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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 4850/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4850/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( - avv. SANTUCCI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16.01.2025, concludendo come in atti.
La fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socioeconomiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali.
Invero, si osserva in primo luogo che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo si presenta degna di condivisione, in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale. L'ausiliario ha diagnosticato alla parte ricorrente “esiti di politrauma arto inferiore sinistro
(frattura scomposta di gamba sinistra già trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare e frattura esposta femore sinistro trattata con
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fissatore esterno prima e successivamente sistema Ilizarov) con residua anchilosi di ginocchio e deficit deambulatorio.”, ritenendo di attribuire a tali patologie, nel loro complesso, il 60% ovvero al di sotto del limite di legge per la prestazione assistenziale invocata.
Di contro, le censure mosse alla perizia enunciate nella consulenza di parte attrice e veicolate attraverso il ricorso di merito, non denunciano, a ben vedere, carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass.
n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione
(Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dai consulenti di parte.
In particolare, nella consulenza di parte il sanitario di fiducia ha dedotto la sussistenza di una invalidità complessiva dell'80% (pur senza specificare il ragionamento effettuato per arrivare a tale grado percentuale attraverso l'indicazione, anche per analogia, nel numero di codice attribuibile alle singole patologie), rimarcando il grave esito funzionale dell'arto inferiore sinistro, che impedisce una deambulazione autonoma se non attraverso l'ausilio di due bastoni canadesi.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che la patologia osteo- articolare, stante la deambulazione, la stazione eretta e i passaggi posturali connotate da autonomia, vanno valutati per analogia del codice tabellare n.
7408. Non si rinvengono, pertanto, ragioni per discostarsi dal parere dell'ausiliario d'ufficio.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_1
Nocera Inferiore, 26.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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