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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5186 dell'anno 2021,
(C.F. ), nella qualità di procuratore di sé stesso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio sito in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto,
196;
-APPELLANTE-
e con sede principale in Dublino (Irlanda), ON ES Controparte_1
Street, Dublin 2, D02 R126, iscritta al Companies Registration Office al n. 396330 e sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, (P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-
Monza Brianza al numero ), in persona del procuratore speciale Avv. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e
GU CO;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2160/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29.10.2021. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “A). IN VIA PRELIMINARE * sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B). IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, * accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n 2160/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Civile, Giudice Dott. Francesco Abete, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3130/2020, pubblicata il
29/10/2021, * accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano in ripetizione: << “1) Accertare e dichiarare il non corretto valore dell'indice “T.A.E.G.” e per
l'effetto la nullità della clausola relativa agli interessi applicati, da rideterminare in ragione del tasso d'interesse sancito per il titolo di Stato - Buono Ordinario del Tesoro - B.O.T., tasso vigente nei dodici mesi antecedenti la data del contratto di finanziamento o in quello, se più favorevole al consumatore , alla data di stipula del contratto, relativamente al periodo del Parte_1 mutuo in finanziamento intercorrente tra il periodo 1/8/2008 ed 1/7/2019 - , data di estinzione anticipata;
2) Condannare, per tale effetto, la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in restituzione, a favore del sig.
[...]
della rideterminata somma, in consulenza attorea, di € 56.545,18 Parte_1
(cinquantaseimilacinquecentoquarantacinque/18)???????????? (s.e.o.) od in quella riveniente dall'eventuale disposta C.T.U. oppure in quella ritenuta di giustizia, relativamente al dedotto maggiore esborso di interessi non dovuti per il periodo del mutuo in finanziamento intercorrente tra
l'1/8/2008 ed il 1/7/2019, data di estinzione anticipata, oltre interessi maturati dal dì del diritto sino
a quella del soddisfo. Ancora nel merito 3) Accertare e dichiarare, altresì la nullità della duplice indicizzazione insita nell'art 4 del contratto di mutuo per tutto quanto dedotto in merito;
4)
Condannare, per tale effetto, la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in ripetizione, a favore del sig. , della Parte_1 rideterminata somma, in stralcio consulenza attorea, per differenza tra l'indicizzazione valutaria ( pagata) e l'indicizzazione finanziaria dovuta, pari ad € 14.337,20
(quattordicimilatrecentotrentasette/20) od in quella riveniente dall'eventuale disposta C.T.U. oppure in quella ritenuta di giustizia, relativamente al periodo del mutuo in finanziamento intercorrente tra
l'1/8/2008 ed il 1/7/2019, data ultima di estinzione anticipata, oltre interessi maturati dal dì del diritto sino a quella del soddisfo. 5) Condannare, in accoglimento della domanda attorea, la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - ex art 91 e Controparte_1
93 c.p.c. - al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, se dovute per legge, oltre spese di giustizia e successive debende >> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
C) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. D) ritenere, in via del tutto subordinata e per la più che denegata ipotesi di non accoglimento dell'atto di appello, compensate, per la natura della materia del contendere e tutto quanto rappresentato in merito, ogni spesa di lite del primo e secondo grado, ex art. 92 c.p.c.”.
Per l'appellata: “IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., l'appello proposto dal GN , per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
- Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cod. proc. civ., l'appello proposto dal GN , per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL Parte_1
MERITO - Respingere integralmente l'appello promosso dal GN e le Parte_1 domande dal medesimo formulate nei confronti di (anche in via Controparte_1 istruttoria), in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2186/2021, resa in data 29 ottobre 2021 (R.G. n. 3130/2020). IN OGNI CASO - Con vittoria di spese
e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la , Parte_1 Controparte_1 esponendo: 1) di aver concluso, in veste di consumatore ed in data 30.6.2008, un contratto di finanziamento di mutuo ipotecario in sostituzione di mutuo ipotecario già in essere con diversa banca e che, a tal fine, la banca convenuta gli concedeva mutuo ipotecario per il costo complessivo di €
183.000,00, quale importo da restituire;
2) che l'importo finanziato, invero, era pari ad € 122.000,00, per la durata di anni trenta, con TAN al 5,14%, TAEG al 4.669%, tasso di cambio CHF/EUR all'1,6389, con determinate modalità di indicizzazione, e che il rimborso era pattuito in rate costanti;
3) che, successivamente alla stipula del contratto, egli aveva scoperto che invero il TAEG era del valore del 5,55% e non del 4.669%, con la conseguenza ope legis della nullità della clausola degli interessi come calcolati, e la necessaria rideterminazione degli interessi con applicazione della percentuale prevista per i BOT, da rilevare in quella in essere nei dodici mesi anteriori al finanziamento, o all'epoca del finanziamento, se di maggior favore per il consumatore;
4) che, altresì, la clausola di doppia indicizzazione da franco svizzero ad Euro era indeterminata e dunque andava considerata nulla.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attore richiedeva accertarsi e dichiarasi il non corretto valore dell'indice TAEG e per l'effetto dichiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi applicati, da rideterminarsi in ragione del tasso di interesse BOT, e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore della somma di € 56.545,18 o in quella diversa risultante dalla istruttoria da espletarsi, nonché accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contenente la duplice indicizzazione di cui all'art. 4 del contratto di mutuo, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo di € 14.337,20 indebitamente corrisposto a tale titolo.
