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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23272 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 29789/2023,
pronunciata il 03.05.2023, pubblicata il 21.06.2023, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci (C.F.: ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli, alla Via
Tasso n. 91 b;
appellante
CONTRO
, (C.F.: ), difeso e rappresentato, nel corso CP_1 C.F._2
del giudizio di primo grado, dall' Avv. Nicoletta Lombardo, (C.F.:
; C.F._3
appellato contumace CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., citò in giudizio, dinnanzi CP_1
il Giudice di Pace di Napoli, l' , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120199045815530000,
notificata il 19.11.2019, limitatamente seguenti cartelle di pagamento:
- n. 07120110117717624000, notificata, come da estratto ruolo, il 19.04.2012, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2008;
- n. 07120110151246245000, notificata, come da estratto ruolo, il 19.05.2012, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2009;
- n. 07120120109977171000, notificata, come da estratto ruolo, il 18.06.2012, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2008;
- n. 07120130117968985000, notificata, come da estratto ruolo, il 03.10.2013, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2010.
Eccependo la mancata notifica delle cartelle, nonché, in ogni caso, il decorso della prescrizione del credito successiva alla notifica delle stesse, ne domandò
l'annullamento unitamente alla intimazione impugnata, con vittoria di spese di lite.
Mediante comparsa di risposta, l'agente della riscossione, sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'azione, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Napoli, mediante sentenza n. 29789/2023, pronunciata il
03.05.2023 e depositata il 21.06.2023, ha accolto l'opposizione in considerazione della mancata prova, da parte della convenuta, della notifica delle cartelle, e,
pertanto, dell'intervenuta prescrizione del credito.
Avverso tale pronuncia, propone appello l' Parte_1
dolendosi della violazione degli artt. 115, 132 e 91 c.p.c., derivante dall'omesso esame, in primo grado, della documentazione comprovante la notifica delle cartelle. Sostenendo, pertanto, la rituale notifica delle stesse e il mancato decorso della prescrizione, domanda la riforma della pronuncia gravata con vittoria di spese.
Come dichiarato con provvedimento reso il 15.03.2024, , sebbene CP_1
regolarmente citato, è parte contumace.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2025, il Giudice
riserva la causa in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Come indicato, l'agente della riscossione si duole in primis della violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il primo Giudice verificato la documentazione relativa alla notifica delle cartelle.
Si ritiene che l'appellante avesse già in primo grado fornito le indicate prove e che queste non siano state analizzate dal giudicante de quo.
Dall'analisi di queste, emerge la ritualità di tutte le cartelle opposte.
Per ciò che concerne la cartella n. 07120110117717624000, essa risulta correttamente notificata in data 18.04.2012, ai sensi dell'art. 139, comma IV, c.p.c., al portiere dello stabile del destinatario. Come dispone la norma richiamata, in tali casi è necessario che il messo notificatore ne dia notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata (senza necessità, dunque, di avviso di ricevimento). Ed invero,
risulta prodotta la relata di notifica con relativo invio della raccomandata n.
699107506233 (indicata del prospetto riepilogativo recante timbro postale del
05.05.2012). Medesimo discorso viene condotto relativamente alla cartella di pagamento n.
07120110151246245000, della quale risulta prodotta la relata che attesta la notifica nelle mani del portiere, e il relativo invidio di raccomandata informativa n.
699066553507 (indicata nel prospetto riepilogativo recante timbro postale del
05.06.2012).
Riguardo le cartelle esattoriali n. 07120120109977171000 e n. 07120130117968985000,
queste risultano correttamente notificate, a mezzo posta, rispettivamente il
18.06.2012 e 03.10.2013, come emerge dalle relate prodotte.
Invero, occorre chiarire che in merito alla procedura di notifica effettuata a mezzo posta: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta,
dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del
destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di
curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria
firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da
restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle
generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non
previsto da alcuna norma.” (Cass., Sent. n. 946/2020).
Pertanto, accertata la ritualità delle notificazioni occorre procedere alla verifica del decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L. 689/81.
Orbene, si ritiene che, in considerazione della ritualità delle notifiche delle intimazioni di pagamento n. 07120169024456822000 (del 18.05.2016), e n.
07120199045815530000 (del 09.11.2019) atte ad interrompere la prescrizione, non ne sia decorso il termine quinquennale. Invero, dal momento delle notifiche delle cartelle (anni 2012/2013) al momento delle intimazioni di pagamento (2016 e 2019)
si rileva che non sia trascorso un lasso temporale maggiore di anni cinque. Alla luce di tali accertamenti, va pertanto dichiarata la validità dell'intimazione opposta e delle cartelle ad essa sottese, con conseguente legittimità della pretesa creditoria.
In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 29789/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pronunciata il 03.05.2023, e pubblicata il 21.06.2023, così provvede:
-a) dichiara la contumacia di;
CP_1
-b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara la validità dell'intimazione di pagamento n. 0712019904581553000 e delle sottese cartelle di pagamento n. 07120110117717624000, n. 07120110151246245000, n.
07120120109977171000, e n. 07120130117968985000;
-c) condanna , al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, delle spese di giudizio di primo grado (scaglione da € 1.101,00 a €
[...]
