore naturale dell'adottando sarebbe contrario all'interesse di costui che, come risulta dalle dichiarazioni rese da tutte le parti e dall'atteggiamento osservato in udienza, è da tempo parte integrante del nucleo familiare del ricorrente.
2.4. In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottante e all'adottando, tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti.
L'adozione risponde infatti all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, preso atto che il Pubblico Ministero nulla ha eccepito, può farsi luogo all'adozione.
3. Non può invece essere accolta l'istanza di sostituzione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha infatti precisato che: “Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 299, comma 1, c.c., censurato per violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, Cost., per lesione del diritto all'identità personale e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'adozione piena del minore d'età, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il
5 consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Né è irragionevole che il legislatore abbia omesso di dare rilievo, nella disciplina concernente l'attribuzione del cognome all'adottato maggiore d'età, a elementi estranei a tale istituto, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai
è maggiore d'età, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell'adozione civile, quali sono i genitori biologici dell'adottato divenuto maggiorenne. Né sussis te una irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, ri sultando evidente la disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. L'interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che que l segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono, è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato,
e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento”.
3.1. Ai sensi del primo comma dell'art. 299 c.c. e come richiesto in subordine dall'adottando, costui assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio.
4. Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di Controparte_1
C.F. nato a [...] il [...], da parte di C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
b) dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga proprio;
6 c) nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma
2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI UL ES UP
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