Costituitasi, la banca convenuta denunciava la carenza di qualsiasi allegazione da parte attrice. Nel merito, evidenziava l'esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali relativi alle medesime questioni oggetto del giudizio che avevano evidenziato la assoluta infondatezza delle domande proposte, con particolare riferimento alla clausola di estinzione anticipata di cui si era denunciata la presunta nullità. Quanto alla presunta difformità del TAEG, la banca convenuta evidenziava come la prospettazione di parte attrice fosse del tutto apodittica e che la perizia di parte a suo sostegno era priva di qualsiasi indicazione logica e condivisibile dei criteri adottati per giungere alle sue conclusioni.
Con sentenza n. 2160/2021 del 29.10.2021, il Tribunale rigettava le domande attoree, condannando il alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta. Pt_1 CP_3
Quanto al primo profilo, il Giudice evidenziava come la domanda finalizzata all'accertamento della pretesa e diversa misura del TAEG si fondava sulla produzione di un mero stralcio di perizia di parte versata agli atti al momento della costituzione del giudizio, del tutto priva di qualsiasi chiarimento o indicazione sostanziale e metodologica per la quale si era arrivati a sostenere la tesi proposta, atteso altresì che il contenuto della perizia di parte si soffermava a lungo su denunciati profili di usurarietà, estranei al tema del giudizio ed al fondamento della domanda. La domanda veniva dunque reputata del tutto generica e veniva rigettata. Quanto al secondo profilo di doglianza spiegato, il Tribunale ne rilevava la infondatezza secondo quanto già ampiamente statuito in numerose pronunce di merito e di legittimità che si erano pronunciate sulla questione in esame.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta pronuncia, denunciando – in sintesi, e secondo quanto sarà poi compiutamente esaminato – il vizio in cui era incorsa la pronuncia impugnata nel non ritenere determinato e chiaro il motivo posto a fondamento della denunciata e diversa misura del TAEG rispetto a quella indicata nel contratto, nonché la mancata valutazione della nullità della clausola relativa alla doppia indicizzazione dei tassi per la sua evidente indeterminabilità.
Costituitasi, la banca appellata ha denunciato in primo luogo la inammissibilità dell'appello, e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'udienza del 18.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto evidente la genericità della contestazione mossa dalla parte attrice in relazione alla misura del TAEG, riportata in contratto nel valore del 4.65%, ed invece ritenuta applicata, da parte dell'attore, nella maggiore misura del 5.14%. L'appellante ha evidenziato come nell'atto di citazione egli avesse riportato compiutamente la normativa di riferimento per il calcolo del TAEG (DM 8/7/1992), che conteneva la formula da applicarsi e che tale allegazione, a suo dire, era più che sufficiente a fondare la sua pretesa e la verifica del TAEG effettivamente applicato nella misura maggiore di quella prevista contrattualmente.
Il motivo è palesemente infondato.
Come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, la domanda attorea si basa su una apodittica affermazione contenuta nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 e pag. 4 atto di citazione) per la quale “in applicazione della vigente normativa e della formula in essa contenuta, il TAEG era ed è del valore di 5,55% (stralcio perizia di parte) “; la prospettazione attorea, dunque, mai argomentata ma solo prospettata con tali scarni passaggi letterali, si fonderebbe sul generico richiamo della applicazione della vigente normativa (senza che si offra alcun riscontro della sua pretesa inosservanza), e sul rinvio per relationem ad un non meglio definito “stralcio di perizia di parte”.