5.200,00), in un totale di € 913,00 (dei quali € 236,00 per la fase di studio, € 252,00
per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria), oltre spese generale al
15%, IVA e CPA, come per legge;
-d) condanna , al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, delle spese di giudizio di appello (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00),
[...]
in un totale di € 1.701,00 (dei quali € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre spese generale al 15%, IVA e
CPA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23272 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 29789/2023,
pronunciata il 03.05.2023, pubblicata il 21.06.2023, e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Pucci (C.F.: ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli, alla Via
Tasso n. 91 b;
appellante
CONTRO
, (C.F.: ), difeso e rappresentato, nel corso CP_1 C.F._2
del giudizio di primo grado, dall' Avv. Nicoletta Lombardo, (C.F.:
; C.F._3
appellato contumace CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., citò in giudizio, dinnanzi CP_1
il Giudice di Pace di Napoli, l' , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120199045815530000,
notificata il 19.11.2019, limitatamente seguenti cartelle di pagamento:
- n. 07120110117717624000, notificata, come da estratto ruolo, il 19.04.2012, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2008;
- n. 07120110151246245000, notificata, come da estratto ruolo, il 19.05.2012, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2009;
- n. 07120120109977171000, notificata, come da estratto ruolo, il 18.06.2012, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2008;
- n. 07120130117968985000, notificata, come da estratto ruolo, il 03.10.2013, ed avente ad oggetto violazioni al C.d.S. del 2010.
Eccependo la mancata notifica delle cartelle, nonché, in ogni caso, il decorso della prescrizione del credito successiva alla notifica delle stesse, ne domandò
l'annullamento unitamente alla intimazione impugnata, con vittoria di spese di lite.
Mediante comparsa di risposta, l'agente della riscossione, sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'azione, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Napoli, mediante sentenza n. 29789/2023, pronunciata il
03.05.2023 e depositata il 21.06.2023, ha accolto l'opposizione in considerazione della mancata prova, da parte della convenuta, della notifica delle cartelle, e,
pertanto, dell'intervenuta prescrizione del credito.
Avverso tale pronuncia, propone appello l' Parte_1
dolendosi della violazione degli artt. 115, 132 e 91 c.p.c., derivante dall'omesso esame, in primo grado, della documentazione comprovante la notifica delle cartelle. Sostenendo, pertanto, la rituale notifica delle stesse e il mancato decorso della prescrizione, domanda la riforma della pronuncia gravata con vittoria di spese.
Come dichiarato con provvedimento reso il 15.03.2024, , sebbene CP_1
regolarmente citato, è parte contumace.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2025, il Giudice
riserva la causa in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
Come indicato, l'agente della riscossione si duole in primis della violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il primo Giudice verificato la documentazione relativa alla notifica delle cartelle.
Si ritiene che l'appellante avesse già in primo grado fornito le indicate prove e che queste non siano state analizzate dal giudicante de quo.
Dall'analisi di queste, emerge la ritualità di tutte le cartelle opposte.
Per ciò che concerne la cartella n. 07120110117717624000, essa risulta correttamente notificata in data 18.04.2012, ai sensi dell'art. 139, comma IV, c.p.c., al portiere dello stabile del destinatario. Come dispone la norma richiamata, in tali casi è necessario che il messo notificatore ne dia notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata (senza necessità, dunque, di avviso di ricevimento). Ed invero,
risulta prodotta la relata di notifica con relativo invio della raccomandata n.
699107506233 (indicata del prospetto riepilogativo recante timbro postale del
05.05.2012). Medesimo discorso viene condotto relativamente alla cartella di pagamento n.
07120110151246245000, della quale risulta prodotta la relata che attesta la notifica nelle mani del portiere, e il relativo invidio di raccomandata informativa n.
699066553507 (indicata nel prospetto riepilogativo recante timbro postale del
05.06.2012).
Riguardo le cartelle esattoriali n. 07120120109977171000 e n. 07120130117968985000,
queste risultano correttamente notificate, a mezzo posta, rispettivamente il
18.06.2012 e 03.10.2013, come emerge dalle relate prodotte.
Invero, occorre chiarire che in merito alla procedura di notifica effettuata a mezzo posta: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta,
dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del
destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di
curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria
firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da
restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle
generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non
previsto da alcuna norma.” (Cass., Sent. n. 946/2020).
Pertanto, accertata la ritualità delle notificazioni occorre procedere alla verifica del decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L. 689/81.
Orbene, si ritiene che, in considerazione della ritualità delle notifiche delle intimazioni di pagamento n. 07120169024456822000 (del 18.05.2016), e n.
07120199045815530000 (del 09.11.2019) atte ad interrompere la prescrizione, non ne sia decorso il termine quinquennale. Invero, dal momento delle notifiche delle cartelle (anni 2012/2013) al momento delle intimazioni di pagamento (2016 e 2019)
si rileva che non sia trascorso un lasso temporale maggiore di anni cinque. Alla luce di tali accertamenti, va pertanto dichiarata la validità dell'intimazione opposta e delle cartelle ad essa sottese, con conseguente legittimità della pretesa creditoria.
In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 29789/2023 del Giudice di Pace di Napoli, pronunciata il 03.05.2023, e pubblicata il 21.06.2023, così provvede:
-a) dichiara la contumacia di;
CP_1
-b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara la validità dell'intimazione di pagamento n. 0712019904581553000 e delle sottese cartelle di pagamento n. 07120110117717624000, n. 07120110151246245000, n.
07120120109977171000, e n. 07120130117968985000;
-c) condanna , al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, delle spese di giudizio di primo grado (scaglione da € 1.101,00 a €
[...]
5.200,00), in un totale di € 913,00 (dei quali € 236,00 per la fase di studio, € 252,00
per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria), oltre spese generale al
15%, IVA e CPA, come per legge;
-d) condanna , al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, delle spese di giudizio di appello (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00),
[...]
in un totale di € 1.701,00 (dei quali € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre spese generale al 15%, IVA e
CPA, come per legge. Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone