Sentenza 28 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026REG.PROV.COLL.
N. 04319/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4319 del 2023, proposto da LF LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 3236/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. LL SE e uditi per le parti gli avvocati Luigi D'Andrea e Ennio De Vita su delega dichiarata di Sabato Criscuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. LF LI appella la sentenza del TAR Campania – Salerno, III Sezione, n. 3236/2022, con la quale sono stati respinti, previa riunione, i ricorsi proposti dal de cuius LI LE R.G. 476/2016, proposto avverso l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi prot.n. 64219 del 22.12.2015 del Comune di Nocera Inferiore; e R.G. 626/2017, proposto dall’appellante avverso la disposizione prot. n. 7947 del 20.02.2017 con la quale il Comune di Nocera Inferiore ha accertato l’intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
2 - In particolare, a seguito della presentazione di un esposto, l’Ufficio antiabusivismo del Comune di Nocera Inferiore effettuava in data 24 gennaio 2013 un sopralluogo nel corso del quale veniva accertata la realizzazione senza titolo di un appartamento, al piano nono di un fabbricato, composto da un cucinino, wc, soggiorno - cucina -letto, avente una superficie di circa mq 42.13 e una volumetria di circa mc 128.5.
3 - Con ordinanza prot. n. 17348/2013, veniva ingiunto alla sig.ra TA LA, individuata quale unica proprietaria, la demolizione di opere realizzate in assenza di p.d.c.
4 - Avverso tale ordinanza l’intimata proponeva ricorso dinanzi al TAR della Campania, sede di Salerno che, con ordinanza n. 438/2013, respingeva in sede cautelare la richiesta di sospensione e, con decreto del Presidente della II Sezione n. 409 del 9 agosto 2019, dichiarava il giudizio perento.
5 - Veniva dunque dichiarata l’acquisizione al patrimonio comunale, contro la quale insorgeva il sig. LI LE con ricorso dinanzi al TAR Salerno, assumendo di essere nudo proprietario, sin dal 2007, delle opere oggetto dell’ordinanza prot. n. 17348/2013 e di non aver mai ricevuto la notifica di tale ordinanza.
6 - Il Comune di Nocera Inferiore disponeva l’annullamento in autotutela dell’acquisizione ed il TAR, con sentenza breve n. 2567/2015, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7 – Tuttavia, il Comune con la nuova ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi prot.n. 64219 del 22 dicembre 2015 ordinava al sig. LI la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio.
8 – Il signor LI impugnava detta ordinanza, con ricorso dinanzi al TAR, senza proporre richieste cautelari.
Pertanto, con disposizione prot. n. 7947 del 20 febbraio 2017 il dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore disponeva l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivamente realizzato.
9 - Avverso tale atto di acquisizione il signor LI proponeva un ulteriore ricorso dinanzi al TAR. La sentenza appellata, previa riunione, ha respinto entrambi i ricorsi.
10 - Con il primo motivo l’appellante ripropone la censura di difetto di motivazione del provvedimento di demolizione, in quanto intervenuto dopo il decorso di un lungo periodo di tempo ed in relazione ad un abuso compiuto da terzi violando l’affidamento del privato.
11 - Il motivo è infondato. Infatti, per consolidata giurisprudenza (per tutte Adunanza Plenaria n. 9/2017, secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono
la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.), l’abuso edilizio configura un illecito permanente suscettibile di minare l’ordinato sviluppo del territorio e, quindi, di incidere negativamente sulla vita della comunità. Pertanto il provvedimento diretto alla sua rimozione resta dovuto ed a contenuto vincolato anche a distanza di tempo, non necessita di alcuna particolare ulteriore motivazione e può essere utilmente diretto non solo contro l’autore dell’abuso, ma anche contro l’attuale proprietario o detentore qualificato dell’immobile indipendentemente dalla sua responsabilità nella commissione dello stesso abuso.
12 - Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR, lamentando la mancata applicazione dell’art. 34, comma 2, del t.u. dell’edilizia, che consente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva in luogo dell’ordine demolitorio.
13 - Neppure tale secondo motivo è fondato. Infatti, premesso che secondo la prevalente giurisprudenza è onere dell'interessato presentare istanza per l’applicazione della sanzione sostitutiva e che ciò non è accaduto nella fattispecie considerata, rileva il Collegio che la invocata previsione può trovare applicazione solo per le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire o la cui demolizione sia motivatamente ritenuta impossibile senza compromettere altre legittime edificazioni, mentre per il caso in esame non è allegata la sussistenza di alcuna delle due fattispecie. Le opere in questione, infatti, sono state realizzate senza titolo edilizio e non risultano particolari situazioni di fatto tali da compromettere l’esecuzione della demolizione.
14 – Con il terzo motivo d’appello si censura la sentenza del TAR nella parte in cui esclude la violazione del contraddittorio procedimentale per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento concluso con l’adozione del provvedimento di demolizione.
15 – Neppure il terzo motivo d’appello può essere accolto, in quanto, per costante giurisprudenza da cui il collegio non ha ragione di discostarsi, il provvedimento in esame ha contenuto vincolato e doveroso: pertanto la comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria.
16 – Infine, con il quarto motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i motivi proposti contro l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, deducendo di non essere l’autore dell’abuso (commesso dal proprio genitore e dante causa) e di non avere ricevuto la notifica dell’atto di demolizione.
17 – Il quarto ed ultimo motivo, peraltro, è non solo infondato in presenza di un’obbligazione reale riferita all’immobile, ma anche inammissibile, non avendo neppure l’appellante ottemperato all’ordine di demolizione ritualmente notificato)
18 – In conclusione, l’appello deve essere respinto.
L’infondatezza delle dedotte censure d’appello, alla stregua della costante giurisprudenza determina, infine, la regolazione delle spese del giudizio d’appello secondo la regola della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rimborsare al comune appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
LL SE, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SE | Marco LI |
IL SEGRETARIO