La sola produzione di tale documento, nonostante le sollecitazioni poi espresse dalla controparte nel corso del giudizio, non è mai stata corredata da un necessario ed indefettibile presupposto per valutare la fondatezza della propria prospettazione, e cioè l'indicazione del criterio per il quale il perito era giunto a tale conclusione circa l'esistenza di una presunta difformità tra il tasso concordato e quello praticato. A ciò deve poi aggiungersi, per quanto analiticamente considerato dal giudice di prime cure, che il documento di parte prodotto, per buona parte del suo contenuto, affronta unicamente un tema di indagine estraneo al giudizio, e cioè quello della presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto (violazione mai denunciata dall'attore e mai fatta oggetto, neanche in via indiretta, del contraddittorio tra le parti), per poi limitarsi, al punto 3.2.1. al mero riscontro della difformità del
TAEG sulla base di un indimostrato ed assente sistema di calcolo, omettendo di esplicitarlo, di indicarne i meccanismi operativi, la conformità a legge, e concludendo con l'indicazione apodittica ed immotivata della presunta difformità.
Non può dunque che concordarsi, anche in questa sede, con il giudizio espresso dal Tribunale circa la assoluta genericità della domanda proposta, carente nella sua causa petendi di una chiara e completa indicazione delle sue ragioni, valutabile sotto il duplice profilo della insufficiente attività assertiva negli atti di parte (tutti carenti di una chiara esposizione del fondamento della domanda in relazione al percorso logico e tecnico posto a fondamento del riscontrato vizio dedotto), e nella documentazione probatoria, anch'essa del tutto carente di qualsiasi indicazione di natura tecnica valutabile anche solo in termini di prospettazione indiziaria su cui poi poter effettuare una verifica istruttoria nel corso del giudizio.
A ciò deve aggiungersi che la mera produzione della nota giurisprudenza che disciplina le conseguenze della accertata difformità del TAEG effettivamente applicato rispetto a quello contrattualmente previsto è un elemento irrilevante atteso che la domanda è risultata priva degli elementi a supporto della sua prospettazione, e dunque il tema delle conseguenze sulla accertata difformità attiene ad un passaggio logico successivo ad un accertamento in fatto, nel caso reso precluso dalla assoluta genericità della domanda.
Il motivo d'appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato il ragionamento del giudice che lo ha condotto a ritenere del tutto determinata – e dunque immune da profili di nullità – la clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo che prevede, con un meccanismo di duplice calcolo indicizzato, che la restituzione del mutuo avvenga in dipendenza del valore della valuta estera, escludendo la natura eccessivamente aleatoria del contratto. L'appellante ha evidenziato come egli, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avesse correttamente indicato gli estremi della giurisprudenza comunitaria che avrebbe più volte ritenuto la nullità delle clausole dei contratti bancari che non consentono di determinare ex ante ed in maniera univoca, per entrambi i contraenti, l'oggetto della prestazione.
Nello specifico delle censure mosse, l'appellane ha evidenziato la superficialità con cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta, senza confutarne le ragioni, ma operando solo un generico richiamo alla giurisprudenza di segno contrario prodotta dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Invero, osserva la Corte, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della prospettazione attorea sulla scorta di una lettura dell'art. 4 del contratto, ritenendo che da essa si poteva evincere in modo certo l'effettivo funzionamento del calcolo degli interessi indicizzati al franco svizzero e secondo le modalità indicate, peraltro ampiamente richiamate nel piano di ammortamento e nel foglio illustrativo allegati al contratto di mutuo, nonché dai riepiloghi semestrali che coprivano l'intera durata del contratto;
il Tribunale ha poi effettivamente validato il suo ragionamento richiamando la numerosa giurisprudenza, indicata dalla banca convenuta, con cui la Suprema Corte, con le pronunce n. 23655/2021 e 4659/2021, ha effettivamente confermato la piena validità delle clausole in esame in analoghi giudizi.
Ciò posto, l'infondatezza del motivo di appello – e dunque la conferma del ragionamento seguito dal giudice di prime cure – vanno qui valutate anche per effetto di ulteriori argomenti.
In primo luogo, va evidenziato che il mutuo stipulato tra il e la banca appellata è un mutuo Pt_1 indicizzato al franco svizzero, cioè un mutuo pagabile in Euro, ma con valuta di riferimento estera, la cui variazione sull'Euro è quindi suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate;
ciò comporta che l'ammontare della rata che i mutuatari devono corrispondere alla banca è calcolata come se gli stessi dovessero effettivamente restituire valuta svizzera, con l'ovvia conseguenza che, a seconda dell'andamento del tasso di cambio CHF/EUR corrente il giorno di rimborso della rata, i mutuatari dovranno utilizzare una maggiore o minore quantità di valuta nazionale per restituire l'equivalente della medesima quantità di valuta estera, e tale meccanismo risulta operante sia in sede di normale pagamento delle rate periodiche, che in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Tale meccanismo, determinato nel suo funzionamento, risulta oggetto di specifica pattuizione, e di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
In particolare, all'art. 4 in questione, si prevede che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse del 5,14%....... le parti hanno pattuito che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in 1,6389CHF per 1 Euro…… fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso
LIBOR svizzero sei mesi per valuta 31 maggio, relativamente al semestre 1 giungo/30 novembre e per valuta 30 novembre, relativamente al semestre 1 dicembre/31 maggio, rivalutato sulla pagina libor 02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il ” maggiorato di 1,4 punti percentuali…. CP_4
L'eventuale differenza tra tasso di cambio pattuito contrattualmente e quello relativo per valuta, il
31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “IL Sole 24 ore”….La banca applicherà la differenza così determinata”.
Dunque, è evidente – come sostenuto dalla difesa della parte appellata – che la articolata clausola in esame prevede in maniera chiara ed inequivoca il meccanismo di indicizzazione che, sebbene complesso e tecnicamente articolato, risulta però ben esplicitato nei suoi passaggi conseguenziali, nella sua tempistica, nei valori di riferimento indicati in modo concreto, specifico ed inequivoco
(oltreché pubblicati e rinvenibili su agenzie finanziarie ufficiali ed accreditate), tano da far comprendere a chiunque legga ed interpreti la clausola che il funzionamento del mutuo prevede, in estrema sintesi, da un lato che la rata sia pagata mensilmente come convenzionalmente pattuita in misura costante, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, che fa riferimento appunto ad un tasso di interesse convenzionale e ad un tasso di cambio convenzionale, e dall'altro un meccanismo semestrale di conguaglio, il cui valore è calcolato su parametri fissi (tasso di interessi
Libor e tasso di cambio franco svizzero/Euro), anch' essi compiutamente determinabili in virtù dei riferimenti contenuti nella norma stessa, senza che dunque si possa muovere alcuna censura relativa alla mancanza di indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante ed in modo univoco l'oggetto della prestazione del debitore, in ossequio a quanto stabilito proprio dalla pronuncia Cass.
Civ. n. 16907/2019, citata dalla parte attrice in primo grado (che affronta invero una questione relativa ad un diverso contratto di leasing), ed attinente proprio alla diversa ipotesi in cui, laddove manchi questa concreta possibilità di determinazione ed individuazione della prestazione del debitore, la relativa clausola debba essere considerata nulla.
A ciò deve poi aggiungersi, ma solo come indicazione di contorno rispetto a quanto osservato, che il meccanismo in questione – nella sua applicazione pratica al contratto stipulato dal – gli ha Pt_1 consentito, ogni semestre, di beneficiare di conguagli sempre per lui positivi, essendosi pertanto rilevata la clausola in esame come non solo determinata, ma a lui costantemente favorevole, tanto che in oltre 12 anni di “vita contrattuale” egli non ha mai mosso alcuna obiezione, provvedendo altresì alla estinzione anticipata del mutuo, di cui invece ha contestato le dinamiche solo dopo un anno dalla chiusura del rapporto.
La correttezza della valutazione operata dal Tribunale, pertanto, anche alla lue delle ulteriori argomentazioni sin qui svolte dalla Corte, è poi corroborata da numerose pronunce di merito su questioni identiche e speculari in relazione alla medesima tipologia di contratto (cfr. C. App. Milano
24.6.2019, Trib. Roma 20.4.2020, Trib. Catania 9.1.2020), che rappresentano validi ed argomentati precedenti di merito sulla specifica questione qui affrontata e che, in modo univoco, hanno ritemuto che “emerge dalle clausole contrattuali sopra riportate come le stesse, da un lato, determinino in modo preciso l'entità della rata di restituzione, comprensiva di una quota di capitale e di una quota di interesse e, dall'altro, siano assolutamente chiare ed intelligibili, pur prevedendo un elaborato meccanismo per la determinazione dell'entità delle somme da restituire a carico della mutuataria, peraltro ovvia conseguenza della particolarità del contratto prescelto dalle parti” (cfr. C. App.
Milano, citata) Il motivo d'appello è dunque infondato e va rigettato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità media.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5186/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2160/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata il 29.10.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.313,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 29.10.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5186 dell'anno 2021,
(C.F. ), nella qualità di procuratore di sé stesso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio sito in Gragnano (NA) alla via Vittorio Veneto,
196;
-APPELLANTE-
e con sede principale in Dublino (Irlanda), ON ES Controparte_1
Street, Dublin 2, D02 R126, iscritta al Companies Registration Office al n. 396330 e sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18, (P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano-
Monza Brianza al numero ), in persona del procuratore speciale Avv. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e
GU CO;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2160/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29.10.2021. CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “A). IN VIA PRELIMINARE * sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B). IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO, * accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n 2160/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Civile, Giudice Dott. Francesco Abete, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3130/2020, pubblicata il
29/10/2021, * accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano in ripetizione: << “1) Accertare e dichiarare il non corretto valore dell'indice “T.A.E.G.” e per
l'effetto la nullità della clausola relativa agli interessi applicati, da rideterminare in ragione del tasso d'interesse sancito per il titolo di Stato - Buono Ordinario del Tesoro - B.O.T., tasso vigente nei dodici mesi antecedenti la data del contratto di finanziamento o in quello, se più favorevole al consumatore , alla data di stipula del contratto, relativamente al periodo del Parte_1 mutuo in finanziamento intercorrente tra il periodo 1/8/2008 ed 1/7/2019 - , data di estinzione anticipata;
2) Condannare, per tale effetto, la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in restituzione, a favore del sig.
[...]
della rideterminata somma, in consulenza attorea, di € 56.545,18 Parte_1
(cinquantaseimilacinquecentoquarantacinque/18)???????????? (s.e.o.) od in quella riveniente dall'eventuale disposta C.T.U. oppure in quella ritenuta di giustizia, relativamente al dedotto maggiore esborso di interessi non dovuti per il periodo del mutuo in finanziamento intercorrente tra
l'1/8/2008 ed il 1/7/2019, data di estinzione anticipata, oltre interessi maturati dal dì del diritto sino
a quella del soddisfo. Ancora nel merito 3) Accertare e dichiarare, altresì la nullità della duplice indicizzazione insita nell'art 4 del contratto di mutuo per tutto quanto dedotto in merito;
4)
Condannare, per tale effetto, la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in ripetizione, a favore del sig. , della Parte_1 rideterminata somma, in stralcio consulenza attorea, per differenza tra l'indicizzazione valutaria ( pagata) e l'indicizzazione finanziaria dovuta, pari ad € 14.337,20
(quattordicimilatrecentotrentasette/20) od in quella riveniente dall'eventuale disposta C.T.U. oppure in quella ritenuta di giustizia, relativamente al periodo del mutuo in finanziamento intercorrente tra
l'1/8/2008 ed il 1/7/2019, data ultima di estinzione anticipata, oltre interessi maturati dal dì del diritto sino a quella del soddisfo. 5) Condannare, in accoglimento della domanda attorea, la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - ex art 91 e Controparte_1
93 c.p.c. - al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, se dovute per legge, oltre spese di giustizia e successive debende >> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
C) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. D) ritenere, in via del tutto subordinata e per la più che denegata ipotesi di non accoglimento dell'atto di appello, compensate, per la natura della materia del contendere e tutto quanto rappresentato in merito, ogni spesa di lite del primo e secondo grado, ex art. 92 c.p.c.”.
Per l'appellata: “IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., l'appello proposto dal GN , per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
- Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cod. proc. civ., l'appello proposto dal GN , per tutti i motivi di cui in narrativa;
NEL Parte_1
MERITO - Respingere integralmente l'appello promosso dal GN e le Parte_1 domande dal medesimo formulate nei confronti di (anche in via Controparte_1 istruttoria), in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2186/2021, resa in data 29 ottobre 2021 (R.G. n. 3130/2020). IN OGNI CASO - Con vittoria di spese
e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la , Parte_1 Controparte_1 esponendo: 1) di aver concluso, in veste di consumatore ed in data 30.6.2008, un contratto di finanziamento di mutuo ipotecario in sostituzione di mutuo ipotecario già in essere con diversa banca e che, a tal fine, la banca convenuta gli concedeva mutuo ipotecario per il costo complessivo di €
183.000,00, quale importo da restituire;
2) che l'importo finanziato, invero, era pari ad € 122.000,00, per la durata di anni trenta, con TAN al 5,14%, TAEG al 4.669%, tasso di cambio CHF/EUR all'1,6389, con determinate modalità di indicizzazione, e che il rimborso era pattuito in rate costanti;
3) che, successivamente alla stipula del contratto, egli aveva scoperto che invero il TAEG era del valore del 5,55% e non del 4.669%, con la conseguenza ope legis della nullità della clausola degli interessi come calcolati, e la necessaria rideterminazione degli interessi con applicazione della percentuale prevista per i BOT, da rilevare in quella in essere nei dodici mesi anteriori al finanziamento, o all'epoca del finanziamento, se di maggior favore per il consumatore;
4) che, altresì, la clausola di doppia indicizzazione da franco svizzero ad Euro era indeterminata e dunque andava considerata nulla.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attore richiedeva accertarsi e dichiarasi il non corretto valore dell'indice TAEG e per l'effetto dichiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi applicati, da rideterminarsi in ragione del tasso di interesse BOT, e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore della somma di € 56.545,18 o in quella diversa risultante dalla istruttoria da espletarsi, nonché accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contenente la duplice indicizzazione di cui all'art. 4 del contratto di mutuo, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo di € 14.337,20 indebitamente corrisposto a tale titolo.
Costituitasi, la banca convenuta denunciava la carenza di qualsiasi allegazione da parte attrice. Nel merito, evidenziava l'esistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali relativi alle medesime questioni oggetto del giudizio che avevano evidenziato la assoluta infondatezza delle domande proposte, con particolare riferimento alla clausola di estinzione anticipata di cui si era denunciata la presunta nullità. Quanto alla presunta difformità del TAEG, la banca convenuta evidenziava come la prospettazione di parte attrice fosse del tutto apodittica e che la perizia di parte a suo sostegno era priva di qualsiasi indicazione logica e condivisibile dei criteri adottati per giungere alle sue conclusioni.
Con sentenza n. 2160/2021 del 29.10.2021, il Tribunale rigettava le domande attoree, condannando il alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta. Pt_1 CP_3
Quanto al primo profilo, il Giudice evidenziava come la domanda finalizzata all'accertamento della pretesa e diversa misura del TAEG si fondava sulla produzione di un mero stralcio di perizia di parte versata agli atti al momento della costituzione del giudizio, del tutto priva di qualsiasi chiarimento o indicazione sostanziale e metodologica per la quale si era arrivati a sostenere la tesi proposta, atteso altresì che il contenuto della perizia di parte si soffermava a lungo su denunciati profili di usurarietà, estranei al tema del giudizio ed al fondamento della domanda. La domanda veniva dunque reputata del tutto generica e veniva rigettata. Quanto al secondo profilo di doglianza spiegato, il Tribunale ne rilevava la infondatezza secondo quanto già ampiamente statuito in numerose pronunce di merito e di legittimità che si erano pronunciate sulla questione in esame.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta pronuncia, denunciando – in sintesi, e secondo quanto sarà poi compiutamente esaminato – il vizio in cui era incorsa la pronuncia impugnata nel non ritenere determinato e chiaro il motivo posto a fondamento della denunciata e diversa misura del TAEG rispetto a quella indicata nel contratto, nonché la mancata valutazione della nullità della clausola relativa alla doppia indicizzazione dei tassi per la sua evidente indeterminabilità.
Costituitasi, la banca appellata ha denunciato in primo luogo la inammissibilità dell'appello, e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'udienza del 18.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto evidente la genericità della contestazione mossa dalla parte attrice in relazione alla misura del TAEG, riportata in contratto nel valore del 4.65%, ed invece ritenuta applicata, da parte dell'attore, nella maggiore misura del 5.14%. L'appellante ha evidenziato come nell'atto di citazione egli avesse riportato compiutamente la normativa di riferimento per il calcolo del TAEG (DM 8/7/1992), che conteneva la formula da applicarsi e che tale allegazione, a suo dire, era più che sufficiente a fondare la sua pretesa e la verifica del TAEG effettivamente applicato nella misura maggiore di quella prevista contrattualmente.
Il motivo è palesemente infondato.
Come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, la domanda attorea si basa su una apodittica affermazione contenuta nell'atto di citazione (cfr. pag. 2 e pag. 4 atto di citazione) per la quale “in applicazione della vigente normativa e della formula in essa contenuta, il TAEG era ed è del valore di 5,55% (stralcio perizia di parte) “; la prospettazione attorea, dunque, mai argomentata ma solo prospettata con tali scarni passaggi letterali, si fonderebbe sul generico richiamo della applicazione della vigente normativa (senza che si offra alcun riscontro della sua pretesa inosservanza), e sul rinvio per relationem ad un non meglio definito “stralcio di perizia di parte”.
La sola produzione di tale documento, nonostante le sollecitazioni poi espresse dalla controparte nel corso del giudizio, non è mai stata corredata da un necessario ed indefettibile presupposto per valutare la fondatezza della propria prospettazione, e cioè l'indicazione del criterio per il quale il perito era giunto a tale conclusione circa l'esistenza di una presunta difformità tra il tasso concordato e quello praticato. A ciò deve poi aggiungersi, per quanto analiticamente considerato dal giudice di prime cure, che il documento di parte prodotto, per buona parte del suo contenuto, affronta unicamente un tema di indagine estraneo al giudizio, e cioè quello della presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto (violazione mai denunciata dall'attore e mai fatta oggetto, neanche in via indiretta, del contraddittorio tra le parti), per poi limitarsi, al punto 3.2.1. al mero riscontro della difformità del
TAEG sulla base di un indimostrato ed assente sistema di calcolo, omettendo di esplicitarlo, di indicarne i meccanismi operativi, la conformità a legge, e concludendo con l'indicazione apodittica ed immotivata della presunta difformità.
Non può dunque che concordarsi, anche in questa sede, con il giudizio espresso dal Tribunale circa la assoluta genericità della domanda proposta, carente nella sua causa petendi di una chiara e completa indicazione delle sue ragioni, valutabile sotto il duplice profilo della insufficiente attività assertiva negli atti di parte (tutti carenti di una chiara esposizione del fondamento della domanda in relazione al percorso logico e tecnico posto a fondamento del riscontrato vizio dedotto), e nella documentazione probatoria, anch'essa del tutto carente di qualsiasi indicazione di natura tecnica valutabile anche solo in termini di prospettazione indiziaria su cui poi poter effettuare una verifica istruttoria nel corso del giudizio.
A ciò deve aggiungersi che la mera produzione della nota giurisprudenza che disciplina le conseguenze della accertata difformità del TAEG effettivamente applicato rispetto a quello contrattualmente previsto è un elemento irrilevante atteso che la domanda è risultata priva degli elementi a supporto della sua prospettazione, e dunque il tema delle conseguenze sulla accertata difformità attiene ad un passaggio logico successivo ad un accertamento in fatto, nel caso reso precluso dalla assoluta genericità della domanda.
Il motivo d'appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato il ragionamento del giudice che lo ha condotto a ritenere del tutto determinata – e dunque immune da profili di nullità – la clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo che prevede, con un meccanismo di duplice calcolo indicizzato, che la restituzione del mutuo avvenga in dipendenza del valore della valuta estera, escludendo la natura eccessivamente aleatoria del contratto. L'appellante ha evidenziato come egli, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avesse correttamente indicato gli estremi della giurisprudenza comunitaria che avrebbe più volte ritenuto la nullità delle clausole dei contratti bancari che non consentono di determinare ex ante ed in maniera univoca, per entrambi i contraenti, l'oggetto della prestazione.
Nello specifico delle censure mosse, l'appellane ha evidenziato la superficialità con cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta, senza confutarne le ragioni, ma operando solo un generico richiamo alla giurisprudenza di segno contrario prodotta dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Invero, osserva la Corte, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della prospettazione attorea sulla scorta di una lettura dell'art. 4 del contratto, ritenendo che da essa si poteva evincere in modo certo l'effettivo funzionamento del calcolo degli interessi indicizzati al franco svizzero e secondo le modalità indicate, peraltro ampiamente richiamate nel piano di ammortamento e nel foglio illustrativo allegati al contratto di mutuo, nonché dai riepiloghi semestrali che coprivano l'intera durata del contratto;
il Tribunale ha poi effettivamente validato il suo ragionamento richiamando la numerosa giurisprudenza, indicata dalla banca convenuta, con cui la Suprema Corte, con le pronunce n. 23655/2021 e 4659/2021, ha effettivamente confermato la piena validità delle clausole in esame in analoghi giudizi.
Ciò posto, l'infondatezza del motivo di appello – e dunque la conferma del ragionamento seguito dal giudice di prime cure – vanno qui valutate anche per effetto di ulteriori argomenti.
In primo luogo, va evidenziato che il mutuo stipulato tra il e la banca appellata è un mutuo Pt_1 indicizzato al franco svizzero, cioè un mutuo pagabile in Euro, ma con valuta di riferimento estera, la cui variazione sull'Euro è quindi suscettibile di incidere sull'ammontare delle rate;
ciò comporta che l'ammontare della rata che i mutuatari devono corrispondere alla banca è calcolata come se gli stessi dovessero effettivamente restituire valuta svizzera, con l'ovvia conseguenza che, a seconda dell'andamento del tasso di cambio CHF/EUR corrente il giorno di rimborso della rata, i mutuatari dovranno utilizzare una maggiore o minore quantità di valuta nazionale per restituire l'equivalente della medesima quantità di valuta estera, e tale meccanismo risulta operante sia in sede di normale pagamento delle rate periodiche, che in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Tale meccanismo, determinato nel suo funzionamento, risulta oggetto di specifica pattuizione, e di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
In particolare, all'art. 4 in questione, si prevede che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse del 5,14%....... le parti hanno pattuito che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in 1,6389CHF per 1 Euro…… fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso
LIBOR svizzero sei mesi per valuta 31 maggio, relativamente al semestre 1 giungo/30 novembre e per valuta 30 novembre, relativamente al semestre 1 dicembre/31 maggio, rivalutato sulla pagina libor 02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il ” maggiorato di 1,4 punti percentuali…. CP_4
L'eventuale differenza tra tasso di cambio pattuito contrattualmente e quello relativo per valuta, il
31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “IL Sole 24 ore”….La banca applicherà la differenza così determinata”.
Dunque, è evidente – come sostenuto dalla difesa della parte appellata – che la articolata clausola in esame prevede in maniera chiara ed inequivoca il meccanismo di indicizzazione che, sebbene complesso e tecnicamente articolato, risulta però ben esplicitato nei suoi passaggi conseguenziali, nella sua tempistica, nei valori di riferimento indicati in modo concreto, specifico ed inequivoco
(oltreché pubblicati e rinvenibili su agenzie finanziarie ufficiali ed accreditate), tano da far comprendere a chiunque legga ed interpreti la clausola che il funzionamento del mutuo prevede, in estrema sintesi, da un lato che la rata sia pagata mensilmente come convenzionalmente pattuita in misura costante, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, che fa riferimento appunto ad un tasso di interesse convenzionale e ad un tasso di cambio convenzionale, e dall'altro un meccanismo semestrale di conguaglio, il cui valore è calcolato su parametri fissi (tasso di interessi
Libor e tasso di cambio franco svizzero/Euro), anch' essi compiutamente determinabili in virtù dei riferimenti contenuti nella norma stessa, senza che dunque si possa muovere alcuna censura relativa alla mancanza di indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante ed in modo univoco l'oggetto della prestazione del debitore, in ossequio a quanto stabilito proprio dalla pronuncia Cass.
Civ. n. 16907/2019, citata dalla parte attrice in primo grado (che affronta invero una questione relativa ad un diverso contratto di leasing), ed attinente proprio alla diversa ipotesi in cui, laddove manchi questa concreta possibilità di determinazione ed individuazione della prestazione del debitore, la relativa clausola debba essere considerata nulla.
A ciò deve poi aggiungersi, ma solo come indicazione di contorno rispetto a quanto osservato, che il meccanismo in questione – nella sua applicazione pratica al contratto stipulato dal – gli ha Pt_1 consentito, ogni semestre, di beneficiare di conguagli sempre per lui positivi, essendosi pertanto rilevata la clausola in esame come non solo determinata, ma a lui costantemente favorevole, tanto che in oltre 12 anni di “vita contrattuale” egli non ha mai mosso alcuna obiezione, provvedendo altresì alla estinzione anticipata del mutuo, di cui invece ha contestato le dinamiche solo dopo un anno dalla chiusura del rapporto.
La correttezza della valutazione operata dal Tribunale, pertanto, anche alla lue delle ulteriori argomentazioni sin qui svolte dalla Corte, è poi corroborata da numerose pronunce di merito su questioni identiche e speculari in relazione alla medesima tipologia di contratto (cfr. C. App. Milano
24.6.2019, Trib. Roma 20.4.2020, Trib. Catania 9.1.2020), che rappresentano validi ed argomentati precedenti di merito sulla specifica questione qui affrontata e che, in modo univoco, hanno ritemuto che “emerge dalle clausole contrattuali sopra riportate come le stesse, da un lato, determinino in modo preciso l'entità della rata di restituzione, comprensiva di una quota di capitale e di una quota di interesse e, dall'altro, siano assolutamente chiare ed intelligibili, pur prevedendo un elaborato meccanismo per la determinazione dell'entità delle somme da restituire a carico della mutuataria, peraltro ovvia conseguenza della particolarità del contratto prescelto dalle parti” (cfr. C. App.
Milano, citata) Il motivo d'appello è dunque infondato e va rigettato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità media.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5186/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2160/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e pubblicata il 29.10.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.313,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. Napoli, 29.10.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi